Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme - TopicsExpress



          

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali Governo e Parlamento hanno avviato l’iter per una riforma ampia della Costituzione. Il disegno di legge costituzionale, predisposto dal Governo, è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica nella seduta di giovedì 11 luglio con 203 voti favorevoli, 54 contrari e 4 astenuti. Il d.d.l. è adesso all’esame della Camera dei Deputati. E’ prevista l’istituzione di un Comitato composto da quarantadue parlamentari: venti senatori e venti deputati nominati dai presidenti delle Camere e scelti tra i membri delle commissioni permanenti per gli Affari Costituzionali rispettivamente del Senato e della Camera e i due presidenti delle predette Commissioni. Sono previste semplificazioni per accelerare la procedura. In particolare si prevede che l’esame in sede referente dei progetti di revisione costituzionale, nonché di quelli ordinari in materia elettorale, anziché svolgersi in due momenti distinti nei due rami del Parlamento presso le competenti Commissioni permanenti, è affidata a un unico organo bicamerale, ossia il Comitato. Il Comitato dovrà esaminare i progetti di revisione dei Titoli I, II, III e V della parte Seconda della Costituzione, presentati alle Camere a partire dall’inizio della legislatura e fino alla data di conclusione dei lavori del Comitato, che riguardano le materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo nonché i progetti di legge in materia elettorale delle due Camere. Una volta completato l’esame della proposta di legge, il Comitato trasmetterà ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Per la votazione dei testi nelle assemblee si osserveranno le norme dei rispettivi regolamenti. E’ prevista una precisa scansione temporale dei lavori parlamentari relativi ai progetti di legge di costituzionale, che dovranno essere organizzati in modo tale da consentirne la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale. In deroga all’art. 138 della Costituzione, sono previste due successive deliberazioni sul progetto o i progetti di riforma costituzionale da parte della stessa Camera, a un intervallo minimo l’una dall’altra che viene ridotto da tre mesi a quarantacinque giorni, fermo restando che per la validità della seconda deliberazione è richiesto il quorum della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e che, ai sensi dell’articolo 5 del disegno di legge, il referendum popolare potrà essere richiesto anche qualora la legge o leggi costituzionali fossero approvate con la maggioranza dei due terzi. Il Comitato deve infine disporre la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma[16].
Posted on: Wed, 04 Sep 2013 22:00:54 +0000

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