Diritto, Cultura e Società I patti prematrimoniali tra accordi - TopicsExpress



          

Diritto, Cultura e Società I patti prematrimoniali tra accordi legittimi, condizioni non ordinarie ed eccedenti la disponibilità delle parti. Di Federico Petitti Massimo Troisi diceva “in particolare ritengo che un uomo ed una donna siano le persone meno adatte a sposarsi”. A parte la battuta di una grande e compianto comico, un certo fondamento questa dichiarazione ce l’ha. Comunque dovendo prima o poi “passare un guaio”, val la pena almeno di spianare in tempo debito qualche ostacolo sul cammino della futura vita di coppia. I patti prematrimoniali in effetti questo si propongono, puntualizzare cosa in assoluto i componenti della coppia non sono disposti a tollerare. In uno dei suoi film (Totò turco napoletano), Totò assisteva alla stesura delle condizioni dettate dal futuro marito al notaio, il quale chiedeva di indicare “i cibi che non piacciono allo sposo”. In passato tali pattuizioni erano ricorrenti in previsione di matrimoni tra membri di famiglie molto ricche, ma riguardavano quasi esclusivamente la costituzione di dote, l’assegnazione di immobili, titoli o prebende. Oggi nel nostro Paese siamo ancora alla fase preliminare, ma c’è un consistente ritorno al contratto che i prossimi sposi stipulano, il cui uso per contro è già molto diffuso negli Stati Uniti, secondo una legislazione che già li disciplina. Alcune condizioni che risultano stilate in America sono decisamente folcloristiche o hanno portata finanziaria per noi comuni mortali abnorme. E’ recente la notizia dell’accordo redatto tra Priscilla Chan e Mark Zucherberg (gagliardo ventinovenne considerato il più ricco del mondo): separazione nel caso lo sposo non avesse assicurato almeno quindici minuti al giorno di “effusioni amorose”. Cosa senz’ altro alla portata del giovane sposino (non è dato però ancora sapere per quanti anni o decenni la prestazione dovrà essere assicurata). Una coppia più famosa, Catherine Zeta –Jones e Michael Douglas, ha previsto per la sposa ,in caso di divorzio, un’assegnazione di 2.800.000 dollari per ogni anno di durata delle nozze, maggiorata di un ulteriore bonus di 5.000.000 di dollari ove la rottura risultasse dovuta al tradimento del marito. Più modesto l’onere fissato da Nicol Kidman, che si è impegnata a versare al maritino appena 640.000 dollari all’ anno in caso di divorzio, alla condizione però che questi si astenga dall’ uso di alcol e droghe. L’analisi degli atti giudiziari statunitensi evidenzia le condizioni più disparate: dall’impegno ad allevare la prole con la dieta vegetariana, alla dotazione della palestra casalinga di un tapis roulant (da acquistare prima della cyclette!), dalle ore accordate al maritino per assistere indisturbato agli avvenimenti sportivi trasmessi dalla TV, agli anni che il futuro sposo dovrà lavorare prima di assumere la veste di fannullone pensionato; dal numero dei pasti settimanali che la moglie si impegna a preparare, all’ora in cui il marito dovrà rincasare la sera; dalle ore giornaliere in ci la moglie potrà suonare il pianoforte, al divieto per la futura moglie a frequentare per più di due volte di seguito i suoi genitori. In alcuni altri casi in previsione del mancato rispetto dei patti risultano fissate anche delle penalità: due “fidanzatini” già di un certo peso (77 Kg. lei e 108 Kg. lui) hanno previsto un versamento di mille dollari per ogni chilogrammo in più che avrebbero potuto accumulare; 10.000 i dollari che la futura sposa avrebbe invece potuto pretendere come risarcimento ogni qual volta il futuro marito si fosse comportato in modo poco cortese con i genitori di lei, ecc.ecc. Questi casi sono stati oggetto di liti giudiziarie poi sorte tra i coniugi in sede di divorzio. In Italia gli accordi prematrimoniali non hanno ancora una disciplina giuridica. L’orientamento giurisprudenziale ritiene tali accordi nulli per illiceità della causa, in quanto viene ritenuto, in linea di massima, che chi stipula i patti prematrimoniali in realtà intende stabilire anticipatamente il regime giuridico da adottarsi al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La Cassazione, con decisione del 23 dicembre 2012, n°23712, ha per contro dichiarato valido l’impegno negoziale con il quale la futura moglie, in caso di separazione, avrebbe dovuto cedere al marito la proprietà di un suo immobile, qualificando detta pattuizione non “come accordo prematrimoniale in vista della separazione, ma come un contratto atipico con condizione sospensiva lecita”. Il caso oggetto della vertenza riguardava l’impegno prematrimoniale assunto dalla futura sposa di intestare al marito un suo appartamento in cambio delle spese dal futuro coniuge sostenute per restaurare un appartamento fissato come casa coniugale. La Cassazione ha valutato l’impegno della futura sposa come una datio in solutum anomala proprio per le spese sopportate dal futuro marito, così qualificando il previsto trasferimento di proprietà un “adempimento con l’accordo del creditore dell’obbligo di restituire le somme spese per il restauro”. Si tratta di un’apertura al divieto pressochè assoluto agli accordi prematrimoniali, che sono da ritenere possibili, ma vanno valutati di volta in volta e di volta in volta stilati in modo da evitarne quella formulazione che li farebbe qualificare ipso facto come illeciti.
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 05:37:22 +0000

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