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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente della Regione (CROCETTA) su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica (VALENTI) Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo ----O---- RELAZIONE Il presente disegno di legge, di fatto sostituisce quello precedentemente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 313 del 12/09/2013, che è stato riesaminato e modificato in funzione delle interlocuzioni intrattenute dallo stesso Governo con i rappresentanti dei comuni e con altre istituzioni. Sulla base delle indicazioni scaturite da questi incontri e da ulteriori approfondimenti effettuati a livello tecnico, che è stato predisposto il presente disegno di legge. La Regione ha avviato, nellattuale legislatura, un processo di riforme strutturali dirette a conseguire un contenimento ed una razionalizzazione della spesa pubblica, unitamente ad una responsabilizzazione delle varie istituzioni, per la migliore tutela dei diritti dei cittadini ed il conseguimento di obiettivi di benessere generale. In tale ottica il presente disegno di legge, nel dare attuazione all’art. 114 della Costituzione e allarticolo 15, comma 2, dello Statuto siciliano, si pone l’obiettivo di riordinare le istituzioni per il governo di “area vasta” della regione, attraverso listituzione delle città metropolitane di Catania, Messina e Palermo. Sintende così dare vita ad un unico ente territoriale, con evidenti caratteri metropolitani, in luogo degli esistenti comuni e delle province regionali; conseguentemente, si mira al riordino dell’amministrazione periferica della Regione e degli enti strumentali intermedi, aziende, consorzi e società, che esercitano funzioni riconducibili agli ambiti comunali e provinciali. Tale norma, oltre ad attuare il principio di autonomia sancito dallo Statuto siciliano inteso come potere di auto-organizzazione dei propri organi istituzionali e delle funzioni dagli stessi espletate, si propone, in coerenza con le attuali politiche nazionali e regionali, di realizzare misure di razionalizzazione degli apparati amministrativi, nonché di contenimento dei costi dagli stessi derivanti a carico delle finanze pubbliche, così tanto attese e necessarie in un momento di grave crisi economica quale quello in atto attraversato dallo Stato italiano e dalla nostra Regione. In particolare, la scelta di un profondo riordino degli enti per il governo di area vasta comporta una più complessiva semplificazione degli assetti istituzionali locali, con sensibili ricadute in termini di risparmi e di riduzione della spesa pubblica che non potrebbero assolutamente derivare dalla semplice abolizione delle Province regionali e che possono essere, invece, orientati al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile della Regione. In questa prospettiva, l’istituzione delle città metropolitane, quali enti per il governo integrato dei territori metropolitani, consente finalmente di dare una risposta adeguata alle domande di semplificazione degli assetti istituzionali che sono state avanzate da più di venti anni e fornisce uno strumento innovativo più funzionale al rilancio dello sviluppo della regione. Le città metropolitane, infatti, sono chiamate a esercitare tutte le funzioni delle province regionali ed a coordinare la pianificazione strategica dei comuni rientranti nel territorio metropolitano. Il profondo riordino delle istituzioni di area vasta previsto dal disegno di legge implica un accordo preventivo tra tutti i livelli di governo territoriale in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, che possa costituire un solida base politica per l’avvio e per l’attuazione della riforma. Il presente disegno di legge, essendo di natura ordinamentale non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate. Il disegno di legge reca una prima disciplina sulle modalità di istituzione delle città metropolitane (Titolo I, articoli 2 – 6), prevedendo un regime transitorio nel corso del quale si dovrà procedere all’elaborazione dello statuto della città metropolitana e al trasferimento in favore del nuovo ente territoriale delle funzioni e dei compiti amministrativi dalle province regionali oltre che dalla Regione. Durante il periodo transitorio gli organi di governo dell’ente sono individuati in un sindaco, che è il sindaco in carica del comune capoluogo, e nella conferenza metropolitana, costituita dai sindaci dei comuni del territorio metropolitano. Il Titolo II (articoli 7 – 15) disciplina le funzioni delle città metropolitane riconoscendo loro autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In tale quadro, spettano alle città metropolitane tutte le funzioni e i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio metropolitano, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, della pianificazione territoriale ed urbana e delle reti infrastrutturali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio con particolare riferimento alla localizzazione dei servizi e delle attività, della mobilità e viabilità, della sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica, della gestione e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale e della programmazione e dello sviluppo economico e sociale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Alle Città metropolitane sono comunque attribuite le funzioni proprie delle province regionali e dei comuni ai sensi della legislazione vigente al momento dell’entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7. L’art. 14 dà attuazione all’articolo 31 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, disponendo il trasferimento alle città metropolitane delle funzioni e dei compiti amministrativi finora esercitati dalla Regione, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. In particolare, sono direttamente attribuite alle città metropolitane le funzioni concernenti: l’edilizia residenziale pubblica svolte dagli IACP. Il Titolo III (articoli 16 – 21) definisce l’assetto istituzionale delle città metropolitane prevedendo che siano organi di governo delle stesse: il sindaco, la giunta metropolitana e la conferenza metropolitana. Il sindaco (art. 17) è eletto dalla conferenza metropolitana, rappresenta la Città metropolitana ed è responsabile dell’amministrazione dell’ente. In particolare, esercita, con riferimento al territorio metropolitano, tutte le funzioni che le leggi dello Stato o della Regione attribuiscono ai sindaci dei comuni o ai presidenti delle province, anche quali autorità locali nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di sindaco, gli subentra il vicesindaco sino alla conclusione naturale del mandato. La giunta metropolitana (art. 19) è composta dal Sindaco, dal vicesindaco e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a 9. Il sindaco eletto nomina e revoca la giunta, sulla base delle designazioni proposte all’atto della presentazione della candidatura e nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Alla giunta è attribuita una competenza residuale rispetto agli altri organi di governo dell’ente. La conferenza metropolitana (art. 20) è composta dai sindaci dei comuni metropolitani, essa ha il compito di garantire la partecipazione dei comuni ai processi decisionali della Città metropolitana di riferimento. In seno alla conferenza ciascun componente ha un voto ponderato in relazione alla popolazione residente nel proprio comune. La conferenza esprime parere vincolante: sui criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; sui piani territoriali ed urbanistici; sulle convenzioni con gli altri enti territoriali e su quelle per la costituzione e modificazione di forme associative; sulla revisione della delimitazione territoriale; sul regolamento metropolitano sul decentramento; sul regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare. Il titolo IV (articoli 22 – 24) interviene sulla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, in materia di aree metropolitane le quali costituiscono territori nell’ambito dei quali sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’articolo 24 riconosce la peculiarità dell’area metropolitana messinese strettamente connessa con l’area di Reggio Calabria, prevedendo che la Regione possa stipulare appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell’Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Il Titolo V reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare, 1. l’istituzione della Conferenza Regione-Città metropolitane, presso la Conferenza Regione-Autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con compiti di coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione e di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate delle Città metropolitane; 2. il termine per le elezioni degli organi delle città metropolitane; 3. il regime transitorio della pianificazione urbanistica. Lallegato A individua i comuni caratterizzati da contiguità territoriale ed integrazione funzionale con i comuni di Catania, Messina e Palermo entro cui definire il perimetro delle rispettive Città Metropolitane.
Posted on: Thu, 31 Oct 2013 17:53:22 +0000

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