Principio pacifista[modifica | modifica sorgente] Come viene - TopicsExpress



          

Principio pacifista[modifica | modifica sorgente] Come viene sancito allarticolo 11, LItalia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (ovvero consente luso di forze militari per la difesa del territorio in caso di attacco militare da parte di altri paesi, ma non con intenti espansionisti) e accetta una limitazione alla propria sovranità (ad esempio accetta di ospitare sul proprio territorio forze armate straniere) nellintento di promuovere gli organismi internazionali per assicurare il mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni. Si intende comunemente che questa seconda parte consenta allItalia di partecipare ad una guerra in difesa di altre nazioni con le quali siano state instaurate alleanze (ad esempio in caso di attacco armato ad un paese membro della NATO). Appare invece di controversa interpretazione il fatto se sia rispettoso di questo principio costituzionale il partecipare ad azioni definite come missioni di pace e similari, o guerre che non rispondono ad azioni di offesa esplicita (vedasi il caso della guerra dIraq del 2003 e della Guerra In Libia del 2011). Si dovrebbe ricordare che oltre allarticolo 11, la cui interpretazione è piuttosto ampia, ve ne sono altri sei che prendono in considerazione la guerra come una concreta possibilità. Lart 27, prevedeva la pena di morte in base al codice penale militare di guerra (ora ergastolo). Lart 60, proroga la vigenza di ciascuna camera, in caso di guerra. Lart 78, in cui le camere decretano lo stato di guerra. Lart 87, in cui è il Presidente della Repubblica a dichiarare lo stato di guerra. Lart 103, sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra. Lart 111, in cui non veniva ammesso ricorso per cassazione su sentenze emesse dai tribunali militari di guerra. (ora il ricorso è ammissibile). Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini[modifica | modifica sorgente] La parte prima è composta da 42 articoli, e si occupa dei Diritti e dei Doveri dei cittadini. Rapporti civili[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 13 al 28 Le libertà individuali: gli articoli dal 13 al 16 affermano che la libertà è un valore sacro e quindi inviolabile (articolo 13), che il domicilio è inviolabile (articolo 14), che la corrispondenza è libera e segreta (articolo 15), che ogni cittadino può soggiornare e circolare liberamente nel Paese (articolo 16). Le libertà collettive: gli articoli dal 17 al 21 affermano che i cittadini italiani hanno il diritto di riunirsi in luoghi pubblici (con obbligo di preavviso allautorità di pubblica sicurezza), privati e aperti al pubblico (liberamente) (articolo 17), e di associarsi liberamente, che le associazioni che hanno uno scopo comune non devono andare contro il principio democratico e del codice penale (articolo 18), che ogni persona ha il diritto di professare liberamente il proprio credo (articolo 19), che ogni individuo è libero di professare il proprio pensiero, con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di comunicazione (articolo 21). Il diritto penale: gli articoli dal 22 al 28 affermano i principi e i limiti delluso legittimo della forza (articolo 23), il diritto attivo e passivo alla difesa in tribunale (articolo 24) (vedi anche Patrocinio a spese dello stato),[12] il principio di legalità della pena (articolo 25), le limitazioni allestradizione dei cittadini (articolo 26), il principio di personalità nella responsabilità penale (articolo 27, comma 1), il principio della presunzione di non colpevolezza (articolo 27, comma 2) ed il principio di umanità e rieducatività della pena (articolo 27, comma 3); infine la previsione della responsabilità individuale del dipendente e funzionari pubblici e organicamente estesa allintero apparato, per violazione di leggi da parte di atto della pubblica amministrazione, a tutela della funzione sociale e dei consociati dagli illeciti, in materia civile(articolo 28, comma 2), nonché, amministrativa e penale (articolo 28, comma 1).[13] Rapporti etico-sociali[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 29 al 34 La famiglia: gli articoli dal 29 al 31 affermano che la Repubblica italiana riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e afferma anche che è di dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. La salute: larticolo 32 afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo ed interesse della collettività. Afferma inoltre che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Larte e la cultura: larticolo 33 afferma che larte e la scienza sono libere e libero ne è linsegnamento. La scuola: larticolo 34 afferma che la scuola è aperta a tutti; quella statale è gratuita; libera e senza oneri per lo Stato quella privata (articolo 33, commi 3 e 4). Rapporti economici[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 35 al 47 Lorganizzazione del lavoro: gli articoli dal 35 al 47 affermano che la Repubblica tutela il lavoro e la libertà di emigrazione (articolo 35), il diritto al giusto salario (articolo 36, comma 1), la durata massima della giornata lavorativa (articolo 36, comma 2), il diritto/dovere al riposo settimanale (articolo 36, comma 3), il lavoro femminile e minorile (articolo 37), i lavoratori invalidi, malati, anziani o disoccupati (articolo 38), la libertà di organizzazione sindacale (articolo 39), il diritto di sciopero (articolo 40), la libertà di iniziativa economica (articolo 41), la proprietà (articolo 42), la possibilità ed i limiti allespropriazione (art 43), la proprietà terriera (articolo 44), le cooperative e lartigianato (articolo 45), la collaborazione tra i lavoratori (articolo 46) ed il risparmio (articolo 47). Rapporti politici[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 48 al 54 Le elezioni: larticolo 48 afferma che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età; afferma anche che il voto è personale ed eguale, libero e segreto, e che il suo esercizio è dovere civico. I partiti: larticolo 49 afferma il principio della libertà di associarsi in partiti e del pluripartitismo politico. Le tasse: larticolo 53 afferma il dovere di tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche pagando tasse e imposte (comma 1) ed il principio di progressività della tassazione (comma 2). I doveri: larticolo 52 afferma il dovere di difendere la patria, mentre larticolo 54 afferma il dovere di essere fedeli alla Repubblica, alla Costituzione ed alle leggi. Parte seconda: Ordinamento della Repubblica[modifica | modifica sorgente] Il Parlamento[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 55 al 82 Il primo titolo riguarda il potere legislativo ed è suddiviso in due sezioni: Le Camere[modifica | modifica sorgente] Il Parlamento della Repubblica Italiana si compone di due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (articolo 55, comma 1); Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere solo nei casi stabiliti dalla Costituzione (articolo 55, comma 2). I successivi articoli la Costituzione stabiliscono testualmente che: La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è 630, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età (articolo 56). Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due la Valle dAosta uno (articolo 57). Inoltre la ripartizione dei seggi tra regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni (articolo 57). I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno (articolo 58). Questo perché i costituenti vollero dare al Senato quel ruolo di Camera di riflessione che deliberi sulle leggi già approvate dalla Camera dei deputati, lAssemblea nazionale italiana. Inoltre, nel Senato siedono anche i senatori a vita, cittadini che, pur non essendo eletti, appartengono alla Camera alta perché ex Presidenti della Repubblica (senatori di diritto) o per altissimi meriti in ambito sociale, scientifico, artistico o letterario. Tali cittadini sono nominati senatori dal Presidente della Repubblica in carica, e non possono essere più di cinque, sebbene esista linterpretazione dellarticolo 59 per cui il numero di cinque valga per ogni Presidente della Repubblica; prevale però la prima interpretazione per cui deve ridursi al minimo il numero di cittadini non eletti appartenenti al Senato, in considerazione del ruolo di rappresentanza delle Camere La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per una durata di 5 anni. La durata del mandato di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra (articolo 60). Il periodo in cui le Camere restano in carica è chiamato legislatura, e può anche durare meno dei cinque anni previsti, su decisione del Presidente della Repubblica. Al termine della legislatura, lo stesso Capo dello Stato indice le elezioni, che hanno luogo entro sessanta giorni, e fissa la data della prima riunione delle Camere; nel periodo tra la scadenza della legislatura e la formazione delle nuove Camere, la prorogatio, sono prorogati i poteri delle Camere precedenti, che però sono assai ridotti, essendo ormai scaduta la funzione rappresentativa del popolo. Si noti che la prorogatio scatta implicitamente ed automaticamente il giorno dopo lo scioglimento delle Camere, mentre la proroga deve essere esplicitamente deliberata dalle Camere stesse. Le Camere, che si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre (unico rimando nella Costituzione repubblicana alle antiche Sessioni del Regno, in periodo statutario), possono riunirsi in via straordinaria. Larticolo 64 della Carta descrive invece lordinario svolgimento dei lavori parlamentari, prevedendo un particolare atto, un Regolamento parlamentare, uno per ciascuna Camera, e che è adottato a maggioranza assoluta, con quindi più difficoltà di una legge ordinaria. Essa, infatti, è adottata a maggioranza semplice (lil 50%+1 dei presenti). Le sedute sono pubbliche, e possono essere seguite dai cittadini recandosi direttamente nelle sedi parlamentari in Roma (Montecitorio per la Camera, Palazzo Madama per il Senato), dalla web tv messa on line direttamente dalle Camere, tramite altri mezzi messi a disposizione da privati, o leggendo i resoconti parlamentari pubblicati dalle Camere. Il secondo comma dellarticolo 64 prevede che le Camere o il Parlamento in seduta comune possano deliberare di riunirsi in riunione segreta, ma, in periodo repubblicano, ciò non è mai avvenuto (per risalire ad un precedente, bisogna tornare alle sedute della Camera dei deputati del 3 maggio 1866 e del 21 giugno 1917). Problemi di interpretazione ha invece dato il terzo comma dellarticolo 64, che recita: Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale, ad esempio nel citato caso dei Regolamenti. La prima parte prevede il quorum, il numero legale, alla sola presenza del quale lAssemblea può dire di svolgere una funzione rappresentativa; la seconda invece specifica le modalità di determinazione della maggioranza, il numero minimo di voti che una proposta deve avere per essere approvata: il Regolamento della Camera intende per presenti i deputati che hanno votato sì o no ad una proposta messa ai voti, mentre il Regolamento del Senato definisce presenti tutti i senatori che prendono parte alla votazione, includendo quindi anche gli astenuti: alla Camera, quindi, il deputato che intende astenersi deve prendere parte alla votazione e dichiarare di astenersi, mentre al Senato il senatore che veramente vuole astenersi deve uscire dallAula, o comunque non prendere parte alla votazione, nemmeno dichiarando di astenersi, perché in tal caso innalzerebbe la maggioranza, schierandosi così con i senatori che vogliono bocciare la proposta. Infine, lultimo comma di questo articolo dà diritto ai membri del Governo, anche non membri del Parlamento, non solo di assistere alle sedute (diritto che gli spetta in quanto semplice cittadino), ma anche di poter parlare nelle Camere a nome dellEsecutivo. Larticolo 65 delega una legge a determinare i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con lufficio di membro del Parlamento (è questo un esempio scolastico di riserva di legge), ma specifica direttamente in Costituzione che nessuno può essere contemporaneamente deputato o senatore. Dal principio di autodichia derivante dalla divisione dei poteri deriva il diritto che spetta alle Camere stesse di giudicare i titoli di ammissibilità dei loro membri. Tale giudizio è discusso da una Giunta ed eventualmente discusso dallAssemblea plenaria. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato (articolo 67). Ciò significa che i parlamentari non sono vincolati al partito sotto il cui simbolo sono stati eletti, e paradossalmente possono passare da un estremo allaltro dellAula parlamentare: questo perché i cittadini non votano i partiti, ma i cittadini candidati a diventare parlamentari. Larticolo 68 della Costituzione è invece uno dei più discussi, negli ultimi anni. Esso prevede linsindacabilità e limmunità parlamentare: in primo luogo, essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio delle loro funzioni, proprio per quel principio di rappresentanza della volontà popolare ad essi rimessa. I successivi due commi sanciscono poi che se lAutorità giudiziaria, nelle modalità previste dalla legge di procedura penale, intende procedere ad atti coercitivi nei confronti dei membri del Parlamento, tale richiesta debba essere approvata dalla Camera cui il parlamentare appartiene. Questo perché in passato era capitato in altri Paesi e in altre epoche - il caso più famoso è quello della Prima rivoluzione inglese - che membri del Parlamento fossero arrestati solo perché non amati dai giudici. I precedenti in cui lautorizzazione fu concessa sono pochissimi, lultimo dei quali si è verificato nella seduta della Camera del 20 luglio 2011 per larresto del deputato Alfonso Papa. Lultimo articolo della sezione, il 69, prevede lindennità parlamentare, che non è un semplice stipendio, come lufficio di parlamentare non è un semplice mestiere: lindennità è concessa per mettere in atto il diritto di tutti i cittadini a svolgere il mandato parlamentare, perché se lindennità non esistesse solo chi gode già di un reddito sufficiente potrebbe svolgerlo, mentre chi ha invece bisogno di lavorare per avere uno stipendio non può, se non anche per motivi fisici, svolgere il mandato parlamentare (a titolo esemplificativo, questi soggetti dovrebbero andare a lavorare anziché recarsi alla seduta della Camera). La Formazione delle Leggi[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 70 al 82 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il Presidente della Repubblica[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 83 al 91 Il secondo titolo riguarda le modalità di elezione, i poteri e le responsabilità del capo dello Stato, garante dellequilibrio dei poteri. Il Governo[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 92 al 100 Il terzo titolo riguarda il potere esecutivo ed è suddiviso in tre sezioni: Il Consiglio dei ministri[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 92 al 96 La Pubblica Amministrazione[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 97 al 98 Gli Organi Ausiliari[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 99 al 100 La Magistratura[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 101 al 113 Il quarto titolo riguarda il potere giudiziario ed è suddiviso in due sezioni: Ordinamento giurisdizionale[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 101 al 110 Norme sulla giurisdizione[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 111 al 113 Le Regioni, le Province,[14] i Comuni[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 114 al 133 Il quinto titolo riguarda le norme relative ai governi locali Garanzie Costituzionali[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 134 al 139 Il sesto titolo riguarda le garanzie poste per preservare la stessa costituzione ed è suddiviso in due sezioni La Corte Costituzionale[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 134 al 137 Revisione della costituzione e leggi costituzionali[modifica | modifica sorgente] dallarticolo 138 al 139 Revisioni e Legislazione costituzionale[modifica | modifica sorgente] Secondo la procedura prevista dallarticolo 138 della Costituzione per ladozione delle leggi di revisione o riforma della Costituzione e per le altre leggi costituzionali sono necessarie due deliberazioni di entrambe le camere ad un intervallo non minore di tre mesi ed a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di queste nella seconda votazione. Le modifiche al testo della costituzione non devono comunque compromettere lo spirito repubblicano e gli ideali sui quali essa si fonda. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (articolo 139). La dottrina prevalente ritiene che i principi fondamentali (articolo dall1 al 12) siano una base irrinunciabile per lo spirito repubblicano su cui la Costituzione si fonda. Per questo motivo non possono essere modificati. Nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata con una maggioranza inferiore dei due terzi dei componenti in una o in entrambe le camere, se entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, la legge è sottoposta a referendum e non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il testo originario della Costituzione, nel corso della storia, ha subito alcune revisioni, o emendamenti. Le leggi di revisione costituzionale sono le seguenti: Legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1963, modificante gli articoli 56, 57, e 60 della Costituzione; Legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963, modificante gli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise; Legge costituzionale n. 2 del 22 novembre 1967, modificante larticolo 135 della Costituzione e le disposizioni sulla Corte costituzionale; Legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989, modificante gli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, così come le disposizioni della legge costituzionale n° 1 dell11 marzo 1953 e le norme in materia di procedura per i crimini considerati dallarticolo 96 della Costituzione; Legge costituzionale n. 1 del 4 novembre 1991, modificante larticolo 88, secondo capoverso della Costituzione; Legge costituzionale n. 1 del 6 marzo 1992, revisione dellarticolo 79 della Costituzione concernente lapplicazione dellamnistia e la riduzione delle pene; Legge costituzionale nº 3 del 29 ottobre 1993, modificante larticolo 68 della Costituzione; L.cost. 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidente della Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni L.cost. 23 novembre 1999, n. 2 - Inserimento dei principi del giusto processo nellarticolo 111 della Costituzione L.cost. 17 gennaio 2000, n. 1 - Modifica allarticolo 48 della Costituzione concernente listituzione della circoscrizione Estero per lesercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti allestero L.cost. 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani allestero L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione L.cost. 23 ottobre 2002, n. 1 - Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione L.cost. 30 maggio 2003, n. 1, Modifica dellArt. 51 della Costituzione. Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 di modifica dellart.27: sopprime le parole: se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale (con modifiche agli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.) Per ciò che concerne le altre leggi costituzionali, un primo insieme riguarda lapprovazione o la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale, di cui alcuni sono stati approvati nel febbraio 1948 dalla Costituente. Si tratta delle leggi seguenti: L.cost. 26 febbraio 1948, n. 2, Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana emanato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, Approvazione dello Statuto della Regione siciliana; L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna; L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle dAosta; L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia; L.cost. 10 novembre 1971, n. 1, Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica del termine stabilito per la durata in carica dellAssemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle dAosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia; L.cost. 9 maggio 1986, n. 1, Modifica dellarticolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali; L.cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dellAssemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle dAosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle dAosta; L.cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle dAosta, per la Sardegna, per il Friuli Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige; L.cost. 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti lelezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Un ultimo insieme riguarda le leggi che introducono delle norme di natura costituzionale, e deroghe a quelle previste dalla costituzione. Tra queste sono incluse le leggi costituzionali del 22 novembre 1967 (n°2) la legge costituzionale del 16 gennaio 1989 (n° 1). Inoltre sono incluse le seguenti leggi: Legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948, regola le attività della corte costituzionale e garantisce lindipendenza della stessa; Legge costituzionale n. 1 del 11 maggio 1953, regole complementari legate alla corte costituzionale; Legge costituzionale n. 1 del 18 marzo 1958, modifica del termine ultimo per lapplicazione della disposizione transitoria XI della costituzione; Legge costituzionale n. 1 del 9 marzo 1961, assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico; Legge costituzionale n. 1 del 21 giugno 1967, estradizione per crimini di guerra; Legge costituzionale n. 2 del 3 aprile 1989, progetto di referendum orientativo per confermare il mandato al parlamento europeo che ebbe luogo nel 1989; Legge costituzionale n. 1 del 6 agosto 1993, funzionamento della commissione parlamentare per le riforme istituzionali e per le regole di riforma costituzionali; Legge costituzionale n. 1 del 24 gennaio 1997, istituzione di una commissione parlamentare per le riforme costituzionali; Legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. La riforma costituzionale del 2001 confermata dal referendum del 7 ottobre 2001[modifica | modifica sorgente] Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Referendum costituzionale del 2001. Il Parlamento italiano, quasi alla conclusione della XIII Legislatura, ha approvato una rilevante modifica della Costituzione modificando 9 articoli della stessa, tutti contenuti allinterno del Titolo V della Seconda parte, relativo allordinamento territoriale italiano. La legge di revisione punta a creare le basi e le condizioni essenziali per una futura trasformazione dellItalia in una Repubblica federale, in prima istanza rovesciando lordine di preminenza nella formazione delle leggi disposto dallarticolo 117: se prima venivano elencate le materie in cui le Regioni avevano potere di legiferare (in via concorrenziale) ed era lasciata allo Stato la competenza su tutto il resto, ora vengono elencate le materie di competenza esclusiva dello Stato, nonché alcune materie di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre viene lasciata alle Regioni la competenza generale o residuale (cosiddetto federalismo legislativo). Altri effetti della riforma sono: Lordinamento policentrico della Repubblica italiana (adesso costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato) La costituzionalizzazione di Roma capitale della Repubblica La possibilità di concedere alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta (e previa intesa con lo Stato) forme e condizioni particolari di autonomia (cosiddetto federalismo differenziato, di natura pattizia) Lattribuzione ai Comuni della preminenza nellazione amministrativa (inserimento in Costituzione dei principi del federalismo amministrativo) Lintroduzione dei principi di sussidiarietà verticale tra i vari livelli di governo della Repubblica e di sussidiarietà orizzontale tra gli enti pubblici e i cittadini Linserimento dei principi del federalismo fiscale e la previsione di un fondo perequativo per le aree svantaggiate del Paese (eliminando qualsiasi riferimento specifico al Mezzogiorno e alle Isole) Lintroduzione del potere di supplenza dello Stato qualora una Regione o un ente locale non svolga le funzioni proprie o attribuite La previsione dellinserimento negli Statuti regionali del Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali La soppressione del controllo preventivo statale sulla legislazione regionale La possibilità, nelle more dellistituzione del Senato federale (evento che completerà levoluzione in senso federale del Paese), di integrare la Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle Regioni e degli enti locali Questa riforma, realizzata dallUlivo sulla base di un testo approvato da maggioranza e opposizione nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta dallonorevole DAlema, non è stata appoggiata dal quorum dei 2/3 del Parlamento: ciò ha permesso lindizione di un referendum per chiederne allelettorato lapprovazione o la bocciatura. Attraverso il voto popolare del referendum, svoltosi il 7 ottobre 2001, il 64,20% dei votanti (34,10% di affluenza) ha espresso la volontà di confermare la riforma, entrata poi in vigore l8 novembre 2001. Il progetto di riforma costituzionale del 2005 rigettato dal referendum del 25/26 giugno 2006[modifica | modifica sorgente] Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Devoluzione e Referendum costituzionale del 2006. Il Parlamento italiano aveva approvato, sulla base di quattro saggi elaborati nella località di Lorenzago da esponenti di spicco della maggioranza di governo, una rilevante modifica delle disposizioni dellattuale Costituzione (una cinquantina di articoli furono modificati da tale legge). Qualora tale riforma fosse entrata in vigore, si sarebbe prospettata la nascita di una Repubblica federale con un esecutivo nettamente più forte. Tra le principali disposizioni di tale (fallita) riforma costituzionale si possono citare in modo non esaustivo le seguenti: Sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, adottando la versione del sistema parlamentare detta premierato, con un Primo ministro che verrebbe designato direttamente dagli elettori. I poteri del primo ministro vengono rafforzati, in quanto su sua richiesta il Presidente della repubblica deve sciogliere la Camera dei deputati, a meno che la maggioranza espressa dalle elezioni non indichi un sostituto. Voto di fiducia e sfiducia al Governo espresso dalla sola Camera dei deputati. La sfiducia al governo comporta anche lo scioglimento della camera, a meno che i deputati che hanno votato la fiducia esprimano un nuovo primo ministro (non è possibile che il nuovo governo sia sostenuto da una maggioranza diversa dal precedente). Riduzione delle funzioni del Presidente della Repubblica: deve nominare Primo Ministro chi risulti candidato a tale carica dalla maggioranza uscita dalle elezioni, senza più la (peraltro formale) libertà di scelta contemplata dallarticolo 92 della costituzione; può sciogliere la Camera dei deputati solo su richiesta del Primo Ministro, in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni dello stesso, se la Camera dei deputati ha approvato una mozione di sfiducia al Primo Ministro senza che la maggioranza risultante dalle elezioni ne abbia espresso uno nuovo, oppure se il voto di sfiducia sia stato respinto col voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. Letà minima per essere eletto alla carica di Presidente scende da 50 a 40 anni. Trasformazione del Senato in Senato federale della Repubblica teso a rappresentare gli interessi del territorio e delle comunità locali. I senatori saranno eletti fra i residenti sul territorio regionale e già rappresentanti del popolo in enti territoriali. Istituzione di un sistema monocamerale per il voto delle leggi: in funzione delle materie, sia il Senato federale, sia la Camera, possono approvare una legge, senza che sia necessario (salvo eccezioni) un completo iter tra le due camere. Numero ridotto di parlamentari (500 deputati + 18 deputati per gli italiani allestero + fino a 3 eventuali deputati a vita; 252 senatori federali). Ruolo più specifico allopposizione (alla Camera) e alle minoranze (al Senato federale). Alcune competenze, assegnate dalla riforma del 2001 alla legislazione concorrente (in cui la facoltà legislativa spetta alle regioni, salvo la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale) tornano di esclusiva competenza statale. Esse sono: la sicurezza del lavoro le norme generali sulla tutela della salute le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza lordinamento della comunicazione (rimangono ambito della legislazione concorrente la comunicazione di interesse regionale, ivi compresa lemittenza in ambito regionale e la promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche) lordinamento delle professioni intellettuali lordinamento sportivo nazionale (rimane alla legislazione concorrente lordinamento sportivo regionale) la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dellenergia (alla legislazione concorrente rimane la produzione, trasporto e distribuzione dellenergia di rilevanza non nazionale). Passano alla competenza esclusiva delle regioni alcune materie prima incluse nella legislazione concorrente: assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva lautonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale (la polizia amministrativa locale già rientrava nelle competenze esclusive regionali); Reintroduzione dellinteresse nazionale come limite della legislazione regionale. Protezione costituzionale delle Autorità indipendenti. Modifica della composizione della Corte costituzionale con aumento dei membri di nomina parlamentare. I membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura non sono più scelti dal Parlamento in seduta comune, ma per metà da ciascuna camera, sempre tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio della professione. Modifica delle possibilità di ricorso alla Corte Costituzionale, con attribuzione della possibilità di ricorso anche alle Province, alle Città Metropolitane e ai Comuni. Possibilità di referendum consultivo su tutte le riforme della costituzione e sulle leggi costituzionali, anche approvate in seconda lettura a maggioranza dei due terzi. Tale riforma, realizzata dalla Casa delle Libertà, ha suscitato vivaci discussioni, sia nel mondo politico, sia nella società civile, dando vita ad un dibattito acceso, soprattutto in funzione del referendum confermativo di tale riforma. La legge era stata approvata a maggioranza assoluta e, successivamente, è stato richiesto un referendum confermativo da tutti e tre i diversi soggetti abilitati a farlo (almeno un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori, cinque consigli regionali) per chiedere allelettorato la conferma o il rigetto di tale riforma. Attraverso il voto popolare del referendum, svoltosi il 25-26 giugno 2006, il 61,70% dei votanti (53,70% di affluenza) ha espresso la volontà di impedire lentrata in vigore della riforma, votando no. Lanalisi del voto ha evidenziato come in Italia il sì abbia prevalso solo tra gli elettori di Lombardia e Veneto, mentre i voti allestero hanno visto il prevalere del sì in tutte le circoscrizioni, eccetto che tra gli Italiani residenti in Europa. La riforma costituzionale del 2012 e il principio del pareggio di bilancio[modifica | modifica sorgente] La Legge Costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 ha introdotto nella nostra Costituzione il principio del pareggio di bilancio. La riforma produrrà i suoi effetti a decorrere dallesercizio finanziario relativo allanno 2014. Non si è fatto ricorso al referendum confermativo, previsto dall’art. 138 della Costituzione, in quanto in seconda lettura sia alla Camera dei Deputati sia al Senato della Repubblica è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. La modifica più rilevante si riscontra nella nuova formulazione dell’art. 81: “Lo Stato assicura lequilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso allindebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Lesercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare lequilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale”. Soltanto “al verificarsi di eventi eccezionali” cioè “gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali” e soltanto previa autorizzazione delle Camere a maggioranza assoluta è possibile il ricorso all’indebitamento. L’obbligo di decisione a maggioranza assoluta sottrae la disponibilità del ricorso all’indebitamento come fondamentale strumento di politica economica a qualunque maggioranza politica, a qualunque governo, richiedendo il necessario coinvolgimento di parte delle opposizioni anche solo per sfruttare gli effetti di una congiuntura economica particolarmente favorevole. La riforma costituzionale rafforza la centralità dello Stato nel sistema di finanza pubblica riducendo l’ambito di autonomia delle Regioni e degli Enti Locali oggi prevista dal Titolo V della Costituzione. Le Regioni non potranno più facilmente ricorrere alla Corte Costituzionale per vedere tutelata la propria autonomia finanziaria rispetto alle disposizioni anche di dettaglio previste dalle norme statali[15]. Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali[modifica | modifica sorgente] Governo e Parlamento hanno avviato l’iter per una riforma ampia della Costituzione. Il disegno di legge costituzionale, predisposto dal Governo, è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica nella seduta di giovedì 11 luglio con 203 voti favorevoli, 54 contrari e 4 astenuti e dalla Camera dei Deputati nella seduta del 10 settembre 2013, con 397 voti favorevoli, 132 contrari e 5 astenuti. Per l’approvazione definitiva il testo dovrà essere riapprovato, in seconda lettura ai sensi dell’art. 138 della Costituzione, dalle due Camere ad un intervallo non minore di tre mesi dalla prima deliberazione. Se la legge costituzionale, in seconda lettura, sarà approvata con una maggioranza superiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, non può essere richiesto il referendum confermativo. E’ prevista l’istituzione di un Comitato composto da quarantadue parlamentari: venti senatori e venti deputati nominati dai presidenti delle Camere e scelti tra i membri delle commissioni permanenti per gli Affari Costituzionali rispettivamente del Senato e della Camera e i due presidenti delle predette Commissioni. Sono previste semplificazioni per accelerare la procedura. In particolare si prevede che l’esame in sede referente dei progetti di revisione costituzionale, nonché di quelli ordinari in materia elettorale, anziché svolgersi in due momenti distinti nei due rami del Parlamento presso le competenti Commissioni permanenti, è affidata a un unico organo bicamerale, ossia il Comitato. Il Comitato dovrà esaminare i progetti di revisione dei Titoli I, II, III e V della parte Seconda della Costituzione, presentati alle Camere a partire dall’inizio della legislatura e fino alla data di conclusione dei lavori del Comitato, che riguardano le materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo nonché i progetti di legge in materia elettorale delle due Camere. Una volta completato l’esame della proposta di legge, il Comitato trasmetterà ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Per la votazione dei testi nelle assemblee si osserveranno le norme dei rispettivi regolamenti. E’ prevista una precisa scansione temporale dei lavori parlamentari relativi ai progetti di legge di costituzionale, che dovranno essere organizzati in modo tale da consentirne la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale. In deroga all’art. 138 della Costituzione, sono previste due successive deliberazioni sul progetto o i progetti di riforma costituzionale da parte della stessa Camera, a un intervallo minimo l’una dall’altra che viene ridotto da tre mesi a quarantacinque giorni, fermo restando che per la validità della seconda deliberazione è richiesto il quorum della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e che, ai sensi dell’articolo 5 del disegno di legge, il referendum popolare potrà essere richiesto anche qualora la legge o leggi costituzionali fossero approvate con la maggioranza dei due terzi. Il Comitato deve infine disporre la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma[16]. Note[modifica | modifica sorgente]
Posted on: Fri, 01 Nov 2013 18:31:42 +0000

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