Costituzione della Repubblica Italiana Da Wikipedia, - TopicsExpress



          

Costituzione della Repubblica Italiana Da Wikipedia, lenciclopedia libera. Istituzioni della Repubblica Italiana Emblem of Italy.svg Sistema politico della Repubblica Italiana Costituzione della Repubblica Italiana ▼ mostra Organi costituzionali ▼ mostra Organi di rilievo costituzionale ▼ mostra Autorità indipendenti ▼ mostra Pubblica amministrazione ▼ mostra Politica estera Ordine delle cariche della Repubblica Italiana Vedi Template di navigazione Categorie: Politica, Diritto e Stato Portale Italia - Portale Politica « Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. » (Piero Calamandrei, Discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria, Milano, 26 gennaio 1955[1]) La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, ovvero il vertice nella gerarchia delle fonti di diritto, e fondativa della Repubblica italiana. Fu approvata dallAssemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. Della Carta Costituzionale vi sono tre originali, uno dei quali è conservato presso larchivio storico della Presidenza della Repubblica.[2] Indice [nascondi] 1 Storia 1.1 Origini e nascita 1.2 Formazione dellAssemblea Costituente 2 Caratteristiche 2.1 Composizione e struttura 2.2 Caratteristiche tecniche 2.3 Direttrici fondamentali 3 I Principi fondamentali della Costituzione Italiana 3.1 Principio personalista 3.2 Principio di laicità 3.3 Principio pluralista 3.4 Principio lavorista 3.5 Principio democratico 3.6 Principio di uguaglianza 3.7 Principio solidarista 3.8 Principio dell’unità e indivisibilità della Repubblica 3.9 Principio autonomista 3.10 Principio internazionalista 3.11 Principio pacifista 4 Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini 4.1 Rapporti civili 4.2 Rapporti etico-sociali 4.3 Rapporti economici 4.4 Rapporti politici 5 Parte seconda: Ordinamento della Repubblica 5.1 Il Parlamento 5.1.1 Le Camere 5.1.2 La Formazione delle Leggi 5.2 Il Presidente della Repubblica 5.3 Il Governo 5.3.1 Il Consiglio dei ministri 5.3.2 La Pubblica Amministrazione 5.3.3 Gli Organi Ausiliari 5.4 La Magistratura 5.4.1 Ordinamento giurisdizionale 5.4.2 Norme sulla giurisdizione 5.5 Le Regioni, le Province,[14] i Comuni 5.6 Garanzie Costituzionali 5.6.1 La Corte Costituzionale 5.6.2 Revisione della costituzione e leggi costituzionali 6 Revisioni e Legislazione costituzionale 6.1 La riforma costituzionale del 2001 confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 6.2 Il progetto di riforma costituzionale del 2005 rigettato dal referendum del 25/26 giugno 2006 6.3 La riforma costituzionale del 2012 e il principio del pareggio di bilancio 6.4 Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali 7 Note 8 Bibliografia 9 Voci correlate 10 Altri progetti 11 Collegamenti esterni 11.1 Altro Storia[modifica | modifica sorgente] Origini e nascita[modifica | modifica sorgente] La prima pagina tratta da uno dei tre originali della Costituzione italiana ora custodito nellArchivio Storico della Presidenza della Repubblica Lo Stato italiano nasce, da un punto di vista istituzionale, con la legge 17 marzo 1861, n. 4671 che attribuisce a Vittorio Emanuele II, «re di Sardegna», e ai suoi successori, il titolo di «re dItalia». È la nascita giuridica di uno Stato italiano (anche se altri stati avevano già portato tale nome nel passato, dal regno longobardo per finire al regno napoleonico). La continuità tra il Regno di Sardegna e quello dItalia è normalmente sostenuta in base allestensione dellapplicazione della sua legge fondamentale, lo Statuto albertino concesso da Carlo Alberto di Savoia nel 1848, a tutti i territori del regno dItalia progressivamente annessi al regno sabaudo nel corso delle guerre dindipendenza. La conservazione dellordinale dinastico da parte di Vittorio Emanuele, e lestensione dello Statuto albertino ai territori annessi hanno portato gli storici a parlare di piemontizzazione dello Stato italiano ad opera dei Savoia. Lo statuto albertino rimase in vigore, quindi, quasi 100 anni, dal 4 marzo 1848 al 1º gennaio 1948, quando entrò in vigore la costituzione repubblicana. Lo Statuto albertino fu simile alle altre costituzioni rivoluzionarie vigenti nel 1848 e rese lItalia una monarchia costituzionale, con concessioni di poteri al popolo su base rappresentativa. Era una tipica costituzione ottriata (dal francese octroyée), ossia concessa dal sovrano e da un punto di vista giuridico, si caratterizzava per la sua natura flessibile, ossia derogabile ed integrabile in forza di atto legislativo ordinario. Poco tempo dopo la sua entrata in vigore, proprio a causa della sua flessibilità, fu possibile portare lItalia da una forma di monarchia costituzionale pura a quella di monarchia parlamentare, sul modo di operare tradizionale delle istituzioni inglesi (benché il potere esecutivo fosse detenuto completamente dal re, sempre più spesso il Consiglio dei ministri rifiutò di restare in carica quando non gradito alla camera elettiva). Il primo Parlamento dello Stato unitario, in principio del 1861, si compose con un suffragio elettorale ristretto al 3% della popolazione; nel 1882 il diritto di voto fu portato al 7% della popolazione, con riforme nel 1912 e 1918 il diritto fu esteso fino a una forma di suffragio universale maschile.[3] Benché larticolo 1 proclamasse il cattolicesimo religione di stato, le relazioni fra la Santa Sede e lo Stato furono praticamente interrotte tra il 1870 e il 1929, per via della Questione romana. Anche a causa della mancanza di rigidità dello Statuto, col giungere del fascismo lo Stato fu deviato verso un regime autoritario dove le forme di libertà pubblica fin qui garantite vennero stravolte: le opposizioni vennero bloccate o eliminate, la Camera dei deputati fu abolita e sostituita dalla «Camera dei fasci e delle corporazioni», il diritto di voto fu cancellato; diritti, come quello di riunione e di libertà di stampa, furono piegati in garanzia dello Stato fascista, mentre il partito unico fascista non funzionò come strumento di partecipazione, ma come strumento di intruppamento della società civile e di mobilitazione politica pilotata dallalto. Tuttavia lo Statuto albertino, nonostante le modifiche, non fu formalmente abolito. I rapporti con la Chiesa cattolica vennero invece sanati e rinsaldati tramite i Patti Lateranensi del 1929, che ristabilirono ampie relazioni politico-diplomatiche tra la Santa Sede e lo Stato italiano. Il 25 luglio 1943, verso la fine della seconda guerra mondiale, Benito Mussolini perse il potere, il re Vittorio Emanuele III nominò il maresciallo Pietro Badoglio per presiedere un governo che ripristinò in parte le libertà dello statuto; iniziò così il cosiddetto «regime transitorio», di cinque anni, che terminò con lentrata in vigore della nuova Costituzione e le successive elezioni politiche dellaprile 1948, le prime della storia repubblicana. Ricomparvero quindi i partiti antifascisti costretti alla clandestinità, riuniti nel Comitato di liberazione nazionale, decisi a modificare radicalmente le istituzioni per fondare uno Stato democratico. Con il progredire e il delinearsi della situazione, con i partiti antifascisti che iniziavano ad entrare nel governo, non fu possibile al re di riproporre uno Statuto albertino eventualmente modificato e la stessa monarchia, giudicata compromessa con il precedente regime, era messa in discussione. La divergenza, in clima ancora bellico, trovò una soluzione temporanea, una «tregua istituzionale», in cui si stabiliva: la necessità di trasferire i poteri del re al figlio (ci fu un proclama del re il 12 aprile 1944), il quale doveva assumere la carica provvisoria di luogotenente del regno, mettendo da parte temporaneamente la questione istituzionale; quindi la convocazione di unAssemblea Costituente incaricata di scrivere una nuova carta costituzionale, eletta a suffragio universale (giugno 1944).[4] Fu poi esteso il diritto di voto alle donne (febbraio 1945)[5] e, ormai raggiunto il silenzio delle armi, fu indetto il referendum per la scelta fra repubblica e monarchia (marzo 1946).[6] Formazione dellAssemblea Costituente[modifica | modifica sorgente] La distribuzione dei seggi Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Assemblea Costituente della Repubblica Italiana. Dopo sei anni dallinizio della seconda guerra mondiale e venti anni dallinizio della dittatura, il 2 giugno 1946 si svolsero contemporaneamente il referendum istituzionale e lelezione dellAssemblea Costituente, con la partecipazione dell89% degli aventi diritto.[7] Il 54% dei voti (più di 12 milioni) fu per lo stato repubblicano, superando di 2 milioni i voti a favore dei monarchici (che contestarono lesito[8]). LAssemblea fu eletta con un sistema proporzionale e furono assegnati 556 seggi, distribuiti in 31 collegi elettorali. Ora i partiti del Comitato di liberazione nazionale cessarono di considerarsi uguali, e si poté constatare la loro rappresentatività. Dominarono le elezioni tre grandi formazioni: la Democrazia Cristiana, che ottenne il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito comunista, 18,9% e 104 seggi. La tradizione liberale (riunita nella coalizione Unione Democratica Nazionale), protagonista della politica italiana nel periodo precedente la dittatura fascista, ottenne 41 deputati, con quindi il 6,8% dei consensi; il Partito repubblicano, anchesso dispirazione liberale ma con un approccio differente nei temi sociali, 23 seggi, pari al 4,4%. Mentre il Partito dAzione, nonostante un ruolo di primo piano nella Resistenza, ebbe solo l1,5% corrispondente a 7 seggi. Fuori dal coro, in opposizione alla politica del CLN, raccogliente voti dei fautori rimasti del precedente regime, cè la formazione dellUomo qualunque, che prese il 5,3%, con 30 seggi assegnati. Giorgio La Pira[9] sintetizzò le due concezioni costituzionali e politiche alternative dalle quali si intendeva differenziare la nascente Carta, distinguendone una atomista, individualista, di tipo occidentale, rousseauiana ed una statalista, di tipo hegeliano. Secondo i costituenti, riferì La Pira, si pensò di differenziarla nel principio che per il pieno sviluppo della persona umana, a cui la nostra costituzione doveva tendere, era necessario non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto affermare i diritti sociali, ma affermare anche lesistenza dei diritti delle comunità intermedie che vanno dalla famiglia sino alla comunità internazionale. Il Capo dello Stato, Enrico De Nicola, firma la Costituzione italiana. 22 dicembre 1947 I lavori dovevano terminare il 25 febbraio 1947 ma la Costituente non verrà sciolta che il 31 gennaio 1948, dopo aver adottato la Costituzione il 22 dicembre con 458 voti contro 62. La Costituzione entra in vigore il 1º gennaio 1948. Caratteristiche[modifica | modifica sorgente] Composizione e struttura[modifica | modifica sorgente] La Costituzione è composta da 139 articoli e relativi commi (5 articoli sono stati abrogati: 115; 124; 128; 129; 130), suddivisi in quattro sezioni: Principi fondamentali (articoli 1-12); Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini (articoli 13-54); Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (articoli 55-139); Disposizioni transitorie e finali (articoli 1-18). Caratteristiche tecniche[modifica | modifica sorgente] La Costituzione è la fonte principale del diritto, cioè quella dalla quale gerarchicamente dipendono tutte le altre. La Costituzione italiana è una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, democratica e programmatica. La normazione è contenuta in un testo legislativo scritto. La scelta è comune allesperienza di civil law ed a quella di common law, con la grande eccezione della Gran Bretagna, paese nel quale la Costituzione è in forma orale (tranne alcuni documenti come la Magna Charta). Si dice che la Costituzione italiana è rigida. Con ciò si indica che: le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione, che è fonte di gerarchia del diritto, vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte costituzionale. è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma/revisione dei suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza, ma la maggioranza qualificata dei componenti di ciascuna camera, e prevedendo per la revisione due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi luna dallaltra). La Costituzione è lunga: contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle fonti del diritto. In ogni caso, da questo punto di vista, è da dire che il disposto costituzionale presenta per larga parte carattere programmatico, venendo così in rilevanza solo in sede di indirizzo per il legislatore o in sede di giudizio di legittimità degli atti aventi forza di legge. Votata perché rappresenta un patto tra i componenti del popolo italiano. Compromissoria perché frutto di una particolare collaborazione tra tutte le forze politiche uscenti dal secondo conflitto mondiale. Democratica perché è dato particolare rilievo alla sovranità popolare, ai sindacati e ai partiti politici. Programmatica perché rappresenta un programma (attribuisce alle forze politiche il compito di rendere effettivi gli obiettivi fissati dai costituenti, e ciò attraverso provvedimenti legislativi non contrastanti con le disposizioni costituzionali). Il processo di consolidamento dei principi indicati dalla Costituzione, attraverso la loro concretizzazione nella legge ordinaria (o, talvolta, nellorientamento giurisprudenziale come è avvenuto per lattuazione dellarticolo 36 relativamente al principio del trattamento economico minimo previsto per i lavoratori dipendenti), è detto attuazione della Costituzione. Tale processo non è da considerarsi ancora concluso. Il legislatore costituzionale, inoltre, ha ritenuto di ritornare nella Costituzione repubblicana su alcune materie, per integrarle e ampliarle, adottando provvedimenti di legge costituzionale, tipici di tutte le costituzioni lunghe. Tali emendamenti sono integrazioni alla costituzione, approvate con lo stesso procedimento della revisione costituzionale, e costituiscono modificazioni più o meno profonde. Per quanto concerne lattuazione e lintegrazione delle norme costituzionali, si ricorda ad esempio che la Corte costituzionale non venne attivata che nel 1955 (le elezioni dei giudici tramite una legge non avvenne che nel 1953), che il Consiglio superiore della magistratura venne attivato nel 1958 e che le Regioni ordinarie vennero istituite nel 1970 (sebbene quattro regioni speciali vennero istituite nel 1948 e il Friuli-Venezia Giulia nel 1963); il referendum abrogativo, infine, venne istituito con la legge 352 del 15 maggio 1970. Direttrici fondamentali[modifica | modifica sorgente] Nelle linee guida della Carta è ben visibile la tendenza allintesa e al compromesso dialettico tra gli autori. La Costituzione mette laccento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva. Si ispira anche ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare, sebbene già nellOrdine del giorno Perassi[10] (con cui appunto si optò per una forma di governo parlamentare) venne prevista la necessità di inserire meccanismi idonei a tutelare le esigenze di stabilità governativa evitando ogni degenerazione del parlamentarismo. Non mancano importanti riconoscimenti alle libertà individuali e sociali, rafforzate da una tendenza solidaristica di base. Fu possibile, anche, grazie alla moderazione dei marxisti, confermare la validità dei Patti Lateranensi e permettere di accordare unautonomia regionale tanto più marcata nelle isole e nelle regioni con forti minoranze linguistiche (aree in cui la sovranità italiana era stata messa in forte discussione durante lultima parte della guerra, e in parte lo era ancora durante i lavori costituenti). I Principi fondamentali della Costituzione Italiana[modifica | modifica sorgente] I primi dodici articoli della costituzione pongono i cosiddetti Principi fondamentali (detti anche Principi supremi). È possibile comunque individuare, in via ermeneutica, come evidenziato in pacifica giurisprudenza costituzionale, ulteriori principi fondamentali nella parte II della Costituzione, come, ad esempio, il principio di indipendenza della magistratura. I principi supremi dell’ordinamento costituzionale (non necessariamente coincidenti con i primi dodici articoli) non possono essere oggetto di modifica attraverso il procedimento di revisione costituzionale previsto dai successivi articoli 138 e 139. Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Limiti alla revisione costituzionale. Principio personalista[modifica | modifica sorgente] La Costituzione coglie la tradizione liberale e giusnaturalista nel testo dellarticolo 2: esso infatti sancisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo. Tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato, ma ad esso preesistenti. Tale interpretazione è riferita alla parola riconoscere che implica la preesistenza di un qualcosa. Principio di laicità[modifica | modifica sorgente] Il principio di laicità è stato enucleato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 203 del 1989; in base ad esso lordinamento italiano attribuisce valore e tutela alla religiosità umana come comportamento apprezzato nella sua generalità ed astrattezza, senza alcuna preferenza per qualsivoglia fede religiosa. Scaturisce dal principio personalista, di cui allarticolo 2 e dal principio di uguaglianza (articolo 3). Larticolo 19, enunciando il diritto di tutti a professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, specifica il riconoscimento della libertà religiosa come diritto inviolabile delluomo. Per la mediazione politica dellAssemblea costituente, per la forte pressione della Chiesa cattolica attraverso i deputati democristiani, si stabilì, allarticolo 7, che Stato italiano e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti; allarticolo 8 che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere e che a quelle diverse dalla cattolica veniva riconosciuto lo stesso regime di rapporti con lo Stato, per tutelare le loro specifiche esigenze, mediante accodi (le cd. intese). Ma anche le formazioni sociali a carattere religioso che non hanno il radicamento sociale vasto e la complessità organizzativa che fa attribuire la qualifica di confessione religiosa, godono dellanaloga specifica tutela precisata nellarticolo 20. Questo articolo pone limiti e divieti allautorità civile, volti ad impedire discriminazioni ed a garantire piena libertà a ogni forma organizzata della fede (istituzioni o associazioni, a carattere ecclesiastico o con fine di religione o di culto. La legislazione repubblicana e lelaborazione della dottrina del diritto ecclesiastico italiano, stentano ad adeguare i metodi al nuovo contesto democratico; così risulta ancora dominante la concezione che i diritti degli individui singoli e delle organizzazioni religiose di qualsiasi tipo e natura, invece di godere di una tutela diretta dalla legge, possono trovare tutela solo attraverso lintermediazione di quei soggetti dominanti che vengono chiamati confessioni religiose contemplati nellarticolo 8 e selezionati politicamente dai Governi, perpetuando così il modello del regime dittatoriale dei diritti riflessi, per cui solo lappartenenza agli enti riconosciuti dal fascismo consentiva il godimento dei diritti, attribuiti agli enti e riflessi sulle persone che a questi obbedissero.[11] Principio pluralista[modifica | modifica sorgente] È tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, è riconosciuto e tutelato il pluralismo delle formazioni sociali (articolo 2), degli enti politici territoriali (articolo 5), delle minoranze linguistiche (articolo 6), delle confessioni religiose (articolo 8), delle associazioni (articolo 18), di idee ed espressioni (articolo 21), della cultura (articolo 33, comma 1), delle scuole (articolo 33, comma 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (articolo 33, comma 6), dei sindacati (articolo 39) e dei partiti politici (articolo 49). È riconosciuta altresì anche la libertà delle stesse organizzazioni intermedie, e non solo degli individui che le compongono, in quanto le formazioni sociali meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il singolo e la formazione sociale cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe intervenire. Il singolo, tuttavia, deve essere lasciato libero di uscirne. I diritti inviolabili sono riconosciuti allindividuo sia considerato singolarmente sia nelle formazioni sociali adeguate allo sviluppo della personalità e finalizzate alla tutela degli interessi diffusi (interessi comuni ai diversi gruppi che si sviluppano in forma associata). Questi gruppi possono assumere diversi aspetti e tipologie, ugualmente rilevanti e degni di tutela per lordinamento: associazioni politiche, sociali, religiose, culturali, familiari. Principio lavorista[modifica | modifica sorgente] Ci sono riferimenti già agli articolo 1, comma 1 ed allarticolo 4, comma 2. Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale che nobilita luomo. Non è solo un diritto, bensì anche un dovere che eleva il singolo. Non serve ad identificare una classe. Nello stato liberale la proprietà aveva più importanza, il lavoro ne aveva meno. I disoccupati, senza colpa, non devono comunque essere discriminati. Principio democratico[modifica | modifica sorgente] Già gli altri tre principi sono tipici degli stati democratici, ma ci sono anche altri elementi a caratterizzarli: la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza ma con tutela delle minoranze (anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) trasparenti e aperti a tutti; ma soprattutto il principio di sovranità popolare (articolo 1, comma 2). Principio di uguaglianza[modifica | modifica sorgente] Come è affermato con chiarezza nellarticolo 3, tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale, comma 1). È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano leguaglianza e quindi gli individui di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza sostanziale, comma 2). Nello stesso primo comma dedicato alleguaglianza dinanzi alla legge, la Costituzione repubblicana richiama la pari dignità sociale, andando dunque oltre la mera formulazione delleguaglianza liberale. Riguardo al principio di uguaglianza in materia religiosa, larticolo 8 dichiara che tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge. Principio solidarista[modifica | modifica sorgente] Vuol dire che lo Stato ha il compito di aiutare le associazioni e le famiglie, attraverso la solidarietà politica, economica e sociale (art. 3 II comma, art.2). Esso infatti deve rimuovere ogni ostacolo che impedisce la formazione della propria personalità. Principio dell’unità e indivisibilità della Repubblica[modifica | modifica sorgente] Larticolo 5 vieta ogni forma di secessione o di cessione territoriale ed è garantito dal sacro dovere di difendere la patria (sancito dall’articolo 52). Principio autonomista[modifica | modifica sorgente] Sempre larticolo 5 che assicura alle collettività territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni) una forte autonomia dallo Stato (con conseguente attribuzione di poteri normativi e amministrativi propri), grazie alla quale i cittadini sono in grado di partecipare più da vicino e con maggiore incisività alla vita politica del Paese. Da una prima lettura di questi principi traspare la volontà del Costituente, che aveva vissuto la tragica esperienza dell’oppressione nazi-fascista e della guerra di liberazione, di prendere le distanze non solo dal regime fascista, ma anche dal precedente modello di Stato liberale, le cui contraddizioni e incertezze avevano consentito l’instaurazione della dittatura. Il tipo dorganizzazione statale tracciato dal Costituente è quello dello Stato sociale di diritto che, per garantire eguali libertà e dignità a tutti i cittadini, si fa carico di intervenire attivamente in prima persona nella società e nell’economia. Il principio è rafforzato dallarticolo 57 che prevede lelezione del Senato su base regionale. Principio internazionalista[modifica | modifica sorgente] Come viene sancito dallarticolo 10, lordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; ciò comporta un rinvio mobile ovvero un adattamento automatico di tali norme nel nostro ordinamento. Inoltre larticolo 11 consente, in condizioni di parità con gli altri stati, limitazioni alla sovranità nazionale, necessarie per assicurare una pacifica coesistenza tra le Nazioni. Principio pacifista
Posted on: Fri, 01 Nov 2013 18:30:43 +0000

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