Pillole Condominiali: richiesta allacquirente di arretrati non - TopicsExpress



          

Pillole Condominiali: richiesta allacquirente di arretrati non pagati dal venditore In caso di oneri ordinari come bollette mensili, lacquirente è tenuto a pagare i contributi non versati dal venditore (precedente proprietario) sia per l’anno in corso che per quello precedente al rogito. In seguito lacquirente potrà procedere per vie legali contro il venditore. A differenza nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, il pagamento spetta a chi è proprietario al momento dell’esecuzione delle opere. Infine, nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, è tenuto a pagare chi era proprietario al momento della delibera assembleare che autorizzava lo svolgimento dei predetti lavori. La questione cambia se entriamo nella prospettiva del condominio: effettuato il trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare, la figura di condòmino viene automaticamente ricoperta dal nuovo acquirente e quindi è nei suoi confronti che dovranno essere emesse tutte le relative richieste di pagamento per le spese condominiali. Alla luce di ciò lamministratore si rivolgerà al nuovo acquirente e non al venditore (che non è più condomino). Anche in questo caso il nuovo acquirente potrà procedere per vie legali contro il venditore. Il progetto dellAsCii Condomini Felici vuole tutelare i condomini e gli amministratori tramite unassistenza legale e fiscale gratuita. Qualora foste interessati, vi invitiamo a lasciarci i vostri contatti per un primo incontro oppure potete contattarci a: Tel: 081 0116366 Email: [email protected] condominifelici.it -*- AsCii Associazione Consumatori Italiani Internet -*- dal 1997 tuteliamo i tuoi diritti Tutela dei Consumatori ascii.it
Posted on: Fri, 15 Nov 2013 16:00:01 +0000

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