Modelli studi di settore ad ostacoli per gli ex minimi I - TopicsExpress



          

Modelli studi di settore ad ostacoli per gli ex minimi I lavoratori autonomi che hanno cessato di avvalersi del regime dei minimi nel periodo d’imposta 2012 devono compilare il rigo V01 O V04 La circolare dell’Agenzia delle Entrate 23/2013 ha precisato le regole per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per gli ex contribuenti minimi, fornendo indicazioni ulteriori rispetto a quanto contenuto nelle istruzioni alla compilazione. I soggetti (imprenditori e lavoratori autonomi) che, nei periodi d’imposta 2011 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi (L. 244/2007) devono fornire i dati contabili da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa applicato nei periodi d’imposta di fruizione del regime. Così, il costo del venduto da considerare per la stima dei ricavi deve coincidere con il costo effettivamente sostenuto per l’acquisto dei beni o servizi da cui originano i ricavi dichiarati dal contribuente (al netto dell’IVA). Di conseguenza, il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro F, deve essere determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti in magazzino, anche se le stesse sono già state dedotte integralmente nel periodo d’imposta di acquisto. Analogamente, devono essere individuati i valori delle quote di ammortamento relativi ai beni di costo unitario superiore a 516,46 euro, strumentali all’esercizio dell’attività, acquistati durante i periodi d’imposta in cui il contribuente si è avvalso del regime dei minimi. Le istruzioni alla compilazione del modello studi propongono l’esempio di un contribuente che ha acquistato nel 2010 (ultimo anno nel quale ha applicato il regime dei minimi) un bene strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, le cui spese d’acquisto, pari a 8.000 euro + IVA, sono state integralmente dedotte nel 2010. Considerando che per la tipologia di bene acquistato il coefficiente di ammortamento è pari al 25%, in sede di compilazione del quadro F della comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per il 2012, occorre indicare: - al rigo F20, l’importo di 2.000 euro, corrispondente alla terza quota di ammortamento relativa al bene strumentale; - al rigo F29, l’importo di 8.000 euro, relativo al valore del bene al netto dell’IVA. Considerato che tale modo di procedere potrebbe determinare divergenze tra i dati reddituali da indicare nei modelli degli studi di settore e quelli da indicare nei quadri RE, RF o RG di UNICO 2013, per valutare la corretta compilazione del modello da parte dei contribuenti che rientrano nella predetta condizione e gestire correttamente i controlli telematici, occorre barrare la casella VO4 “Cessazione del regime dei «minimi» in uno dei tre periodi d’imposta precedenti” (la casella va barrata “se, in precedenti periodi di imposta, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007 ed ha cessato di avvalersene nel periodo di imposta 2009 o nel periodo di imposta 2010 o nel periodo di imposta 2011. Ad esempio, barrerà la casella il contribuente che per il periodo di imposta 2008 ha applicato il regime dei contribuenti minimi e, dal periodo di imposta 2009, ha applicato il regime ordinario”). La circ. Agenzia delle Entrate 23/2013 (§ 5.4.6 e 5.7) ha precisato che, per i soggetti esercenti attività d’impresa, non è necessario provvedere alla rielaborazione dei dati contabili sopra indicata in relazione al periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime agevolato in quanto, per tale annualità, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento nei loro confronti per l’operatività della causa di esclusione di cui all’art. 5 del DM 11 febbraio 2008 (per la cui attivazione occorre barrare il rigo V03). Pertanto, in caso di cessazione del regime dei minimi nel periodo d’imposta 2012, l’imprenditore non dovrà provvedere alla rideterminazione dei dati contabili da indicare nella comunicazione dati da allegare ad UNICO 2013, limitandosi a barrare la casella V03 relativa alla causa di esclusione. Invece, i lavoratori autonomi devono provvedere alla rielaborazione dei dati contabili predetta anche nell’anno in cui hanno cessato di applicare il regime, non valendo nei loro confronti l’esclusione dall’accertamento prevista per gli imprenditori. Pertanto, in caso di cessazione del regime dei minimi nel periodo d’imposta 2012, il lavoratore autonomo dovrà compilare il modello studi da allegare ad UNICO 2013, previa rideterminazione delle variabili. Inoltre, dovrà essere barrata la casella del rigo “Cessazione del regime dei «minimi» in uno dei tre periodi d’imposta precedenti” (V01 o V04, nel caso di studi di settore con doppio quadro contabile), in modo da evitare che i controlli telematici previsti al momento dell’invio delle dichiarazioni segnalino un’anomalia per la non coincidenza tra gli importi inseriti nei quadri contabili di UNICO e quelli inseriti nei modelli degli studi di settore (così dispone anche il provv. Agenzia delle Entrate 17 luglio 2013 n. 86932).
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 08:27:21 +0000

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