Decreto “Fare” in pillole con riferimento all’ impatto sulla - TopicsExpress



          

Decreto “Fare” in pillole con riferimento all’ impatto sulla giustizia civile. Premessa: non se la predano gli editori o gli agenti della editoria giuridica, ma in questi giorni meglio soprassedere all’acquisto dei codici aggiornati in attesa della “metabolizzazione” di tali nuove riformone epocali(!?) Mediazione: E’ sin troppo nota la storia della mediazione obbligatoria. In estrema sintesi la mediazione obbligatoria si diversifica dalla precedente nei seguenti termini: 1. Viene meno l’obbligo per controversie sui danni da circolazione stradale 2. Sottoscrizione delle parti per l’esecutività dell’accordo 3. Tempo massimo di 3 mesi (prima erano quattro) per la definizione della mediazione e la conseguente proposizione della domanda giudiziale 4. un leggero abbattimento dei costi, specie se sin dall’inizio della procedura di mediazione appaiono insussistenti i margini per la mediazione, viene infatti disposto un primo incontro di programmazione per verificare la disponibilità delle parti: diversamente vengono introdotti limiti di spesa (60 euro per liti fino a mille euro, 100 euro fino 10mila euro, 180 sino a 50mila euro, 200 euro per valori superiori) 5. possibilità per tutti gli avvocati iscritti al foro di esercitare la funzione di Mediatore. Concordato preventivo: Pure in materia di concordato preventivo sono altrettanto notori gli abusi e le distorsioni con cui le imprese si sono avvalse di tale strumento nella versione rinnovata del decreto sviluppo Dl 83/2012 a discapito dei creditori che si sono visti depredare delle proprie ragioni da imprese decotte o (finto)decotte. In buona sostanza l’infante decreto prevede che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare , a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori e quindi dei suoi debiti. Il Tribunale potrà nominare un commissario giudiziale per controllare se l’impresa in crisi si stia effettivamente attivando per predisporre il pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura. Misure per velocizzare i tempi (!?) Come se non bastassero i Giudici di Pace o i Got (lascio a Voi esprimere giudizi in merito a queste figure professionali), verranno nominati ulteriori 400 nuovi giudici ausiliari non togati attinti dalle seguenti categorie: • magistrati e avvocati anche se a riposo (leggasi: “pensionati”) • professori universitari di materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche se a tempo definito o a riposo (leggasi: “emeriti”) • ricercatori universitari in materie giuridiche (leggasi: “ricercatori di impiego”) • notai, anche se a riposo (e questi lavorerebbero per € 200,00 a sentenza?) Saranno poi istituiti stage di formazione presso gli uffici giudiziari dei tribunali per giovani laureati in giurisprudenza meritevoli (praticamente anche i Magistrati avranno i loro “assistenti”, esempio pratico il giovane laureato predisporrà il verbale di udienza al posto del tirocinante). Istituita la figura di assistente di studio presso la Corte di Cassazione : 30 magistrati ordinari in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili per conseguire un aumento della produttività del settore. Non sarebbe più semplice immettere in ruolo nuovi Magistrati ? A quando il prossimo bando ? Facciamo come i Cancellieri che stanno antropologicamente estinguendosi ? Cause di divisione di proprietà Maggiore coinvolgimento del Notaio per le operazioni di divisione per lo scioglimento dei beni in comunione, quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla divisione del bene. Opposizione al decreto ingiuntivo Il Giudice dovrà fissare la prima udienza entro trenta giorni dalla presentazione dell’opposizione. Ma dove troviamo i Giudici ? Investitori istituzionali Per rendere più attrativo il mercato italiano per le aziende estere (ma è più facile che l’Italia vinca i campionati mondiali per cinque volte di seguito) è istituito il Foro per le società con sede all’estero. In pratica, tutti i procedimenti che coinvolgono imprese con sede all’estero e senza filiale italiana devono essere obbligatoriamente trattati nelle seguenti sedi giudiziarie: Roma, Milano e Napoli (ci è stata “risparmiata “ Venezia).
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 14:23:41 +0000

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