La bufala dell’emendamento salva-pedofili June 10th, 2010 by - TopicsExpress



          

La bufala dell’emendamento salva-pedofili June 10th, 2010 by mattia | Filed under bufale, ignoranza, politica. Aggiornamento: anche l’Espresso è caduto nella bufala di questo appello. I dettagli sono qui, con una descrizione breve della vicenda per chi ha fretta. Attenzione: prima di postare un commento leggere attentamente le F.A.Q. ——————————————- Di solito tendo a non fare il copia/incolla di robe scritte da altri, perché sul mio blog voglio impegnarmi a produrre contenuti miei. Per questa volta faccio uno strappo alla regola e pubblico, col suo permesso, una nota di Paolo Buscaglino che davvero merita di essere diffusa. La questione è semplice: da giorni girava questa storia dell’emendamento 1707 pro-pedofili. C’era un appello che gridava allo scandalo, ma soprattutto chiedeva alla gente di annotarsi i nomi dei senatori firmatari dell’emandamento. In perfetto stile linciaggio. In realtà la questione, come spiega Paolo Buscaglino è molto, molto diversa, e quell’emendameno non era assolutamente pro-pedofili. Volevo indagare sulla faccenda, ma Paolo mi ha preceduto, quindi lascio a lui la parola. Quello che voglio aggiungere è questo: provo il più profondo senso di schifo verso coloro che hanno infamato delle persone accusandole di aiutare i pedofili e chiamandole carogne. Sento il più profondo odio per chi si permette di accusare di una cosa del genere delle persone spargendo la voce ai quattro venti. Sono senatori sì, guadagnano in un mese quanto io prendo in un anno, sì. Avranno detto e fatto molteplici cazzate, ok. Ma questo non autorizza nessuno a infamarli. Che la gente stia ben attenta a sputtanare delle persone! Il mio consiglio è sempre quello: quando c’è qualche appello che non ha alcun link a documenti ufficiali, dove si alzano i toni per creare lo scandalo, dove si invita alla caccia all’untore e soprattutto che tocca temi come politica, religione, razzismo, ambientalismo (in entrambe le direzioni)… allora accendete il bufalometro e mettetelo in modalità “ultra sensitive“. Perché la possibilità che sia una bufala è molto alta. Piesse: poteva mancare questo qui alla lista dei bufalari? ————————————- Ora la nota di Paolo Buscaglino: La bufala dell’emendamento salva-pedofili Da giorni circolava in rete questo messaggio: « EMENDAMENTO 1707: NIENTE OBBLIGO DI ARRESTO PER CHI VERRA’ SORPRESO A COMPIERE VIOLENZE SESSUALI “DI LIEVE ENTITA’ ” VERSO I MINORI. Firme in calce all’emendamento: Gasparri (PdL), Bricolo (Lega), Quagliariello (PdL), Centaro (PdL), Berselli (PdL), Mazzatorta (Lega), Divina (Lega) VERGOGNATEVIIII BESTIEEEEE E VOI CONTINUATE A VOTARLI!!!!!! » …e nulla più. Anche cercando in rete, si trovavano solo commenti, indignazione, ironia… ma da nessuna parte saltava fuori il testo originale dell’emendamento, che sarebbe stato ritirato a furor d’opposizione. La versione più completa dell’appello risultava questa: « VIOLENZA SESSUALE “LIEVE” AI MINORI: ECCO I NOMI DEI SENATORI!Si erano inventati un emendamento proprio carino. Zitti zitti, nel disegno di legge sulle intercettazioni avevano infilato l’emendamento 1.707, quello che introduceva il termine di “Violenza sessuale di lieve entità” nei confronti di minori. Firmatari, alcuni senatori di Pdl e Lega che proponevano l’abolizione dell’obbligo di arresto in flagranza nei casi di violenza sessuale nei confronti di minori, se – appunto – di “minore entità”. Senza peraltro specificare come si svolgesse, in pratica, una violenza sessuale “di lieve entità” nei confronti di un bambino. Dopo la denuncia del Partito Democratico, nel Centrodestra c’è stato il fuggi-fuggi, il “ma non lo sapevo”, il “non avevo capito”, il “non pensavo che fosse proprio così” uniti all’inevitabile berlusconiano “ci avete frainteso”. Poi, finalmente, un deputato del Pd ha scoperto i firmatari dell’emendamento 1707.Annotateli bene: sen. Maurizio Gasparri (Pdl), sen. Federico Bricolo (Lega Nord Padania), sen. Gaetano Quagliariello (Pdl), sen. Roberto Centaro (Pdl), sen. Filippo Berselli (Pdl), sen. Sandro Mazzatorta (Lega Nord Padania) e il sen. Sergio Divina (Lega Nord Padania). Per la cronaca, il sen. Bricolo era colui che proponeva il “carcere per chi rimuove un crocifisso da un edificio pubblico” (ma non per chi palpeggia o mette un dito dentro ad una bambina); il sen. Berselli è colui che ha dichiarato “di essere stato iniziato al sesso da una prostituta” (e da qui si capisce molto…); il sen. Mazzatorta ha cercato di introdurre nel nostro ordinamento vari “emendamenti per impedire i matrimoni misti”; mentre il sen Divina è divenuto celebre per aver pubblicamente detto che “i trentini sono come cani ringhiosi e che capiscono solo la logica del bastone” (citazione di una frase di Mussolini). Complimenti alle carogne. » Peccato che, così come formulato, il testo sia l’ennesima bufala, che si è diffusa a macchia d’olio senza che fosse possibile verificarla. I sospetti mi venivano dall’enormità di quel “l’abolizione dell’obbligo di arresto in flagranza nei casi di violenza sessuale nei confronti di minori”, dall’invito all’annotarsi i nomi e dall’assenza di rifrimenti al testo incriminato, che avrebbe dovuto essere invece la prova del misfatto. Dopo lunghe ricerche, ho trovato il link alla discussione avvenuta in Senato sull’argomento – senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=483752 – da cui emerge una realtà molto diversa. Anzitutto, emerge che non si parla affatto di “violenza sessuale di minore entità” bensì di “atti sessuali di minore gravità”, che non è la stessa cosa come vediamo subito: ciò che determina la “minore gravità”, infatti, è il fatto che tali atti siano compiuti tra quasi coetanei entrambi consenzienti! Infine, risulta che il concetto di “minore gravità” non viene introdotto ex novo ma è già presente nel Codice Penale - usciamodalsilenzio.org/rassegnastampa/articoli-codice-penale.pdf - e si trattava solo di applicarvi la non obbligatorietà (che non vuol dire esclusione assoluta) di arresto. Analizziamo nel dettaglio questi punti, attingendo alla relazione del Senato: « Il presidente BERSELLI, nell’avvertire che si passerà all’illustrazione dei subemendamenti all’emendamento 1.707, sollecita l’attenzione dei colleghi su questa disposizione, osservando come in questo caso si trovi di fronte al problema di un grave travisamento da parte dell’opinione pubblica e degli organi di informazione circa gli scopi di questo emendamento, che è stato da più parti presentato come una sorta di disposizione favorevole ai pedofili, proposta sulla base di fantomatiche pressioni da parte di ambienti vaticani, e sarebbe pertanto opportuno lavorare in vista di una formulazione che non lasciasse dubbi sulle reali intenzioni dell’emendamento. Il relatore CENTARO (PdL) ricorda che l’emendamento è stato presentato sostanzialmente per ragioni di armonia del sistema: infatti, come è noto, l’articolo 380 del codice di procedura penale non prevede il reato di atti sessuali con minorenni, di cui all’articolo 609-quater, fra quelli per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, mentre lo prevede per la violenza sessuale, di cui all’articolo 609-bis, escludendo però la predetta obbligatorietà per i casi di minore gravità: era quindi logico che, una volta inserito il reato di cui al 609-quater fra quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, che venisse prevista un’analoga causa di esclusione. » Traduzione: in origine il c.p.p. prevedeva l’arresto in caso di atti tra maggiorenni, mentre non lo prevedeva per quelli tra minorenni. A questa mancanza è stato posto rimedio, ma in modo asimmetrico: per i maggiorenni, infatti, la legge prevedeva già la non obbligatorietà dell’arresto per i casi “di minore gravità” (quelli non violenti) mentre per i minorenni, no. [Ndr. Preciso meglio: lobbligo di arresto è previsto dallart. 380 c.p.p. comma 2 lettera d-bis) per i reati di violenza sessuale, escludendo - già ora! - i casi di minore entità. Col comma 22 del ddl 1611 in discussione veniva aggiunto lobbligo di arresto anche per il reato di atti sessuali (non violenza sessuale). Ma si erano dimenticati di escludere anche per questo reato i casi di minore entità, come per la violenza sessuale. Così che ci sarebbe stato lassurdo per cui conveniva dire che cera violenza anche se non cera stata]. La cosa viene spiegata da un senatore del Partito Democratico, non certamente filogovernativo, che pur criticando la forma riconosce la bontà delle intenzioni: « Dopo un intervento del senatore CASSON (PD), il quale ritiene che il problema che ha determinato la presentazione dell’emendamento, e cioè la necessità di evitare l’arresto obbligatorio in caso di rapporti fra adolescenti… » Seguono le valutazioni nel merito – su cui sorvolo, tanto ho linkato la relazione completa – da cui però emerge non una barricata a difesa dei fanciulli minacciati dagli orchi berlusconiani avidi di vittime per i loro amici preti, bensì una banale critica sulla formulazione del testo con richiesta di accantonarlo provvisoriamente per giungere ad una versione che, pur mantenendo la distinzione tra atti di pedofilia vera e propria e intimità tra minorenni, eviti fraintendamenti che possano aprire pericolose scappatoie. « Dopo interventi della senatrice DELLA MONICA (PD) e del senatore CASSON (PD), i quali ritengono che il problema possa essere meglio affrontato intervenendo sul codice penale, la senatrice FINOCCHIARO (PD) osserva come, per quanto riguarda l’articolo 609-bis, la questione della minore gravità si riferisce essenzialmente alla condotta del reato, e di fatto si ricollega alla caduta della distinzione fra due diversi tipi di reato a seconda che si fosse consumata o meno la congiunzione carnale, distinzione che ricorreva prima della riforma del 1996, con i reati rispettivamente puniti dagli abrogati articoli 519 e 521 del codice penale. Nel caso però dell’articolo 609-quater questo problema si sovrappone a quello dell’età dei soggetti coinvolti e della necessità di non criminalizzare i rapporti fra adolescenti, problema che all’epoca venne risolto in maniera probabilmente insoddisfacente e poco elastica; del resto non è solo in questa circostanza che ella si è posta il problema di come modificare il terzo comma dell’articolo 609-quater, una questione certamente di non facile soluzione. » La replica evidenzia che anche la scelta di intervenire sul Codice Penale ha i suoi rischi, ma soprattutto fa un esempio concreto di cosa sia un atto “di minore gravità”: « Il relatore CENTARO (PdL) osserva come gli interventi sul codice penale, magari opportuni, rischiano di lasciare irrisolte alcune questioni che il suo emendamento si proponeva di riservare alla prudente valutazione del giudice. Ad esempio, laddove si decidesse di allargare la sfera di non punibilità per i minorenni, resterebbe il rischio di dover disporre l’arresto obbligatorio per un ragazzo di 18 anni sorpreso ad accompagnarsi con una tredicenne. Il senatore LONGO (PdL) rileva come nell’affrontare questa materia si debba tener conto del fatto che, a seguito della soppressione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, negli ultimi 14 anni la giurisprudenza ha elaborato una nozione estremamente lata di atti sessuali, il che induce a valutare con attenzione le conseguenze che avrebbe la mancata valutazione, ai fini dell’obbligatorietà dell’arresto in flagranza dell’esistenza di ipotesi di minore gravità. » In particolare, l’intervento di Longo evidenzia la differenza tra “violenza carnale” e “atti sessuali”; riferendoci ai maggiorenni (per i quali la legge è già completa) va ricordato, infatti, che tra gli “atti sessuali” sono compresi la mano morta, la carezza, i fischi d’apprezzamento e in certi casi addirittura gli sguardi indiscreti. Tutti “atti” che sono indubbiamente di “minore gravità” rispetto ad uno stupro; e non sarebbe sensato prevedere l’arresto obbligatorio per aver fischiato al passaggio di una bella ragazza… A questo punto, evidenziata la complessità della materia e la non precisa formulazione che potrebbe dar adito a fraintendimenti, viene proposto di ridiscuterne in seguito. La proposta è ragionevole e viene prontamente accolta. La questione, in Senato, finisce così; inizia la campagna di criminalizzazione a mezzo internet… Il che riporta al concetto dell’uso incontrollato di internet come pericolo per la democrazia, altra materia delicatissima che prima o poi dovrà essere affrontata seriamente. Perché se è così facile creare mostri da additare al pubblico disprezzo, è altrettanto facile manipolare l’opinione pubblica (e quindi gli elettori) attraverso la diffusione di “notizie false e tendenziose” come questa… Una cosa possiamo farla noi utenti fin da subito, però: evitare di diffondere appelli clamorosi senza aver verificato adeguatamente le fonti e cercare di smontare quelli diffusi da altri. Ad esempio linkando questa nota… PS) Tutto il testo del famigerato emendamento 1.707 (riportato tra gli allegati nel primo link) si riduce a questa frase: “Al comma 22, dopo le parole: «dall’articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma».” riferita all’articolo del Codice Penale riportato nel secondo link. « Che faccia di tolla Io odio #17 » 207 Responses to “La bufala dell’emendamento salva-pedofili” « Older Comments Manu says: March 31, 2011 at 4:41 pm Meno male qualcuno che le cose le studia… Ciao e grazie Gianluca says: April 5, 2011 at 3:05 am Sono un praticante avvocato. Confermo in toto il resoconto del buon Mattia nonché i riferimenti giuridici (anche se non condivido le tue … parolacce! Eh, Matti’!) :-) Come normale cittadino penso che la cosa sia sfuggita di mano a chi per primo ha diffuso il messaggio iniziale (magari dopo una lettura veloce o dopo una prima interpretazione frettolosamente errata). Comunque sia andata (e qui non lo possiamo sapere) è un bene che la “bufala” sia venuta fuori. Speriamo che la spiegazione dei fatti abbia sufficiente diffusione al pari del fraintendimento iniziale (certo, farà più notizia l’urlo allo scandalo che la relativa “rettifica”, come sempre). Ottima la decisione adottata alla Camera di rinviare la discussione sul punto. ========================== Piesse @Mattia: pur non condividendo alcuni tuoi modi nell’esprimerti (come le parolacce, che riducono lo spessore delle buone cose che dici e delle sudate ricerche che conduci), ti faccio i miei complimenti per il coraggio e lo spirito da vero cittadino cosciente, attivo e informato. Era necessario arrivare in Giappone per essere un buon Italiano? :-) Coi tempi che corrono… la domanda nasce spontanea! Ciao e buon lavoro! Gianluca da L’Aquila mattia says: April 5, 2011 at 3:34 am Gianluca, le parolacce escono per l’esasperazione. Uno cerca anche di far capire le cose con la pazienza, ho scritto anche le FAQ, dico di leggerle prima di commentare… se poi uno viene per la cinquantesima volta a parlare di violenza sessuale significa che non si è dato pena di leggere le FAQ, significa che ancora non ha capito la differenza tra il 609 bis e il 609 quater. E allora la pazienza va a farsi benedire. Dopo tutto non è che ho il dovere di essere paziente all’infinito. Nene says: April 8, 2011 at 10:26 pm E’ vero che questo emendamento 1707 non introduce una minor pena per VIOLENZA sessuale (ma per ATTI), ma rimane comunque un’enorme PORCATA! L’articolo 609 quater va benissimo così! E’ punibile la persona che compe atti sessuali con minorenni dai 13 anni in giù (ma la differenza di età deve essere maggiore di tre) o con chi ne ha meno di sedici (ma il colpevole deve essere il tutore o il genitore) COL CAVOLO CHE VOGLIO UNA RIDUZIONE DELLA PENA PER GENTE COSì!! mattia says: April 9, 2011 at 2:54 am Nene, E’ vero che questo emendamento 1707 non introduce una minor pena per VIOLENZA sessuale (ma per ATTI) Non introduce una minor pena nemmeno per atti sessuali con minore. L’art. 609 quater non lo tocca proprio. Infatti già adesso, e dal 1996, l’art. 609-quater cp recita così Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni. Non e’ punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta’ tra i soggetti non e’ superiore a tre anni. Nei casi di minore gravita’ le pena e’ diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Leggilo bene l’art. 609 quater, ché non l’hai capito per niente (infatti lo riassumi in modo sbagliato) COL CAVOLO CHE VOGLIO UNA RIDUZIONE DELLA PENA PER GENTE COSì!! La pena è già ridotta per i casi di minore gravità. Dal 1996. Non c’entra niente con l’emendamento 1.707. Studia, e smettila di gridare. Nene says: April 9, 2011 at 12:36 pm Ma che schifo!! Ancora peggio!! Quindi la riduzione della pena c’è già in più non ci sarà l’arresto immediato (anche se l’atto sessuale è di minore entità)? Ma che porcata!! E guarda che il riassunto della legge è prioprio così: E’ punibile la persona che compe atti sessuali con minorenni dai 13 anni in giù (“1) compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici”) La differenza d’età deve essere maggiore di tre (“Non e’ punibile il minorenne che compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta’ tra i soggetti non e’ superiore a tre anni) o con chi ne ha meno di sedici (ma il colpevole deve essere il tutore o il genitore ecc) (“2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.”) Ripeto: che enorme porcata mattia says: April 9, 2011 at 1:08 pm Ma che schifo!! Ancora peggio!! Quindi la riduzione della pena c’è già in più non ci sarà l’arresto immediato (anche se l’atto sessuale è di minore entità)? Ma che porcata!! A parte che si parla di arresto obbligatorio, non immediato. E poi no, il cpp non ha mai previsto l’arresto obbligatorio per il 609-quater. Studia ancora e vedrai che fra una decina di messaggi capirai la faccenda. (lo spero) La differenza d’età deve essere maggiore di tre (“Non e’ punibile il minorenne che compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta’ tra i soggetti non e’ superiore a tre anni) Fai un rebelotto di tutto. La differenza d’età conta solo se l’età del minore è tra i 13 e i 14 anni. Se i 14 sono compiuti puoi scopare anche con un settantenne. Ripeto: che enorme porcata Ripeto: studia! « Older Comments
Posted on: Tue, 12 Nov 2013 00:24:25 +0000

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