Per il Tribunale di Napoli il nuovo reddimetro viola la privacy e - TopicsExpress



          

Per il Tribunale di Napoli il nuovo reddimetro viola la privacy e si affida a parametri asettici ed astratti, ordinando allAgenzia delle Entrate di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dallart. 38, 4° e 5° comma dpr 600/1973 e di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente. Da lalegge.org Tribunale di Napoli, sentenza 23 -24 settembre 2013, n. 10508 Giudice Valentina Valletta Fatto e diritto Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la domanda di parte ricorrente è volta ad ottener laccertamento giurisdizionale del suo diritto alla riservatezza nei confronti dellAgenzia delle Entrate, nonostante lemanazione ad opera del Ministero delle Finanze del decreto attuativo del c.d. redditometro (decreto ministeriale del 24.12.2012, n. 65648 pubblicato nella Gazzetta ufficiale b. 3 del 04.01.2013 in attuazione di quanto previsto dalla normativa primaria di cui allart. 38, comma 4, d.p.r. 29.09.1973, n. 600 come modificato dallarticolo 22, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 ; il che evidenza - e sia detto per mera esigenza di completezza - che la presente controversia riguarda loperatività, quindi, del nuovo redditometro e di certo non già quanto posto in essere in attuazione del precedente modulo di accertamento sintetico del reddito. Sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario per espressa e inequivoca disposizione di legge e già in applicazione degli ordinari principi di riparto di giurisdizione in applicazione del criterio tradizionale del petitum sostanziale o causa petendi come normato dallart. 103 e 113 Cost e dallart. 386 cpc. Sotto il primo aspetto, è appena il caso di rammentare quanto dispone espressamente lart. 152, d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): Tutte le controversie che riguardano, comunque, lapplicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dallarticolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite allautorità giudiziaria ordinaria, (cfr. anche Cass. sez. un. 14.04.2011, n. 8487: La controversia tra il titolare del trattamento di dati personali e lAutorità Garante per la protezione dei dati personali, concernente la legittimità del rifiuto da questultimo opposto alla richiesta, avanzata dal titolare, di autorizzazione ad esigere un contributo dai richiedenti laccesso ai dati, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dellart. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 152. Infatti, posto che la chiara scelta operata dal legislatore tramite lart. 152 citato non contrasta con lart. 103 Cost. non essendo vietata lattribuzione al giudice ordinario della cognizione anche degli interessi legittimi, la materia dellaccesso ai dati personali e dei costi di esercizio di tale diritto presenta una inestricabile interferenza tra i diritti ed interessi legittimi, con la netta prevalenza dei primi sui secondi, là dove, inoltre, il bilanciamento che deve operare lAutorità Garante è, eminentemente, tra interessi privati (quelli degli interessati ai dati trattabili e quelli delle imprese detentrici), mancando, quindi, una vera e propria discrezionalità amministrativa, che in parte motiva, peraltro, significativamente afferma che la cristallina espressione letterale (rara avis) non lascia margini a dubbi circa lintentio legis di attribuire alla cognizione della AGO). La esplicitamente prevista giurisdizione del giudice ordinario, del resto, non è altro che conferma di quanto già derivante in applicazione dei principi regolanti i rapporti tra diritti intangibili della persona e autorità amministrativa, che - a fronte di tali posizioni soggettive costituzionalmente apicali -non può considerarsi titolare di alcun potere secondo la giurisprudenza elaborata dalla sezioni unite in sede di riparto di giurisdizione. In particolare, la giurisprudenza, con riferimento ai diritti inviolabili delluomo, ha specificato che nel nostro ordinamento si rinvengono a fronte di situazioni soggettive a nucleo variabile - in relazione alle quali si riscontra un potere discrezionale della pubblica amministrazione capace di degradare (allesito di un giudizio di bilanciamento degli interessi coinvolti] i diritti ad interessi legittimi o di espandere questi ultimi sino ad elevarli a diritti -posizioni soggettive a nucleo rigido, rinvenibili unicamente in presenza di quei diritti, quale quello alla salute, che - in ragione della loro dimensione costituzionale e della loro stretta inerenza a valori primari della persona - non possono essere definitivamente sacrificati o compromessi, sicché allorquando si prospettino motivi di urgenza suscettibili di esporli a pregiudizi gravi ed irreversibili, alla pubblica amministrazione manca qualsiasi potere discrezionale di incidere su detti diritti non essendo ad essa riservato se non il potere di accertare la carenza di quelle condizioni e dì quei presupposti richiesti perché la pretesa avanzata dal cittadino assuma, per il concreto contesto nel quale viene fatta valere, quello spessore contenutistico suscettibile di assicurarle una tutela rafforzata (Cass. S.U. 17461/06); Cass. Sez. UN ord. 09.09.2009, n. 19393: i diritti umani fondamentali (...) godono della protezione apprestata dallart. 2 della Costituzione e dallart. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo laccertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nellesercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore (cfr. anche Cass. sez. un. ord. 16.09.2010, n. 19577). E non può esservi dubbio alcuno circa la natura di diritto fondamentale della persona da attribuirsi alla riservatezza che di certo non si esaurisce nella tutela del mero domicilio della persona, bensì alla sua intera privata come concretamente si articola nella quotidianità e ciò in applicazione dei principi di rispetto della dignità umana e di libertà: non può esservi, infatti, ictu oculi, né dignità, né libertà ove non vi sia protezione e piena autonomia delle proprie scelte quotidiane che si svolgano allinterno della legalità, autonomia che comporta ovviamente il non dover giustificarsi delle proprie scelte se non in casi di assoluta eccezionalità e fondate su circostanze specifiche, concrete e determinate (art. 2 Decreto legislativo -30/06/2003, n. 196: Il presente testo unico, di seguito denominato codice, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dellinteressato, con particolare riferimento alla riservatezza, allidentità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1. Proprio in ragione di ciò, del resto, cioè al fine di assicurare una tutela veramente efficace e incisiva, la normativa amplia la tutela richiedibile tanto da concepirla come fisiologicamente, per così dire, anticipata e di tipo inibitorio così come chiaramente si evince dallart. 7, d.lgs. n. 196/2003. In particolare, la tutela della riservatezza è concepita e disegnata proprio come tutela necessariamente anticipata e quasi sempre necessariamente, per così dire, al buio: infatti, normalmente la persona non è in grado di sapere se questo o quellEnte stanno effettivamente raccogliendo dati e ciò riguarda anche e soprattutto gli Enti pubblici a cui non a caso è dedicato specificamente il CAPO II. Del resto, se così non fosse la tutela sarebbe quasi del tutto inutile. Lart. 7 disciplina, infatti, i diritti dell interessato, soggetto che si identifica per espressa definizione di legge solamente ed esclusivamente con la persona fisica cui si riferiscono i dati personali (art. 4, comma 1 lett. I, come modificata dalla L. n. 201/2011 che significativamente ha eliminato il riferimento alle persone giuridiche, riconoscendo tale qualifica solo alla persona fisica): in definitiva, è la sola titolarità dei dati personali che rende il soggetto per legge interessato ad espletare le azioni previste dallart. 7 nei confronti di soggetti che per una ragione o laltra possono interferire coi suoi dati personali. Lart. 7, poi, disciplina espressamente lazione della presente fattispecie, in quanto prevede che linteressato ha diritto di ottenere la conferma dellesistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile (comma 1), nonché di sapere anche la logica applicata in caso di trattamento effettuato con lausilio di strumenti elettronici (ausilio di cu si avvale normalmente lAgenzia delle Entrate; comma 2, lett. c)): è chiaro che la legge vuole appunto consentire alla persona fisica di sapere se e come un certo Ente stia raccogliendo suoi dati personali; lart. 7 poi completa la tutela prevedendo appunto espressamente il diritto alla cancellazione...dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (comma 3, lett. b); infine, è prevista esplicitamente anche lazione inibitoria al comma 4, lett. a) secondo cui la persona fisica ha diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 10:54:49 +0000

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