Definizione ed esempi di anatocismo; l’azione di impugnazione si - TopicsExpress



          

Definizione ed esempi di anatocismo; l’azione di impugnazione si prescrive in dieci anni. L’anatocismo si verifica quando il saggio di interessi viene applicato non solo al capitale, ma al capitale con gli interessi già maturati in precedenza. Per esempio: Si prenda un capitale di 100 € e un saggio di interesse del 2%. Alla prima scadenza, dopo l’applicazione degli interessi, si avrà che il capitale (100 €) e interessi (2 €) daranno una somma di 102 €. Alla seconda scadenza, il calcolo degli interessi dovrebbe di nuovo effettuarsi tenendo a riferimento, come base, il capitale iniziale (100 €); e, pertanto, anche nei mesi successivi, ogni singola quota di interessi darebbe sempre essere di 2 €. Invece, qualora si effettui un calcolo anatocistico, la base su cui applicare il saggio del 2% non è più 100 €, ma 102 € (capitale di 100 € + 2 € di interessi). Ne deriva che già alla seconda mensilità, gli interessi non sono più 2 € bensì 2,04 € (per un totale di € 102,04). Anche alle successive scadenze, si verificherà lo stesso fenomeno. Nel terzo mese, l’interesse verrà applicato su € 104,04 € (ossia: capitale di 102,04 € + 2% di interesse). Gli interessi, quindi, alla terza scadenza, ammonteranno a 2,08 €. E così via. In questo modo, gli interessi producono altri interessi e finiscono per essere esponenzialmente sempre più elevati. Gli interessi anatocistici sono consentiti solo se: - previsti dagli usi e consuetudini; - dal momento della domanda giudiziale; - se c’è un accordo posteriore alla scadenza degli interessi sui quali vanno calcolati gli altri interessi [1]. L’anatocismo bancario È noto, invece, che le banche utilizzino tale sistema ogni tre mesi: infatti, si parla a riguardo di anatocismo bancario o anche di “capitalizzazione trimestrale degli interessi”. Con tale sistema, le banche hanno a lungo liquidato gli interessi a debito del correntista con frequenza trimestrale, mentre gli interessi a credito dello stesso erano liquidati con cadenza annuale: una delle tante disparità, insomma, nei contratti tra istituto di credito e cittadino. Col fatto peraltro dell’addebito degli interessi passivi anatocistici ogni tre mesi, essi andavano a gravare subito – e non a fine anno – sul correntista. Per dare un’idea di quanto possa incidere, in un contratto di conto corrente bancario, l’applicazione di un calcolo anatocistico, si prenda a riferimento il seguente conteggio. Supponiamo che un correntista nell’arco del decennio 1993 – 2003 abbia uno scoperto medio sul conto corrente di € 10.000,00 e il tasso di interesse passivo medio sia del 10% annuo. Con la capitalizzazione trimestrale, gli interessi nel decennio ammonteranno ad € 16.868,57 mentre senza capitalizzazione essi ammonteranno ad € 10.005,48. Nonostante il divieto degli interessi anatocistici contenuto nel nostro codice civile [1], le banche hanno comunque utilizzato a lungo tale tecnica, con l’avallo della Corte di Cassazione. Senonché quest’ultima ha poi definitivamente cambiato orientamento e, con una nota sentenza [2], ha affermato l’illegittimità degli addebiti bancari per anatocismo anche per il passato. La prescrizione dell’azione Nel 2011, in uno dei tanti articoli del famoso decreto “milleproroghe” del 2010 [3], si è inteso fare un “regalo” alle banche. La norma, definita “salva banche” ha ridotto drasticamente i tempi di prescrizione delle cause di anatocismo, andando peraltro contro la quasi totalità della giurisprudenza della stessa Cassazione. Con essa, infatti, si stabiliva che la prescrizione per far valere l’anatocismo dovesse partire dal giorno dell’annotazione della singola scrittura sul conto corrente. Ma la Corte Costituzionale [4] ha bocciato questa norma, dichiarandola incostituzionale, ripristinando di fatto il quadro normativo e giurisprudenziale precedente al decreto milleproroghe. Pertanto, ad oggi, la prescrizione dell’azione di ripetizione – che è di dieci anni – comincia a decorrere: a) dalla data di un versamento (nell’ipotesi di conto passivo, senza affidamento, oppure di superamento del limite affidato): cosiddetto versamento con natura solutoria; b) dalla data di chiusura del conto (quando non siano effettuati versamenti, in pendenza di rapporto, o quando il versamento effettuato in pendenza di rapporto abbia una semplice natura ripristinatoria dell’affido utilizzabile). - See more at: laleggepertutti.it/21140_cose-lanatocismo-e-lanatocismo-bancario-spiegazione-e-prescrizione#sthash.MXueZ2nc.dpuf
Posted on: Wed, 06 Nov 2013 22:03:54 +0000

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