“Patentino” per macchine agricole e movimento terra In vigore - TopicsExpress



          

“Patentino” per macchine agricole e movimento terra In vigore dallo scorso 12 marzo l’Accordo tra Governo e Regioni – già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 – che istituisce una specifica abilitazione (Patentino) per gli utilizzatori dei mezzi meccanici siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08). I mezzi meccanici per il cui utilizzo è previsto il patentino sono i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Per i lavoratori è prevista la frequentazione di un “corso di formazione” tecnico-pratico completo, e una prova di verifica finale, il cui esito positivo consentirà il rilascio di un attestato di abilitazione. Il conseguimento della regolare patente di guida, rilasciata ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992 (Codice della Strada), non assolve il lavoratore dall’obbligo di conseguire lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino si riferisce alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro. Il corso di formazione per l’ottenimento dell’abilitazione dovrà essere frequentato entro 24 mesi dalla entrata in vigore dell’Accordo. I lavoratori con esperienza sul campo di almeno 2 anni sono invece tenuti a frequentare un “corso di aggiornamento” della durata minima di 4 ore, entro 5 anni dall’entrata in vigore della norma. Con una circolare diffusa l’11 marzo scorso, il Ministero del lavoro ha chiarito alcuni aspetti applicativi del provvedimento: l’esperienza pregressa dei due anni per i lavoratori autonomi può essere dimostrata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara esperienza di conduzione; nel caso invece di lavoratore subordinato, sempre attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che questa volta deve attestare i periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto attività alle dipendenze dell’impresa agricola/edile (per esempio, se un lavoratore è in possesso di contratto di lavoro di almeno due anni che lo autorizza all’utilizzo del mezzo, questo vale per dimostrare l’esperienza pregressa); in merito all’eventuale formazione sul tema interna alle aziende costruttrici di macchine agricole, la circolare specifica che sono esentati dall’obbligo di conseguimento dell’abilitazione professionale i lavoratori addetti al semplice spostamento a vuoto, manutenzione ordinaria, straordinaria, etc., dei mezzi citati.
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 15:29:04 +0000

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