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Da NOI Quando?.................................................... ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE SVIZZERA CHE PERMETTE AL POPOLO DI CAMBIARE LA COSTITUZIONE. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale 1) 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.77 2) Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione. 77 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF del 4 ott. 2002, DCF del 25 mar. 2003, DF del 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401). Costituzione federale Art. 13978 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale 1) 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa. 2) L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato. 3) Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte. 4) Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora il progetto proposto nell’iniziativa.
Posted on: Thu, 25 Jul 2013 06:09:51 +0000

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