IMPOSTA DI BOLLO Da oggi il bollo fisso aumenta a 2 e 16 - TopicsExpress



          

IMPOSTA DI BOLLO Da oggi il bollo fisso aumenta a 2 e 16 euro Incremento deciso dalla L. di conversione del DL 43/2013, pubblicata ieri in Gazzetta, per coprire le maggiori spese di ricostruzione privata in Abruzzo / Anita MAURO / Mercoledì 26 giugno 2013 La legge 24 giugno 2013 n. 71, di conversione del DL 43/2013, approvata dal Senato in data 21 giugno 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 di ieri e in vigore da oggi, prevede una rilevante novità, destinata ad avere un largo impatto sui contribuenti. Infatti, viene previsto che le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in 1,81 e in 14,62 euro, ovunque ricorrano, siano rideterminate, rispettivamente, in 2 e in 16 euro. La misura, introdotta nel corso dell’esame del Ddl. di conversione in prima lettura al Senato, è necessaria per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione privata nei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009. Si ricorda che il DL 43/2013 contiene disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto a emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (si vedano “Nuovo modello di comunicazione per il finanziamento post sisma 2012” del 17 maggio 2013 e “Sisma del 2012, finanziamento per pagare le somme dovute fino al 15 novembre” del 14 giugno 2013). Nell’ambito della conversione in legge di tale provvedimento, quindi, è stata inserita la nuova norma (art. 7-bis), che si prefigge di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. Il legislatore, infatti, inserendo l’art. 7-bis nel DL 43/2013, autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell’abitazione principale distrutta. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti da tale disposizione, è previsto l’aumento del bollo fisso. In particolare, il legislatore ha disposto che l’imposta fissa di bollo: - ovunque sia prevista nella misura di 1,81 euro, passi a 2 euro; - ovunque prevista nella misura di 14,62 euro, passi a 16 euro. L’aumento del bollo è destinato a riverberare le proprie conseguenze in molti ambiti, in quanto la novità è stata inserita “a tappeto”, operando sulla misura dell’imposta fissa e non sulle singole fattispecie. Pertanto, è sufficiente dare uno sguardo alla Tariffa allegata al DPR 642/72 per rendersi conto dell’impatto della norma. Ad esempio (senza pretesa di esaustività), sono interessate dall’aumento le seguenti fattispecie: - gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); - le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti, che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); - gli atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio, che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); - le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, che saranno soggetti a bollo di 2 euro per ogni esemplare (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); - le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano 77,47 euro, che saranno soggetti a bollo di 2 euro per ogni esemplare (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72). Atteso che la legge di conversione, per espressa previsione dell’art. 1 comma 15, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e che gli aumenti previsti dal nuovo art. 7-bis comma 3 del DL 43/2013 si applicano “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, gli aumenti risultano operativi già da oggi.
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 14:13:20 +0000

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