Ricevo da Animal Liberation e condivido. N. 00765/2013 - TopicsExpress



          

Ricevo da Animal Liberation e condivido. N. 00765/2013 REG.PROV.COLL. N. 01056/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2012, proposto da: L.A.C. - Lega Per lAbolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, Animal Liberation, associazioni rappresentate e difese dallavv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso l’avv. Tiziana Sponga, in Bologna, via Giuseppe Dozza, 5; contro Comune di SantAgostino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dallavv. Fabio Dani, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, piazza Aldrovandi n. 3; nei confronti di Coldiretti – n.c.; per lannullamento, previa sospensiva, dellordinanza n.12782 del 11.08.2012, nella sola parte in cui il Comune di SantAgostino consente labbattimento di piccioni sul territorio comunale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto latto di costituzione in giudizio di Comune di SantAgostino; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nelludienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il presente ricorso, gli enti in epigrafe chiedono l’annullamento dell’ordinanza in data 11/8/2012, nella sola parte del provvedimento con cui il comune di Sant’Agostino consente l’abbattimento dei piccioni nel territorio comunale. A sostegno del gravame, gli enti ricorrenti deducono motivi in diritto rilevanti: Incompetenza del Comune e violazione dell’art. 16 L.R. Emilia – Romagna; violazione dell’art. 19 L. n. 157 del 1992; eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione dell’art. 50 T.U.E.L.. Il comune di Sant’Agostino, costituitosi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso per infondatezza dello stesso. Con ordinanza collegiale n. 708 del 7 dicembre 2012, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti. Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento. Nella specie, il gravato provvedimento deve essere qualificato quale ordinanza extra ordinem, adottata sulla base degli straordinari poteri riconosciuti al Sindaco in particolari situazioni di contingibilità ed urgenza in materia di ordine e sanità pubblici, in riferimento alle quali la P.A. non avrebbe possibilità alcuna di provvedere altrimenti, mediante applicazione della vigente normativa che disciplina in via ordinaria la relativa fattispecie. Ciò premesso, risulta pertanto infondata la prima censura, rilevante la violazione dell’art. 16 della L.R. n. 8 del 1994, in quanto norma che attribuisce alle Amministrazioni provinciali e non ai Comuni o al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti in materia di controllo delle specie di fauna selvatica, dato che la presente controversia ha quale oggetto fattispecie diversa, all’evidenza non rientrante tra i casi disciplinati nell’ordinaria normativa di settore. Sempre in riferimento a tale profilo, risulta fondato, invece, il terzo motivo di ricorso, con il quale é rilevata la carenza di motivazione della gravata ordinanza sindacale. Nella specie, trattandosi come si è detto, dell’esercizio di poteri extra ordinem, l’ordinanza non indica, come invece avrebbe dovuto indicare, quali siano gli effettivi pericoli per la salute pubblica attualmente e direttamente derivanti dalla presenza di tale specie animale, nonché le ragioni per le quali tali pericoli non possono essere affrontati mediante gli ordinari strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale. Parimenti l’ordinanza non indica altri elementi essenziali, quali il numero di piccioni presenti nel territorio comunale ed il numero di questi animali che si ritiene eccessivo e che è, quindi, da abbattere. Il Collegio deve infine osservare che pure il secondo motivo di ricorso merita accoglimento, dato che, anche qualora si ritenesse – in via di mera ipotesi - legittimo l’ordine di abbattimento, in nessun caso il provvedimento avrebbe potuto autorizzare per tale operazione indistintamente tutti i cacciatori che esercitano l’attività venatoria nel territorio comunale; tale soluzione ponendosi in aperto e stridente contrasto con l’art. 19 della L. n. 157 del 1992, che affida – nei particolari, limitati casi previsti dalla suddetta normativa - l’abbattimento pianificato delle specie animali costituenti la fauna selvatica unicamente ai soggetti tassativamente indicati nella stessa norma (v. T.A.R. Veneto sez. I, 19/10/2007 n. 3357). Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullata l’ordinanza sindacale impugnata. Sussistono, tuttavia, in ragione della peculiarità delle questioni esaminate, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per lEmilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza comunale impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013, con lintervento dei magistrati: Giancarlo Mozzarelli, Presidente Sergio Fina, Consigliere Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Posted on: Mon, 02 Dec 2013 00:01:04 +0000

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