Il Dl Fare ha cambiato le regole per la riscossione dei tributi ed - TopicsExpress



          

Il Dl Fare ha cambiato le regole per la riscossione dei tributi ed il pagamento dei debiti fiscali, in particolare nell’ambito di rateizzazioni, pignoramenti e ipoteche. Oltre all’impignorabilità per prime case e beni d’impresa, all’estensione della rateazione e all’abolizione dell’aggio a Equitalia. Per quanto riguarda le rateazioni, il D.L. 69/2013 interviene nell’ambito del pagamento a rate delle cartelle notificate dall’agente di riscossione, in prosecuzione di quanto disposto da Equitalia, che aveva elevato da 20 a 50 mila euro la somma necessaria per la dilazione automatica di pagamento, anche senza la documentazione comprovante la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica. In questo caso, il Dl Fare ha portato il numero massimo di rate utili per saldare il proprio debito da 72 a 120 sia in prima istanza che in proroga. Tuttavia, per fruire del beneficio è necessario comprovare la grave situazione di difficoltà economica legata alla crisi internazionale e non alle azioni del contribuente, che deve essere valutata dall’agente incaricato della riscossione. In sintesi, occorre comprovare l’impossibilità di pagare il credito tributario prevedendo un normale piano di rateizzazione e valutare la solvibilità del contribuente allo scopo di approntare un idoneo piano di rateizzazione da approvare. Per le rateizzazioni in proroga, un’ulteriore dilazione si può ottenere solo una volta e fino a non più di altre 120 rate, a condizione che il contribuente possa dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle comprovate nella prima istanza di dilazione e che il peggioramento non sia imputabile alle proprie responsabilità ma alla crisi economica. La rateizzazione consente di partecipare a gare d’appalto, un beneficio che però decade se il contribuente non paga 8 rate anche non consecutive. Di conseguenza, il contribuente non può ottenere altre dilazioni del debito, che va riscosso in una sola rata e anche mediante procedure esecutive e cautelari. Per quanto riguarda i pignoramenti, il Dl ha escluso l’abitazione principale dai beni pignorabili se l’immobile è l’unico di proprietà del contribuente ed è adibito a suo uso abitativo. Ma a determinate condizioni: il contribuente vi deve risiedere anagraficamente, l’importo del credito non dev’essere superiore a 120.000 euro; l’immobile non deve avere ipoteche e se non sono decorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione senza che sia avvenuta l’estinzione del debito. Modificati i limiti di pignorabilità, in base all’art. 515 c.p.c., per professionisti e lavoratori autonomi, per i debitori che abbiano forma societaria e per tutti quelli che svolgono attività con prevalenza di capitale investito sul lavoro.
Posted on: Tue, 24 Sep 2013 02:16:41 +0000

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