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Art. 31 (Sanzioni amministrative). - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da euro 206 euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dellart. 12, comma 5; b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da euro 206 a euro 1.239; c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da euro 258 a euro 1.549; d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia allinterno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione e da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presentelettera sono ridotte di un terzo se il fatto e commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato; e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da euro 258 a euro 1.549; f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da euro 258 a euro 1.549; g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da euro 206 a euro 1.239; h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dellart. 5, comma 1; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e euro 258 a euro 1.549; i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza lautorizzazione di cui allart. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dellart. 20 per altre introduzioni; m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione e applicata nel minimo se linteressato esibisce il documento entro cinque giorni. m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui allart. 19-bis. 2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e luso improprio della tabellazione dei terreni. 3. Le regioni prevedono la sospensione dellapposito tesserino di cui allart. 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sullesercizio venatorio. 4. Resta salva lapplicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale. 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni. . Art. 31 (Sanzioni amministrative). - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da euro 206 euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dellart. 12, comma 5; b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da euro 206 a euro 1.239; c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da euro 258 a euro 1.549; d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia allinterno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione e da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presentelettera sono ridotte di un terzo se il fatto e commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato; e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da euro 258 a euro 1.549; f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da euro 258 a euro 1.549; g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e da euro 206 a euro 1.239; h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dellart. 5, comma 1; se la violazione e nuovamente commessa, la sanzione e euro 258 a euro 1.549; i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza lautorizzazione di cui allart. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dellart. 20 per altre introduzioni; m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione e applicata nel minimo se linteressato esibisce il documento entro cinque giorni. m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui allart. 19-bis.
Posted on: Mon, 21 Oct 2013 18:37:01 +0000

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