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Indennità di maternità per libere professioniste Indennità di maternità e libera professione: i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su come esercitare il diritto. Anche le libere professioniste hanno diritto all’indennità di maternità da parte di un Ente previdenziale di categoria, ma solo se non svolgono altra attività di lavoro dipendente, autonomo, di imprenditoria agricola o commerciale. A chiarire le procedure da seguire è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 22 del 4 Luglio 2013. Le libere professioniste esercitano il proprio diritto all’indennità di maternità inviando all’ente di categoria l’apposita domanda redatta ai sensi degli articoli 70 e 71 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 recante le disposizioni in materia di “tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. Indennità spettanti L’art. 70 prevede che: «1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per idue mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. 2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda. 3. In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo». Istruzioni per la domanda L’articolo 71 stabilisce termini e modalità per la presentazione della domanda: «1. L’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall’interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto. 2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medicocomprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI. 3. L’indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194. 4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari». Nel caso in cui la libera professionista svolge anche un attività lavorativa subordinata con contratto part-time, allora, l’ente previdenziale principale (ad esempio, l’INPS) integra la parte di indennità fino alla concorrenza della misura minima prevista dall’ente che gestisce il sistema previdenziale della lavoratrice autonoma.
Posted on: Thu, 18 Jul 2013 13:13:26 +0000

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