Cassazione: Il padre che rassegna le proprie dimissioni e mangia - TopicsExpress



          

Cassazione: Il padre che rassegna le proprie dimissioni e mangia alla Caritas e tenuto,comunque, a provvedere al mantenimento della figlia- sentenza n. 17597 del 2013 La mancanza di denaro è la radice di tutti i mali. Così diceva George Bernard Shaw e non aveva tutti i torti. Quasi sempre il denaro, e la mancanza dello stesso, e motivo di dissidi, dissapori e fratture di molti matrimoni. Con la separazione, il più delle volte, le cose non migliorano, anzi. La famiglia viene, dunque, sbriciolata non solo negli affetti ma anche nelle certezze economiche; con la separazione si assiste ad un aumento dei nuovi poveri; questi sono, quasi sempre, i padri costretti in alcuni casi a vivere come clochards. Ma la povertà non guarda in faccia nessuno come e accaduto alluomo, protagonista della storia giudiziaria, di cui si è occupata la Cassazione. Con la sentenza n. 17597 del 2013 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo, ai sensi dellart. 570 c.p.(violazione degli obblighi di assistenza familiare), perché in seguito ad una lite con il datore di lavoro abbandonava il posto fisso decidendo di sbarcare il lunario con lavoretti a nero e si sfamava andando alla Caritas. In tutto questo, ometteva di versare lassegno di mantenimento alla figlia minore. La storia riguarda un uomo siciliano che, dopo la separazione dalla moglie, non aveva versato in favore della figlia minore lassegno di mantenimento, così come disposto dal giudice della separazione, pari ad Euro 250,00 al mese. La particolarità della vicenda consiste nel fatto che luomo, dopo una lite con il proprio datore di lavoro rassegnava le proprie dimissioni e, privo della retribuzione, viveva in un forte stato di indigenza al punto da essere costretto a sfamarsi alla Caritas. La moglie, per nulla intenerita dalle precarie condizioni economiche del marito, perché autoprodotte, lo denunciava alle autorità competenti per omessa corresponsione del mantenimento alla figlia. Luomo veniva condannato in primo grado, ai sensi dellart. 570 c.p.,ed irrilevanti venivano considerate le testimonianze di alcuni inservienti della Caritas che lo avevano visto consumare i pasti presso la loro struttura. Inoltre, attraverso le dichiarazioni di alcuni testimoni era stato provato che luomo comunque svolgeva attività lavorativa in nero, quindi, percepiva una retribuzione tale da poter far fronte ai suoi obblighi verso la figlia. La sentenza veniva confermata dalla Corte dAppello di Catania . Luomo proponeva ricorso in Cassazione, ma gli Ermellini, con la sentenza n. 17597 del 17.04.2013 , rigettavano il ricorso sostenendo che limpotenza economica dietro alla quale si trincerava luomo (costretto altresì a mangiare presso la mensa della Caritas) non risultava incolpevole, riconoscendo in capo alluomo un profilo di colpa. La Corte sottolineava che : il padre ,avendo degli obblighi assistenziali da adempiere nei confronti della figlia minore, non doveva rassegnare le dimissioni a seguito della lite con il datore di lavoro, dunque, le dimissioni non erano ne obbligate ne inevitabili.
Posted on: Wed, 20 Nov 2013 08:53:48 +0000

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