Omesso mantenimento del figlio inabile con handicap: quando è - TopicsExpress



          

Omesso mantenimento del figlio inabile con handicap: quando è reato In generale, la legge prevede l’obbligo per il genitore [1], anche separato, di concorrere (insieme all’altro coniuge o ex coniuge) al mantenimento del figlio fino a quando quest’ultimo non abbia raggiunto una propria autonomia economica [2]. Il che vuol dire che, anche se maggiorenne, il figlio non autonomo va comunque mantenuto. Nell’ipotesi, poi, in cui il figlio sia portatore di un grave handicap, la legge stabilisce [3] che quest’ultimo, anche raggiunta la maggiore età, ha diritto alla medesima tutela prevista per i figli minori. Questo principio ha delle conseguenze non solo sul piano civile, ma anche su quello penale. Infatti, nel caso in cui il genitore separato e tenuto al mantenimento si sottragga al versamento dell’assegno potrà rispondere penalmente della propria condotta, a meno che non abbia sottoposto al giudice una motivata richiesta di revisione del predetto obbligo economico. In particolare la norma penale [4] prevede la pena della reclusione o di una multa per chiunque faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minorenni o maggiorenni inabili a lavoro. E proprio a tale ultima situazione si riferisce una recente pronuncia della Cassazione [5]. La Corte ha precisato che, in tal caso, bisogna distinguere la situazione in cui il figlio sia - totalmente inabile al lavoro; - parzialmente inabile al lavoro. Ebbene, la responsabilità per il genitore che faccia mancare i mezzi di sussistenza [6] al portatore di handicap maggiorenne scatta solo quando il soggetto abbia una totale e permanente inabilità lavorativa. Ciò significa, sul piano pratico, che il genitore non dovrà rispondere sul piano penale nel caso in cui al figlio maggiorenne sia stata riconosciuta una invalidità con una riduzione (se pur permanente) della capacità lavorativa inferiore o pari al 74% [7]: tale situazione di invalidità, infatti, non rientra nella nozione di inabilità al lavoro prevista dalla norma penale. In questa ultima ipotesi, perciò, la condotta del genitore che violi l’obbligo di corrispondere al figlio maggiorenne un eventuale assegno di mantenimento costituisce solo un illecito civile, con possibilità di richiedere, con una normale causa, gli alimenti non corrisposti. IN PRATICA L’obbligo per il genitore separato di versare il mantenimento ai figli minori o maggiorenni non economicamente autonomi si estende anche ai figli maggiorenni inabili al lavoro. Tuttavia, nel caso in cui il genitore si sottragga a tale dovere nei confronti del maggiorenne inabile, sarà necessario – perché tale questa condotta integri un reato (e non solo un illecito civile) – che sia stata riconosciuta al figlio una inabilità lavorativa totale e permanente e non una semplice riduzione della propria capacità lavorativa. [1] Art.147 cod. civ. , art. 148 1° comma cod. civ. e art. 155 quinquies 1° comma cod. civ. [2] Cass., sent. n. 1773/12; Cass. sent. n. 2171/12. [3] Art 155 quinquies 2° comma cod. civ. [4] Art. 570, comma 2 cod. pen. [5] Cass. pen., sent. n. 23581 del 30.5.13. [6] L. n.. 118/71, art. 2 e 12. [7] L. 118/71, art. 2 e 13 e art. 9 d.lgs. 509/88. - See more at: laleggepertutti.it/38104_omesso-mantenimento-del-figlio-inabile-con-handicap-quando-e-reato#sthash.M52PmvaQ.dpuf
Posted on: Fri, 15 Nov 2013 09:18:17 +0000

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