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GRAFICA: novità mod.880500000 Documento di trasporto terre e rocce da scavo, snap out a 4 copie autoricalcanti L’Art. 11 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 stabilisce che il materiale escavato dal sito di produzione/cantiere e trasportato al sito di destinazione/utilizzo deve essere accompagnato da apposito documento di trasporto, come da Allegato 6 del medesimo decreto. Tale documento, emesso per ogni automezzo, è predisposto in quadruplice copia di cui una per l’esecutore ( cioè colui che attua il piano di utilizzo del materiale escavato ), una per il trasportatore e una per il destinatario. Qualora l’esecutore è persona diversa dal proponente ( cioè colui che presenta il piano di utilizzo del materiale escavato ) una quarta copia del documento di trasporto deve essere conservata presso il proponente stesso. Il documento viaggia con l’automezzo cioè con il materiale e deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo una volta completato il trasporto.
Posted on: Tue, 23 Jul 2013 17:33:08 +0000

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