IL MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 6 - TopicsExpress



          

IL MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 6 agosto 2013 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dellincolumita pubblica dallaggressione dei cani. (13A07313) (GU Serie Generale n.209 del 6-9-2013) Visto larticolo 32 della Costituzione; Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Visto larticolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dallItalia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche norme di adeguamento dellordinamento interno»; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali daffezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni; Visto larticolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dellaccordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale; Vista lordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dellincolumita pubblica dallaggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19; Vista lordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dellordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dellincolumita pubblica dallaggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10; Vista lordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni allordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dellincolumita pubblica dallaggressione dei cani, come modificata dallordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell8 settembre 2011, n. 209; Considerato che continua a sussistere la necessita di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dellincolumita pubblica dallaggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari; Ritenuto necessario, in attesa dellemanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sullimposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita di gestione degli animali; Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra laltro, delega per la disciplina della tutela dellincolumita personale dallaggressione di cani (art. 21); Ritenuto pertanto di determinare la durata dellefficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza delliter del predetto d.d.l.; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180; Ordina: Art. 1 1. Il proprietario di un cane e sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dellanimale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dallanimale stesso. 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta ne assume la responsabilita per il relativo periodo. 3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dellanimale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per lincolumita di persone o animali o su richiesta delle autorita competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 4. E fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse. 5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita pubblica veterinaria, istituito presso lIstituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dellEmilia Romagna. 6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita di percorsi formativi e, nellinteresse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dellazienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dellincolumita pubblica. 7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nellambito del loro compito di tutela dellincolumita pubblica, quali proprietari di cani hanno lobbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
Posted on: Mon, 11 Nov 2013 17:44:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015