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Leggendo qua e la sul web mi sono imbattuto in questa notizia....ma a MARTINSICURO SI APPLICA QESTA LEGGE?? Piantare un albero per ogni nuovo nato, la legge è entrata in vigore il 16 febbraio Legislazione Lunedì 11 Marzo 2013 14:44 E’ entrata in vigore sabato scorso, 16 febbraio 2013, la nuova legge che obbliga i Comuni sopra i 15.000 abitanti a piantare un albero per ogni bambino registrato all’anagrafe o adottato: la norma, specificatamente la legge n.10 del 14 gennaio 2013, riprende in realtà un vecchio “obbligo” introdotto in Italia con la legge Cossiga-Andreotti n.113 del 29 gennaio 1992. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi 1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dellambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, lattuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualita dellaria, la valorizzazione delle tradizioni legate allalbero nella cultura italiana e la vivibilita degli insediamenti urbani. 2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dellistruzione, delluniversita e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dellecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dellequilibrio tra comunita umana e ambiente naturale, leducazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nellambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 e intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate dintesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varieta tradizionali dellambiente italiano, con modalita definite con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dintesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dellistruzione, delluniversita e della ricerca, nellambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, larticolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e abrogato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dallamministrazione competente per materia, ai sensi dellart.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note allart. 1: La legge 1 giugno 2002 n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l11 dicembre 1997) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, S.O. Si riporta il testo dellarticolo 104, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117: Art. 104. E istituita nel Regno la festa degli alberi. Essa sara celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite daccordo tra i Ministeri delleconomia nazionale e dellistruzione pubblica.. Art. 2 Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113 1. Al fine di assicurare leffettivo rispetto dellobbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora puo essere differita in caso di avversita stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza lintervento sia sottoposto a vincolo monumentale»; b) allarticolo 1, il comma 2 e sostituito dal seguente: «2. Entro il termine di cui al comma 1, lufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dellalbero e il luogo dove lalbero e stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalita celebrative o commemorative»; c) dopo larticolo 3 e inserito il seguente: «Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nellambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprieta pubblica. 2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprieta pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, lautorita subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma». 2. Le attivita previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nellambito delle risorse allo scopo gia disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Note allart. 2: Il testo dellarticolo 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1992, n. 40, come modificato dalla presente legge e il seguente: Art. 1. 1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora puo essere differita in caso di avversita stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza lintervento sia sottoposto a vincolo monumentale. 2. Entro il termine di cui al comma 1, lufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dellalbero e il luogo dove lalbero e stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce un procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalita celebrative o commemorative. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dellinterno emana disposizioni per lattuazione della norma di cui al comma 2.. Art. 3 Monitoraggio sullattuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 1. Presso il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare e istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalita di funzionamento del Comitato. 2. Il Comitato provvede a: a) effettuare azioni di monitoraggio sullattuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalita di incremento del verde pubblico e privato; b) promuovere lattivita degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire lattuazione delle disposizioni di cui alla lettera a); c) proporre un piano nazionale che, dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento delledilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi; d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attivita per migliorare la tutela dei cittadini; e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore; f) monitorare lattuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui allarticolo 1, comma 1; g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici. 3. Allattuazione del presente articolo si provvede nellambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Note allart. 3: Il riferimento alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, e riportato nelle note allarticolo 2. Si riporta il testo dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: Art. 8. Conferenza Stato-citta ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta ed autonomie locali e unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta ed autonomie locali e presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dellinterno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita, il presidente dellAssociazione nazionale dei comuni dItalia - ANCI, il presidente dellUnione province dItalia - UPI ed il presidente dellUnione nazionale comuni, comunita ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dallANCI e sei presidenti di provincia designati dallUPI. Dei quattordici sindaci designati dallANCI cinque rappresentano le citta individuate dallarticolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta ed autonomie locali e convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita o qualora ne faccia richiesta il presidente dellANCI, dellUPI o dellUNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e conferito, dal Ministro dellinterno. Art. 4 Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nellambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui allarticolo 3 della presente legge, dintesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sullapplicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti. 2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantita minime di spazi pubblici riservati alle attivita collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno. 3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo. 4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attivita collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nellambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara. 5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprieta della lottizzazione. 6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri. Note allart. 4: Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dellart. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. Art. 5 Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 1. Allarticolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire lassorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO 2 ) dallatmosfera tramite lincremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonche eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune puo inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor allinterno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dellinterno, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonche i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalita tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilita di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico». Note allart. 5: Il nuovo testo dellarticolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. , come modificato dalla presente legge, e il seguente: Art.43. Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dellutenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita. 1. Al fine di favorire linnovazione dellorganizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche una migliore qualita dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra lattivita pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire lassorbimento delle emissioni di anidride carbonica (Co2) dallatmosfera tramite lincremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonche eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune puo inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor allinterno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dellinterno, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonche i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalita tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilita di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi ottenuti, pari al 5 per cento, e destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilita che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilita di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalita, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attivita non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonche ogni altra disposizione speciale in materia. 3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con uno o piu regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dellutente, e lammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unita previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative allincentivazione della produttivita del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilita che hanno effettuato la prestazione. 5. A decorrere dallesercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilita amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La meta degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nellambito della medesima unita previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative allincentivazione della produttivita del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per lamministrazione dei beni culturali e ambientali limporto che costituisce economia di bilancio e pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; limporto residuo e destinato ad incrementare le risorse relative allincentivazione della produttivita del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione. 6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unita previsionali di base «ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), nonche alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unita previsionale di base «accordi ed organismi internazionali» (interventi), di pertinenza del centro di responsabilita «Bilancio e affari finanziari». 7. Per le Amministrazioni di cui allarticolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate allincentivazione della produttivita ed alla retribuzione di risultato sono altresi destinate, nelle misure e con le modalita determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del «comparto Ministeri», ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed allarticolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.. Art. 6 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani 1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nellambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono lincremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e lelaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e lefficienza energetica, lassorbimento delle polveri sottili e a ridurre leffetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento: a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dellimpatto edilizio e il rinverdimento dellarea oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; b) agli edifici esistenti, tramite lincremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici; c) alle coperture a verde, di cui allarticolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dellinvolucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili; d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale; e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nellambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densita edilizia; f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano lobbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali; g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le universita, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione. 2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono: a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti; b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dellamministrazione comunale. 3. Le modalita di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilita ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dellacquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente. Note allart. 6: Si riporta il testo dellarticolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante Regolamento di attuazione dellarticolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132: 5. Coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.. Il testo dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e riportato nelle note allarticolo 3. Art. 7 Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono: a) lalbero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero lalbero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosita e longevita, per eta o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita botanica e peculiarita della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita culturali ed il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e istituito lelenco degli alberi monumentali dItalia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dellavvenuto inserimento di un albero nellelenco e data pubblicita mediante lalbo pretorio, con la specificazione della localita nella quale esso sorge, affinche chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso linserimento. Lelenco degli alberi monumentali dItalia e aggiornato periodicamente ed e messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. Linottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, lattivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, per labbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dellapparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. 5. Per lattuazione del presente articolo e autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per lanno 2013 e di 1 milione di euro per lanno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Note allart. 7: Il testo dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e riportato nelle note allarticolo 3. Si riporta il testo dellarticolo 10 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280: Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nellallegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; b) nellallegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; c) al comma 37 dellarticolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dellanticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dellarticolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per lanno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze e istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per lanno 2005, derivanti dal comma 1.. Art. 8 Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 14 gennaio 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Clini, Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Severino Note allart. 8: La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. Condividi su Internet Del.icio.us! Google! Live! Facebook! Technorati! Twitter! Joomla Free PHP Community Iniziative Video Legislazione Ufficio Stampa Ufficio Legale Laboratori Galleria fotografica Sondaggi Newsletter Notizie dai Coordinamenti Aderisci anche tu! facebook facebook FAmagazine I rapporti fuochi_artificio 140x192 fuochi_artificio 140x192 frodi_alimentari_r 140x192 frodi_alimentari_r 140x192 beni_culturali Suggerimenti fa Aderisci_Icaro
Posted on: Tue, 12 Nov 2013 05:44:10 +0000

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