Il ricorso per Cassazione nel processo penale A cura di: Avv. - TopicsExpress



          

Il ricorso per Cassazione nel processo penale A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni Indice delle guide di procedura penale Proponi modifiche, integrazioni o nuovi articoli IL RICORSO PER CASSAZIONE: Il ricorso per cassazione, come l’appello, rientra tra i mezzi di impugnazione ordinari con la particolarità di essere indefettibilmente previsto avverso tutti quei provvedimenti che incidono sulla libertà personale così come stabilito dall’art. 111 della Costituzione. Con il ricorso in cassazione possono essere fatti valere solo i vizi di legittimità della sentenza tassativamente elencati dalla legge. Il ricorso infatti può essere proposto ai sensi dell’art. 606 c.p.p. per cinque ordini di motivi: - "esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri"; - "inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale"; - "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"; - "mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’art. 495 c.p.p. comma 2"; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi del gravame. Stante il carattere tassativo dei motivi del ricorso, l’art. 606 u.c. c.p.p. prevede inoltre l’inammissibilità dello stesso quando viene proposto per ragioni diverse. La cognizione della Corte di Cassazione è limitata ai motivi proposti, tuttavia può estendersi alle questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (art. 609 c.p.p.). Le sentenze contro le quali è ammesso questo tipo di gravame sono quelle pronunciate in grado di appello e quelle inappellabili. Inoltre l’art. 569 c.p.p. prevede il "ricorso immediato in cassazione", ovvero la facoltà per la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado di proporre direttamente il ricorso per cassazione. Si tratta del così detto ricorso "per saltum". Tuttavia se una delle parti ha proposto appello, il ricorso in cassazione si converte in appello, salvo che "le parti che hanno proposto appello dichiarino tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione". In quest’ultima ipotesi si verifica l’effetto contrario e, quindi, l’appello si converte in ricorso per cassazione con l’onere per le parti di "presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi se l’atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso" (art. 569 co. 2 c.p.p.). I soggetti legittimati: Ad eccezione delle ipotesi in cui il ricorso è promosso per soli fini civili (art. 622 c.p.p.), avverso i capi penali della sentenza possono proporre ricorso per Cassazione l’imputato (art. 607 c.p.p.), il Procuratore generale presso la Corte di Appello (art. 608 c. 1 c.p.p.) e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (art. 608 c. 2 c.p.p.). Il procedimento: Gli atti preliminari: L’art. 610 co. 2 c.p.p. prevede, in relazione agli atti preliminari, che il Presidente della Corte provveda ad assegnare il ricorso ad una delle singole sezioni "secondo i criteri stabiliti dalle leggi dell’ordinamento giudiziario" e che, invece, lo assegni alle sezioni unite nel caso in cui le questioni proposte sono di particolare importanza o quando occorre risolvere contrasti insorti tra le decisioni delle sezioni singole. Conseguentemente, il presidente della corte o il presidente della sezione - a seconda che il ricorso sia stato assegnato alle sezioni unite o ad una delle singole sezioni - fissa la data per la trattazione che avverrà in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore (art. 610 co. 3 c.p.p.). La cancelleria, ai sensi dell’art. 610 u.c. c.p.p., provvede almeno trenta giorni prima della data dell’udienza a comunicarne avviso al procuratore generale e ai difensori, "indicando se il ricorso sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio": quest’ultima è prevista nei casi di cui all’art. 611 c.p.p.. Il dibattimento: Quando l’udienza è pubblica si osservano le norme concernenti "la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione" previste per il giudizio di primo e secondo grado, in quanto applicabili (art. 614 c.p.p.). All’udienza il Presidente provvede a controllare la regolarità del contraddittorio e degli avvisi, dopodichè fa la relazione della causa anche per mezzo di un consigliere da lui delegato. Conclusa la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato, nell’ordine indicato, espongono le rispettive difese. Non sono consentite repliche. Le parti private sono ammesse a comparire solo per mezzo dei difensori. La sentenza: Terminata l’udienza pubblica, la delibera della sentenza avviene in camera di consiglio, salvo differimenti dovuti alla molteplicità o alla complessità delle questioni da decidere (art. 615 c.p.p.). Subito dopo la deliberazione, la sentenza viene pubblicata in udienza mediante la lettura del dispositivo (art. 615 co. 3 c.p.p.), previa sottoscrizione dello stesso da parte del presidente. Conclusasi la deliberazione, si redige la motivazione delle sentenza che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, viene "depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione" stessa (art. 617 c.p.p.). Tipi di sentenze che possono essere adottate Le sentenze dalla corte di cassazione possono essere di: - inammissibilità: questo tipo di pronuncia avviene a seguito del procedimento in camera di consiglio in casi tassativamente previsti dal c.p.p., ovvero quando vi è stata la violazione delle norme procedurali o mancano i presupposti soggettivi ed oggettivi per promuovere il ricorso (artt. 591, 601 co. 3 e 615 co. 2 c.p.p.); - rigetto: questo tipo di pronuncia viene adottata quando il ricorso è infondato; - rettifica: questo tipo di sentenza viene adottata ai sensi dell’art. 619 c.p.p. quando si procede alla rettifica degli errori della sentenza impugnata non determinanti annullamento; - annullamento senza rinvio: questo tipo di sentenza viene adottata dalla corte oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, nei casi elencati all’art. 620 c.p.p. ovvero: 1) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o mancano le condizioni di procedibilità o perseguibilità; 2) se il reato non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; 3) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che superano i poteri della giurisdizione; 4) se la decisione impugnata è data da un provvedimento non consentito dalla legge; 5) se la sentenza è nulla, a norma e nei limiti dell’art. 522 c.p.p., in relazione a un reato concorrente o è nulla, a norma e nei limiti dell’articolo 522 c.p.p., in relazione a un fatto nuovo; 6) se la condanna è stata pronunciata a seguito di errore di persona; 7) se vi è contraddizione fra la sentenza e un’altra precedente riguardante la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale; 8) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è consentito l’appello; 9) in ogni altro caso in cui la corte ritiene che il rinvio sia superfluo; - annullamento con rinvio: questo tipo di pronuncia viene adottata nei casi indicati all’art. 623 c.p.p. ovvero: 1) se è annullata un’ordinanza; in questo caso la corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento; b) se è annullata una sentenza di condanna per questioni di nullità di cui art. 604 comma 1 c.p.p.; in questo caso la corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado; c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale; in questo caso il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini; 4) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari; in questo caso la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ma il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 08:04:40 +0000

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