ARTICOLI DI LEGGI NAZIONALI E INTERNAZIONALI SUL DIRITTO AL LAVORO - TopicsExpress



          

ARTICOLI DI LEGGI NAZIONALI E INTERNAZIONALI SUL DIRITTO AL LAVORO ( aggiornato con trattato e carta dellUnione europea ): Costituzione italiana: Art. 1 LItalia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo , che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. art. 3 È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e leguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e leffettiva partecipazione di tutti i lavoratori allorganizzazione politica, economica e sociale del Paese.; art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, unattività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società; *** Dichiarazione universale dei diritti delluomo del 1948: art. 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.; art. 22 Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con lorganizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.; art. 23.1 Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dellimpiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.; art. 23.3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia unesistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.; art. 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati., legge 881 del 25 / 10 / 1977: PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI ECONOMICI: art.6.1 Gli stati parti del presente patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.: art. 11.1 Gli stati parti del presente patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per se e la propria famiglia, che includa un alimentazione, un vestiario, ed una alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita...; PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI; PREAMBOLO; art.2.2 Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per ladozione delle misure legislative o daltro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative o daltro genere, in vigore. ; art.2.3a Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nellesercizio delle loro funzioni ufficiali; legge 881 del 25 / 10 / 1977: PROTOCOLLO FACOLTATIVO... art.2 Salvo quanto è stabilito allarticolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini. art.4.1 Salvo quanto è stabilito allarticolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo allattenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto. art. 4.1.2 Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione. *** Trattato che istituisce la Comunità europea art. 2 La Comunità ha il compito di promuovere nellinsieme della Comunità, mediante linstaurazione di un mercato comune e di ununione economica e monetaria e mediante lattuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dellambiente ed il miglioramento della qualità di questultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri. Articolo 21 Ogni cittadino dellUnione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente allarticolo 194. Ogni cittadino dellUnione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente allarticolo 195. Ogni cittadino dellUnione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o allarticolo 7 in una delle lingue menzionate allarticolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua. art.39 1. La libera circolazione dei lavoratori allinterno della Comunità è assicurata. 2. Essa implica labolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda limpiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi unattività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano loccupazione deilavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno loggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione art.125 Gli Stati membri e la Comunità, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore delloccupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui allarticolo 2 del trattato sullUnione europea e allarticolo 2 del presente trattato art.136 La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione delloccupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro lemarginazione. A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività delleconomia della Comunità. Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà larmonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Articolo 137 (*) 1. Per conseguire gli obiettivi previsti allarticolo 136, la Comunità sostiene e completa lazione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dellambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; b) condizioni di lavoro; c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; e) informazione e consultazione dei lavoratori; f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5; g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità; h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo larticolo 150; i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro; j) lotta contro lesclusione sociale; k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c). 2. A tal fine il Consiglio: a) può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; b) può adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui allarticolo 251 previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), del presente articolo, per i quali il Consiglio delibera allunanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando allunanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g), del presente articolo, la procedura di cui allarticolo 251. 3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2. In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dellarticolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva. 4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo: — non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sullequilibrio finanziario dello stesso, — non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata. Articolo 146 Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nellambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha lobiettivo di promuovere allinterno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare ladeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale. Articolo 194 Qualsiasi cittadino dellUnione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente. *** Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 art. 1 Dignità umana La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Articolo 15 Libertà professionale e diritto di lavorare 1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dellUnione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dellUnione. Articolo 23 Parità tra donne e uomini La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o alladozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Articolo 31 Condizioni di lavoro giuste ed eque 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. Articolo 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale 1. LUnione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dellUnione e le legislazioni e prassi nazionali. 2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente allinterno dellUnione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dellUnione e alle legislazioni e prassi nazionali. 3. Al fine di lottare contro lesclusione sociale e la povertà, lUnione riconosce e rispetta il diritto allassistenza sociale e allassistenza abitativa volte a garantire unesistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dellUnione e le legislazioni e prassi nazionali. NOTA BENE: per maggiori informazioni VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303IT.01000101.htm *** UNA RIFLESSIONE POLITICA, ANCHE SU COME VENGONO SPESI E NO I SOLDI DEI CITTADINI: Naturalmente la prima cosa che salta allocchio e la questione delle risorse economiche, dove sono o dove trovarle, premetto che bisogna avere il coraggio, dopo avere esaminato la situazione finanziaria, di far valere con forza la richiesta di fondi per la risoluzione delle problematiche del lavoro, anche contro le forze politiche a cui si è legati, anche con scelte coraggiose (vedi A.N.C.I. e prese di posizione ufficiali dei governatori delle province e delle regioni) e con legge dello stato, anche attraverso una forte riduzione delle spese amministrative e politiche: Nel 2010 con la riduzione, degli amministratori e dei loro stipendi, delle spese per convegni e consulenze, dei contributi ad associazioni, cooperative, feste, enti inutili spesso fonte di nepotismo...etc. con una forte riduzione delle spese militari in Italia e allestero, ( vedi 29 mld di euro pari o superiore alla manovra finanziaria, per lacquisto di 131 cacciabombardieri F-35 è prevista una spesa di 15 miliardi di euro ), secondo il dettato della Costituzione, art 11. fermare la costruzione di opere inutili ( TAV, ponte di Messina, etc...) con sperpero di risorse economiche e distruzioni ambientali ( vedi Mugello ) fortemente inutilizzate, vedi la Torino – Milano, i costi di queste opere in Italia sono gonfiate del 40 / 50 % rispetto allestero, con infiltrazioni mafiose, e dai documenti della Corte dei Conti risulta che vi sono già, per il TAV, 44 miliardi di debito sulle spalle dei cittadini italiani, ( La Maddalena G8 327 milioni spesi inutilmente). POSSIAMO IMMAGINARE, SE IN ITALIA SI FOSSERO SPESI I SOLDI NON SPERPERATI IN VARIE OPERE PUBBLICHE INUTILI, CHE DI SICURO VI SAREBBERO STATI I FONDI PER UN PROFONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI MAGGIORE UTILITA, SCUOLA, SANITA, TRASPORTI PUBBLICI E NATURALMENTE LAVORO O SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE SUDDIVIDENDO SOLTANTO I MILIARDI SPESI NELLE OPERE INUTILI PIU QUELLI DEL PREVENTIVO PER LE SPESE MILITARI , INDICATI PIU SOPRA, ( 44 + 29 ) PER IL NUMERO DI DISOCCUPATI ITALIANI ( 14MILIONI,933 ) OTTENIAMO LA CIFRA STRAORDINARIA E SCONCERTANTE PER LA SITUAZIONE SOCIALE ECONOMICA ITALIANA DI CIRCA 5213 MILIONI PRO CAPITE Prestando più attenzione al turismo e alle risorse del territorio: agricole, enogastronomiche Aggiornamento 2012 Nella legge finanziaria 2012 (5535) si è deciso, ancora, lacquisto di 131 caccia Lockeed F35 versioni A (99 milioni di Euro ciascuno) e B (106,7 mil. Euro) per una spesa totale da 10/20 mld Euro, abbiamo per le cosiddette Missioni di pace circa 6500 militari allestero per una spesa annua di 1,25 miliardi Euro, Missioni di pace che in realtà servono per altri scopi o creano delle situazioni poco chiare, vedi gli scandali delle Forze ONU in Africa: Costa Davorio, Congo - commercio illegale di armi in cambio di oro, avorio, droga; abusi sessuali (spesso su minori) in Sierra Leone, Liberia, Burundi,Congo, Costa Davorio e Sudan; Srebrenica (da 8000 a 10.000 vittime); le violenze disumane e abbruttenti luomo del carcere di ABU GHRAIB; gli scopi reali della guerra in Afghanistan per le materie prime, rame, litio,petrolio. Bisognerebbe creare dei rapporti politici ed economici, con questi territori, senza luso delle armi, ma con il dialogo, le forze di dissuasione dovrebbero essere utilizzate soltanto per la difesa dei civili, ricordando che le vittime delle guerre sono circa per il 90% civili inermi. Fondi strutturali U.E. LItalia è in grave carenza per lutilizzo dei fondi dellU.E., che ha minacciato di ritirare questi fondi se non verranno utilizzati come da programma. Dei 43,6 mld del programma 2007/2013 sono stati utilizzati solo il 9,6%, del Fondo Sociale Europeo di 7,6 mld sono stati utilizzati solo il 35,5 %. Oltretutto bisognerebbe andare a ragionare sui programmi di utilizzo di questi fondi che dovrebbero vertere maggiormente su spese sociali per la comunità, perciò sanità, scuole, sussidi di disoccupazione, creazione di lavoro pubblico, trasporti pubblici, etc... *** Risulta perciò che vi possono essere diverse risorse economiche che potrebbero essere utilizzate, non solo per il lavoro, ma anche per la sanità, per listruzione, i sussidi economici, il trasporto pubblico, insomma per tutti i bisogni primari dei cittadini.
Posted on: Wed, 04 Dec 2013 17:07:46 +0000

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