Per le abitazioni di lusso niente esenzione. Dal 2014 la Service - TopicsExpress



          

Per le abitazioni di lusso niente esenzione. Dal 2014 la Service Tax Addio all’Imu, dal 2014 arriverà la Service Tax, l’imposta sui servizi comunali che sostituisce la Tares. È quanto emerge dal dl 102/13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 66/2013. L’intervento immediato del Governo sopprime la prima rata del tributo municipale su prima casa, terreni agricoli e fabbricati rurali, che si sarebbe dovuta versare a settembre. Sarà poi un altro provvedimento d’urgenza, a metà ottobre, ad abolire la seconda rata, contestualmente al varo della legge di stabilità: verrà dunque cancellato anche il pagamento originariamente dovuto a saldo entro il 16 dicembre, in modo da mandare per sempre in soffitta l’imposta municipale sugli immobili. Al suo posto dall’anno prossimo debutterà un’imposta di ispirazione federalista: riscossa dai Comuni, servirà a remunerare la gestione dei rifiuti urbani e la copertura dei servizi indivisibili, come ad esempio l’illuminazione delle strade. Canone anti-nero Scende dal 19 al 15 per cento l’aliquota della cedolare secca, l’imposta pagata dai proprietari immobiliari sui contratti di locazione a canone concordato. Il costruttore non paga l’Imu sugli immobili invenduti o rimasti senza inquilino: sono infatti esclusi dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa edile alla cessione, se i beni risultano non locati o trasferiti entro tre anni dalla ultimazione dei lavori. Non torna invece l’Irpef sulle case sfitte e sui redditi dominicali dei terreni non affittati: è rimandata alla legge di stabilità per i capannoni industriali la deducibilità dell’Imu al 50 per cento da Ires e Irpef già da quest’anno. Smentite le indiscrezioni della vigilia su nuove ipotesi di tassazione sulle seconde case. Tetto massimo Due le componenti della nuova imposta sui servizi comunali: la prima, detta Tari, sarà dovuta da chi occupa a qualunque titolo locali o aree in grado di produrre rifiuti urbani. Saranno i Comuni a decidere le aliquote, che risulteranno comunque commisurate alla superficie dell’immobile e determinate in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio: l’ampia flessibilità riconosciuta agli enti locali incontra il solo limite rappresentato dal principio comunitario «chi inquina paga»; la seconda componente, quella sui servizi indivisibili, è chiamata Tasi e sarà a carico, così annunciano a Palazzo Chigi, sia del proprietario -in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile - sia dell’occupante, in quanto fruisce dei beni e servizi locali. Il Governo ha chiarito che la tassa «non sarà caricata sugli affittuari». Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale e avrà adeguati margini di manovra nell’ambito dei limiti fissati dalla legge nazionale. Alle amministrazioni locali, comunque, sarà imposto un tetto massimo complessivo per le aliquote per evitare di sovraccaricare i contribuenti e preservare comunque il gettito potenziale che l’ente locale può ottenere dai suoi tributi. Il modello di tassazione segue le indicazioni fornite nella scorsa legislatura della commissione bicamerale per il federalismo. Nella discussione sulla Service Tax il Governo proporrà la deducibilità per le imprese dei locali funzionali all’attività aziendale e per gli immobili legati al settore non-profit. Edilizia residenziale Scatta inoltre la proroga di tre anni dell’imposta di registro agevolata per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale: le imprese che hanno acquistato un terreno edificabile o edificato nell’ambito di un’area compresa in piani urbanistici che prevedono programmi per dare una casa a tutti continuano a fruire dell’aliquota ridotta all’1 per cento, al posto della misura ordinaria dell’8 per cento, a patto che l’intervento sia concluso entro undici anni dall’atto di acquisto dell’immobile. Sono assimilati al trattamento Imu prima casa gli alloggi degli istituti autonomi case popolari e quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Dal primo gennaio idem vale anche per gli alloggi sociali, cioè realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati soprattutto a essere affittati a persone e famiglie svantaggiate.
Posted on: Fri, 27 Sep 2013 07:45:19 +0000

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