IMPARIAMO LA COSTITUZIONE. 5 ARTICOLI AL GIORNO PER IMPARARE - TopicsExpress



          

IMPARIAMO LA COSTITUZIONE. 5 ARTICOLI AL GIORNO PER IMPARARE BENE LA NOSTRA COSTITUZIONE! Art. 131 Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle dAosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. (*) NOTE: (*) Lart. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a sé stante. Art. 132 Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con lapprovazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad unaltra. (*) NOTE: (*) Lart. 132 è stato modificato dallarticolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dellarticolo era il seguente: «Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad unaltra.» Art. 133 Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nellambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. Titolo VI. Garanzie costituzionali Sezione I. La Corte costituzionale Art. 134 La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (*) NOTE: (*) Lultimo capoverso è stato così modificato dallart. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione». Art. 135 La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dallesercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall ufficio di giudice. Lufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con lesercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi daccusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per leleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. (*) NOTE: (*) Lart. 135 è stato sostituito dallart. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. Lultimo comma, inoltre, è stato modificato dallart. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo dellarticolo nella versione originaria era il seguente: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni desercizio. La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili. Lufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o dun Consiglio regionale, con lesercizio della professione davvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi daccusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, allinizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per leleggibilità a senatore.» Il testo dellarticolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, allultimo comma così disponeva: «Nei giudizi daccusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per leleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»
Posted on: Tue, 22 Oct 2013 07:29:56 +0000

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