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La Garanzia INCENDIO Attraverso tale particolare forma di assicurazione, le compagnie assicurative intendono indennizzare i danni materiali e diretti causate alle cose mobili o immobili, derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, oltre, che se inseriti in polizza, rientrano in detta copertura assicurativa anche i danni derivanti da eventi naturali ed eventi socio-politici. Con il termine di INCENDIO, si intende la “ combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori dell’appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi “ . A conferma di quanto appena detto, ne consegue che perché si possa parlare di incendio, è indispensabile che vi sia sviluppo di fiamma e che contestualmente danneggi le cose assicurate perché la garanzia sia validamente operante. Sempre in riferimento al ramo incendio, si tende definire ESPLOSIONE, quel particolare fenomeno chimico di combustione violenta e repentina, la quale tende produrre vapori e gas che si propagano ad elevata velocità, ulteriormente, sempre nel ramo incendio, si tende definire SCOPPIO, quel particolare fenomeno fisico, il quale è generalmente caratterizzato dall’improvviso dirompersi di un contenitore a seguito di eccesso di pressione interna dei fluidi. Ogni singola compagnia, nel formulare la propria tariffa incendio, deve tenere in seria considerazione le valutazioni di rischio pubblicate dall’ANIA ( Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione ), in quanto la stessa, tende distinguere i rischi in due grandi categorie, in particolare : • RISCHI ORDINARI • RISCHI INDUSTRIALI Per RISCHI ORDINARI, si intendono : • Rischi Civili ( abitazioni - Uffici ) • Rischi Agricoli • Piccoli Rischi Commerciali ( negozi e depositi commerciali con valore tra merci,arredamento, attrezzature o non superiore a 150.000,00 € ) • Medi Rischi Commerciali ( negozi e depositi commerciali con valore tra merci,arredamento, attrezzature o non superiore a 550.000,00 € ) • Piccole Industrie ( Industrie con valore tra merci, arredamento, attrezzature, non superiore a 450.000,00 € ) • Rischi Vari. Sempre in ambito della sezione Incendio, assume notevole importanza, in sede di valutazione del rischio, tutte le caratteristiche del bene da assicurare e anche le circostanze che potrebbero facilitare l’insorgere dell’incendio o che potrebbero aggravarne le conseguenze. Il primo elemento che si deve prendere in seria considerazione, per una corretta valutazione del rischio e per la determinazione del tasso da applicare, consiste nell’analizzare le caratteristiche costruttive del fabbricato oggetto di copertura assicurativa. Attraverso la così detta “ CLASSIFICAZIONE DEL FABBRICATO “ rappresenta senza ombra di dubbio il primo passo per determinare le condizioni tariffarie da applicare ad un determinato rischio. In questo contesto, si andranno ad analizzare anche nello specifico in considerazione la combustibilità o l’ incombustibilità dei materiali impiegati per la sua costruzione e cioè la capacità di bruciare indipendentemente dallo sviluppo della fiamma. Tale “ INDAGINE TECNICA “ attraverso il quale si determinerà il premio di polizza, consiste nell’analizzare attentamente i seguenti fattori : • Strutture portanti verticali • Struttura portante del tetto • Copertura del tetto • Pareti Esterne • Solai Oltre, alle caratteristiche di cui sopra, i fabbricati sono generalmente suddivisi in classi, ognuna delle quali, con caratteristiche fondamentali per la determinazione del premio. In particolari le classi di fabbricato sono : • Classe 1 Fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne copertura del tetto in Materiali incombustibili - ammessa SOLO IN FABBRICATI A PIU’ PIANI l’ ARMATURA DEL TETTO IN LEGNO • Classe 2 Fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne copertura del tetto in materiali incombustibili, ed inoltre, presenza di solai e/o armature del tetto costruiti • Classe 3 Fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne copertura del tetto in materiali incombustibili • Classe 4 Fabbricato costruito interamente in materiale combustibile Inoltre, sempre per giungere alla definizione del premio di polizza, oltre alle caratteristiche sopra appena descritte, risulta quanto mai doveroso considerare ulteriori elementi fondamentali per poter determinare il premio di polizza finale delle polizze Globali fabbricati. In particolare, tali ulteriori elementi distintivi per una corretta analisi delle caratteristiche costruttive dei fabbricati sono : 1. IL NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA 2. LE STRUTTURE PORTANTI VERTICALI E DEL TETTO ( DISTINZIONE TRA CEMENTO ARMATO - LATERIZI - MATERIALI INCOMBUSTIBILI IN GENERE ) 3. LE PARETI ESTERNE 4. LA COPERTURA 5. I SOLAI 6. LE COIBENTAZIONI ( CIOÈ GLI ELEMENTI PRESENTI TRA DUE PARETI PER L’ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO ) Si valuta, altresì, oltre tutti gli elementi sin qui esposti, anche la così detta DESTINAZIONE D’USO DEI FABBRICATI ( negozio, abitazione, industria, condominio, ecc. ) oggetti di polizza, in particolare, attraverso tale valutazione, si potrà meglio porre in essere tutte quelle condizioni necessarie per la quantificazione del premio di polizza finale. Sempre inerente l’analisi del bene da assicurare, si tende anche considerare l’eventuale coesistenza di ulteriori elementi che possono in qualche modo aggravare il rischio assicurativo. In particolare, si procederà ad individuare la presenza o meno di tre tipologie di rischi, cioè : • Rischio Elementare Per Rischio Elementare, si intende il rischio così come viene riportato dalle singole voci della tariffa da parte delle compagnie assicurative • Rischio Singolo Per Rischio Singolo, si intende l’insieme dei beni di pertinenza del rischio, oggetto dell’assicurazione, ubicati ad una distanza inferiore i 40 metri fra loro e appartenenti ad un unico proprietario o eventualmente inerenti l’attività di un unico imprenditore, nel caso di polizze incendio attività commerciali, industriali, ecc. • Rischio Separato Per Rischio Separato, si intende la coesistenza di uno o più rischi elementari, digiunti e separati da muro pieno o spazio vuoto superiore ad un metro. Tuttavia, la norma generale, afferma che in caso di coesistenza di rischi, stabilisce che si applichi il tasso che compete al rischio più grave fra quelli coesistenti. Mentre, sempre per la sezione del Ramo Incendio, con riferimento ai rischi commerciali, è prevista una tolleranza per le merci coesistenti che non superano il 30% del totale delle merci. A conferma di quanto appena detto, per quanto concerne i così detti magazzini generali, dove fisiologicamente coesistono merce diverse, viene previsto un particolare tasso nella formulazione del rischio incendio. • IL RISCHIO ASSICURATO Attraverso la stipula della polizza Incendio, si tende assicurare tutti i così detti “ danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi “ dal verificarsi dei seguenti eventi : 1. INCENDIO 2. FULMINE 3. ESPLOSIONE E SCOPPIO NON CAUSATI DA ORDIGNI ESPLOSIVI 4. CADUTA DI AEROMOBILI, LORO PARTI O COSE TRASPORTATE. Oltre, agli eventi sopra descritti, sempre attraverso la stipula di contratti assicurativi per il rischio incendio, vengono con la sua stipula, altresì assicurati : 1. I DANNI CONSEQUENZIALI Rientrano in questa categoria tutti quei danni che non derivano dall’azione diretta degli eventi assicurati, bensì ad essi conseguenti nello spazio di 20 metri. 2. GUASTI CAUSATI PER ORDINE DELL’AUTORITÀ Rientrano in detta categoria, tutti quei danni che sono conseguenti all’intervento delle autorità ( Vigili del Fuoco ) per spegnere l’eventuale incendio propagato nel luogo del sinistro. Nella stipula di un contratto assicurativo per la sezione INCENDIO, generalmente le partite che vengono ad essere assicurate sono : • FABBRICATO ( O L’EVENTUALE RISCHIO LOCATIVO ) • CONTENUTO • RICORSO TERZI Attraverso la voce “ FABBRICATO “ si intende assicurare l’intera costruzione che viene ad essere occupata dall’abitazione comprensiva dei fissi e degli infissi, oltre alle opere di fondazione o interrate e tutte le sue eventuali pertinenze. Nel caso in cui si proceda ad assicurare una sola porzione di un immobile posto all’interno di un condominio, viene anche assicurato le quote millesimali delle varie parti comuni al complesso condominiale. Sempre, nella garanzia Incendio, la stessa, da parte delle compagni assicurative, viene posta con due tipologie di indennizzo, in particolare, la garanzia incendio può essere: • A VALORE INTERO • A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO • A VALORE A NUOVO • A VALORE INTERO Secondo tale clausola contrattuale, le somme assicurate, corrispondono al valore reale dei beni oggetti dell’assicurazione al momento del verificarsi del sinistro. Nel caso in cui, nel momento in cui si verifichi un sinistro e il valore del bene sia superiore al valore dichiarato al momento della stipula della polizza, la compagnia applicherà la così detta “ REGOLA PROPORZIONALE “, nel senso che, la compagnia, in caso di sinistro liquiderà il danneggiato, decurtando dalla somma di liquidazione la differenza che ne deriva dal valore reale rispetto il valore realmente dichiarato in polizza, così come stabilito dall’ art. 1907 c.c. Tuttavia, ormai è prassi consolidata , che generalmente le compagnie assicurative, inseriscano all’interno delle condizioni di polizza la così detta “ DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE “ secondo la quale, se il valore delle cose assicurate risulti di una percentuale prestabilita, pari generalmente al 20% , del valore reale al momento del sinistro, le Compagnie assicurative non applicheranno la così detta “ REGOLA PROPORZIONALE “ andando di conseguenza ad indennizzare l’intero ammontare del danno sofferto. • A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Secondo tale ulteriore clausola contrattuale, a prescindere dal valore della cosa assicurata, le compagnie, tendono a stabilire un tetto dell’importo massimo risarcibile, la quale corrisponderà di conseguenza al massimo danno possibile. In questa particolare clausola contrattuale, in caso di sinistro, si otterrà l’integrale indennizzo dei danni sofferti sino alla concorrenza della somma assicurata, a prescindere il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicare la così detta “ REGOLA PROPORZIONALE “ . • A VALORE A NUOVO Secondo tale ulteriore forma di indennizzo, contenuto nelle clausole contrattuali dell’assicurazione “ INCENDIO “ , in caso si verifichi il sinistro, lo stesso, sarà calcolato in base al così detto “ COSTO DI RICOSTRUZIONE “ per quanto concerne i fabbricati, mentre a “ VALORE A NUOVO “ per quanto concerne tutte le cose così dette “ mobili “ , senza l’applicazione di un deprezzamento in base al grado di vetustà, al suo stato di conservazione ecc.
Posted on: Wed, 19 Jun 2013 22:26:39 +0000

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