Poniamo l’attenzione su ciò che a noi pare essere una - TopicsExpress



          

Poniamo l’attenzione su ciò che a noi pare essere una discriminazione di trattamento tra i docenti che, con l’entrata in vigore della Riforma Scolastica, hanno subito perso la titolarità, e i docenti che ad oggi sono diversamente trattati e tutelati per non divenire soprannumerari. In queste ore stanno terminando le operazioni riguardanti gli organici di diritto e di fatto; tutti i Licei Artistici hanno applicato le indicazioni che il Ministero ha emanato in materia e che nella relazione andremo ad elencare. Pertanto nell’anno scolastico 2012/13 gli studenti si vedranno privati del diritto di “parità di trattamento” rispetto agli anni precedenti poiché docenti non abilitati, né opportunamente riconvertiti, si troveranno a insegnare materie per le quali non sono qualificati. Segue una relazione che gentilmente Le chiediamo di analizzare, valutando se ci sono gli estremi per un eventuale ricorso e/o di consigliarci al meglio. Il gruppo dei DOP, attualmente interessato ad una possibile azione legale, è composto da circa venti persone. RELAZIONE Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.89 è stato emanato il regolamento recante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. La Riforma scolastica ha previsto un piano di interventi volti alla razionalizzazione del sistema scolastico. Dalle classi prime funzionanti nell’A.S. 2010/2011, tutti i percorsi liceali d’arte, le relative sperimentazioni e gli istituti d’arte, confluiscono nei licei artistici che, dal secondo biennio attivano i seguenti indirizzi: Arti figurative, Architettura e ambiente, Audiovisivo e Multimediale, Design, Grafica, Scenografia. L’orario settimanale nel 1° biennio è di 34 ore, (decremento di circa 5 ore rispetto ai precedenti ordinamenti), con un taglio delle ore d’indirizzo da 14 (ordinamento precedente) a 3; ciò ha immediatamente determinato un rilevante numero di perdenti titolarità, dunque di DOP (Dotazione Organico Provinciale). La titolarità prevede una cattedra di 18 ore, al di sotto della quale si è soprannumerari (Art. 23 del CCNI sulla mobilità). L’eventuale determinazione del perdente posto si ha a conclusione delle operazioni d’organico di diritto che prevedono, da parte delle istituzioni scolastiche, l’applicazione delle norme trasmesse con Decreto Interministeriale (Circ. n. 25 del 29 marzo 2012) e già regolamentate dal CCNI sulla mobilità. In attesa dell’emanazione del regolamento delle nuove classi di concorso, è stato inviato, in allegato alla circolare suddetta, un elenco (tabella), in cui confluiscono le discipline relative al primo, al secondo e al terzo anno di corso. Le tabelle di confluenza (che di seguito alleghiamo), sono state emanate in via definitiva il 7/06/2012 ed “hanno efficacia limitata all’anno scolastico in attesa del regolamento di revisione delle nuove classi di concorso”. La circolare n. 25 dice, nel paragrafo Istruzione secondaria di II grado, lettera a) classi di concorso, la definizione delle cosiddette classi di concorso “atipiche” e la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica: “…la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’Istituzione scolastica…in presenza nella scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo presente nella scuola. In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale”. Rispetto alle Tabelle allegate é evidente che gli insegnanti da tutelare allo stato attuale sono soprattutto quelli delle discipline Pittoriche - Plastiche - Geometriche. Le tabelle di confluenza ci illustrano infatti come le rispettive Classi di Concorso (A021, A022, A018) siano presenti in tutti gli indirizzi, anche laddove l’insegnamento non lo prevede come idoneo (grafica, multimediale, design). Indicazioni non estese alle altre C.C. “atipiche”. Le tabelle di confluenza hanno la finalità di limitare gli esuberi, in particolar modo nelle Discipline pittoriche, plastiche e geometriche, ma la stessa circolare cita: “Si ribadisce altresì che in presenza di classi di concorso “atipiche” sono da salvaguardare i docenti che impartiscono l’insegnamento e il laboratorio presente nell’indirizzo e non il primo in graduatoria ma titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente con l’indirizzo attivato”. Quanto riportato nella circ. del 7/06/2012, ad integrazione della circ. 25, risulta essere estremamente flessibile circa l’attribuzione delle ore, ma crea una discriminante rispetto alla circ. 21 del 14 marzo 2011 (definizione organico A.S. 2011/12) in cui si evidenzia: “Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”. (…) In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando le varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità.” Nessuna precisazione circa la precedenza di coloro che già impartiscono l’insegnamento e il laboratorio presente nell’ indirizzo di cui sopra (circ. del 7/06/2012). Il fine di tale flessibilità è di contenere gli esuberi, ma emerge una discriminazione di trattamento rispetto ai criteri adottati negli anni precedenti (2010/11 e 2011/12). Molti insegnanti degli ex Istituti d’Arte (A007- Tab. D) infatti hanno subito perso posto per effetto dell’immediato decremento delle ore d’indirizzo nel 1° biennio, senza poter usufruire di quest’ampia possibilità di riconversione, né delle tutele di cui oggi godono gli insegnanti del liceo artistico del vecchio ordinamento (A021/A022/A018) grazie all’estrema flessibilità delle tabelle. Inoltre gli insegnanti degli ex Istituti d’Arte, che per le loro specificità, solo adesso (secondo biennio) avrebbero potuto concorrere a riavere l’attribuzione delle ore d’indirizzo, vedono sfumare tale prospettiva perché la normativa chiede di tutelare i docenti già titolari anche se non abilitati. Ne consegue che potrà essere salvaguardato un titolare non abilitato sulla materia d’attribuzione e con un punteggio anche di molto inferiore al DOP abilitato della medesima area d’indirizzo. Tutti coloro che già hanno perso la titolarità vedono dunque come improbabile poterne riavere una, nonostante la presenza delle ore d’indirizzo. Infatti perché un DOP possa rientrare titolare, le ore devono essere attribuite, non sulle confluenze previste nelle tabelle del 07/06/2012, ma sulle C.C. in esubero, che ricordiamo sono ad esaurimento. In pratica, per tutelare i docenti inseriti nell’istituzione scolastica si opera con il criterio della flessibilità e della confluenza (in tal modo i docenti si vedono automaticamente abilitati in tutte le discipline artistiche), ma non per il rientro nella sede di ex titolarità di un DOP ( già abilitato per l’insegnamento d’indirizzo). Non ultimo danno, che questa maxi confluenza comporta, é la dequalificazione della didattica: ad esempio docenti che per anni hanno insegnato le Discipline geometriche si vedono ricollocati in un Laboratorio di grafica o a dover insegnare la progettazione nel Design del gioiello. Nell’anno scolastico 2012/13 gli studenti si vedranno così privati del diritto di “parità di trattamento” poiché docenti non abilitati, né opportunamente riconvertiti, si troveranno a insegnare materie per le quali non sono qualificati e che probabilmente non impartiranno. L’impoverimento della didattica ci pare inevitabile per non parlare dello svilimento di tutta l’Istruzione Artistica. Si rileva inoltre che, nel capo VII disposizioni specifiche per la scuola secondaria del CCNL Art. 34, si è proceduto all’aggregazione di “alcune classi di concorso” dove i docenti in possesso di abilitazione per una delle classi aggregate possono partecipare alla mobilità professionale per le classi di concorso appartenenti al medesimo ambito senza il conseguimento della specifica abilitazione. Tale disposizione però non risulta per tutti valida. (Perché?) Un altro aspetto che i docenti del Liceo Artistico Ripetta hanno sollevato, dopo consulta legale, è che: “le Circolari Ministeriali ed ancor più ampiamente le Circolari Amministrative (…) NON hanno di per sé valore normativo o provvedimentale. Ne consegue che tali atti non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione. Tale principio, da sempre pacifico in dottrina è stato ribadito dalla Sentenza emessa dalla sezione V del Consiglio di Stato il 15 ottobre 2010, n.7521. Detta sentenza precisa che tali atti di indirizzo interpretativo sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem”. In merito Le chiediamo un parere. Questa situazione di confusione è stata forse determinata perché, unitamente alla Riforma, non si è provveduto all’immediata emanazione dei regolamenti attuativi, né alla stesura definitiva delle nuove Tabelle di confluenza riguardanti le Classi di Concorso. Diversamente si sta procedendo di anno in anno in modo diverso ed è evidente lo scollamento tra la Legge di Riforma e le applicazioni degli Uffici Territoriali preposti. Ci chiediamo se sia auspicabile per i DOP, un reintegro in sede, al fine di essere nuovamente inseriti nelle graduatorie incrociate d’Istituto e usufruire dell’attuale trattamento di flessibilità e se sia possibile la determinazione dei DOP solo dopo la messa a regime delle nuove classi di concorso, affinché si possano determinare con chiarezza ed equità gli eventuali soprannumerari. Infine se è lecito esigere che, nell’accorpamento delle classi di concorso, non venga fatto un “calderone di contenimento” di tutte le materie artistiche, ma che si operi secondo il criterio delle specificità, per meglio garantire agli studenti l’acquisizione dei metodi specifici della diversa produzione artistica. Come cita l’Art. 4 del DPR 15/03/2010: “ Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. (…) Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi. Arti figurative, Architettura e ambiente, Audiovisivo e multimediale, Design, Grafia, Scenografia. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale”. Segue l’elenco dei rispettivi laboratori d’indirizzo. Ed ancora: “Le discipline e i laboratori sono organizzati (…) nel rispetto delle proprie specificità al fine di potenziarne e arricchirne le caratteristiche.”
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 10:10:14 +0000

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