PREVENZIONE INCENDI: LA SCADENZA PER LE NUOVE ATTIVITA’ DEL - TopicsExpress



          

PREVENZIONE INCENDI: LA SCADENZA PER LE NUOVE ATTIVITA’ DEL D.P.R. 151/2011 Con le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013 (noto come Decreto del Fare) le nuove attività relative all’Allegato I al D.P.R. 151/2011 (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) dovranno espletare gli adempimenti previsti dal decreto in materia di prevenzione degli incendi entro il 7 ottobre 2014. Larticolo 38 del D.L. 69/2013 dispone infatti che gli enti e i privati di cui allarticolo 11, comma 4 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dellistanza preliminare qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Questi soggetti possono presentare listanza preliminare prevista allarticolo 3 e 4 del D.P.R. 151/2011, rispettivamente in materia di valutazione dei progetti nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e controllo antincendi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (data di entrata in vigore: 7 ottobre 2011). Si riporta un elenco (non esaustivo) di alcune delle attività nuove o modificate dal D.P.R. 151/2011: - attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq; - attività n. 66: strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone; - attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti; - attività n. 68: strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (dunque non solo ospedali e case di cura ma anche strutture come, ad esempio, i poliambulatori); - attività n. 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (ad esempio uffici + attività commerciali); - attività n. 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili, ma anche depositi); - attività n. 71: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; - attività n. 72: edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato; - attività n. 78: aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; - attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 mq; - attività n. 80: gallerie stradali di lunghezza superore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m; - attività n. 18: esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. Vedi il D.P.R. 151/2011.
Posted on: Tue, 29 Oct 2013 07:41:16 +0000

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