SISTEMA ELETTORALE (completo) TITOLO I. - Le elezioni. SEZIONE - TopicsExpress



          

SISTEMA ELETTORALE (completo) TITOLO I. - Le elezioni. SEZIONE I^ - Indizione dell’elezione - Schieramenti Art. 147 - Le elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica nelle forme, modi e termini stabiliti nella Costituzione e dalla legge attuativa del Parlamento. Per eleggere il Parlamento Italiano, ogni parte politica concorrente alle elezioni, figura nello schieramento a cui aderisce o dichiara di aderire, di : centro-sinistra o centro-destra. L’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale è conformata a quella per eleggere il Presidente del Consiglio dei Ministri e la Camera; i membri della Giunta Regionale sono nominati tra i Consiglieri di maggioranza. L’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale è conformata a quella per eleggere il Presidente del Consiglio dei Ministri e la Camera; i membri della Giunta Comunale, nei comuni con più di centomila abitanti, sono nominati tra i Consiglieri di maggioranza. Nei comuni con meno di centomila abitanti, non c’è Consiglio Comunale; i membri della Giunta che costituisce la maggioranza, governano il comune, quelli di minoranza, costituiscono l’opposizione. Non sono ammesse elezioni di Circoscrizioni, o municipi, mentre possono essere costituiti dal Sindaco, nelle città con più di cinquecentomila abitanti, non più di quattro Uffici Territoriali, per agevolare i cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione comunale. SEZIONE II^ - Primarie - Elezione del Parlamento Italiano - Elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri - Premi di maggioranza Art. 148 - Le elezioni, a suffragio popolare e diretto di cittadini elegibili, liberamente candidatisi nella parte politica attraverso la quale si presentano agli elettori del collegio o nel listino per essere eletti, con il voto, al seggio di deputato o di senatore in Parlamento, e a Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno inizio la sesta Domenica successiva alla data in cui è stata indetta l’elezione, dalle 06,00 alle 23,00 e, il seguente Lunedì, dalle ore 06,00 alle ore 15,00. L’indizione dell’elezioni non può avvenire di Domenica o di Lunedì. Indette le elezioni dal Presidente della Repubblica, si tengono, in tutto il Paese e per tutti i partiti che presentano il proprio candidato nel collegio, le PRIMARIE aperte agli iscritti e ai simpatizzanti del partito; attraverso di esse, si determinano anche i candidati a Presidente del Consiglio dei Ministri, con le seguenti modalità : il cittadino elegibile, per candidarsi, deve presentare al partito con il quale si presenta, entro il settimo giorno successivo alla data dell’indizione, lo zero uno per cento di firme valide di elettori del collegio in cui intende candidarsi; due settimane dopo si tengono dette primarie, attraverso le quali, diviene candidato a rappresentare il partito che lo presenta, chi ottiene più voti degli elettori del collegio. Nelle Primarie si può esprimere il proprio voto anche con l’utilizzo di mezzi elettronici, attraverso la cui libera espressione del voto sia garantita. Primo turno di votazione; la sesta Domenica e il seguente Lunedì, successivi l’indizione, si tengono le elezioni per determinare : a) il rappresentante dello schieramento nel collegio, e lo diviene, chi ottiene più voti nell’ambito del proprio schieramento; b) i venti candidati a Presidente del Consiglio dei Ministri, dieci a schieramento, e lo divengono i dieci che, nel proprio schieramento, hanno ottenuto più voti tra tutti i candidati ai seggi. Due Domeniche dopo, e il seguente Lunedì, si tiene il secondo turno di votazione : c) per assegnare il seggio del collegio in Parlamento, chi dei due candidati, ciascuno per il proprio schieramento, ottiene più voti degli elettori del collegio; d) per determinare il candidato a Presidente del Consiglio dei Ministri per proprio schieramento, i due candidati, dei dieci dello schieramento, che ottengono più voti degli elettori nazionali. La Domenica dopo, e il seguente Lunedì, si tiene il terzo turno di votazione tra i due candidati a Presidente del Consiglio dei Ministri dello schieramento vincente, in quanto ha ottenuto più seggi in assoluto, tra quelli assegnati con i collegi e quelli con il proporzionale; diviene Presidente del Consiglio dei Ministri chi, dei due dello schieramento vincente, ottiene più voti degli elettori nazionali, nel terzo turno di votazione. Con l’elezione, di cui ai precedenti commi, sono assegnati i seguenti seggi : 315, attraverso i corrispettivi collegi; 80, ripartiti con il metodo proporzionale e con listino; 35 come premio di maggioranza allo schieramento che ha ottenuto più voti degli elettori nazionali. Gli 80 seggi da assegnare in modo proporzionale sono ripartiti in base alla quantità dei voti totali che ogni singolo partito ha ricevuto dagli elettori nel 1° turno di votazione, salvo che il partito non abbia raggiunto il minimo di voti sufficienti ad ottenerne; nella fattispecie, vengono assegnati, a detti partiti, i seggi scaturenti dai resti di tutti quelli interi assegnati, con la seguente modalità : stabilita la quantità dei seggi residui da assegnare, sono ripartiti in proporzione alla quantità di voti che ha ottenuto ciascuno di detti partiti e, al proprio interno, a chi, del listino, ne ha ricevuti di più. I 35 seggi da assegnare quale premio di maggioranza allo schieramento, sono ripartiti con la stessa formula e modalità di cui al precedente comma, tenuto conto che, prima si assegnano i seggi del proporzionale e poi quelli del premio di maggioranza escludendo, da quest’ultimi, i candidati a cui è già stato assegnato il seggio con il proporzionale. Il premio percentuale di maggioranza del cinque per cento è assegnato direttamente dagli elettori al divenuto Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale potrà utilizzarlo così come disposto nell’Articolo 149. Art. 149 - Il premio del cinque per cento può essere usato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come disposto nella Costituzione, anche per il voto di fiducia in Parlamento, mentre non può usarlo per : modificare la Costituzione; eleggere il Presidente della Repubblica; cambiamenti ordinamentali delle Forze Armate o di ogni altra Autorità i cui dipendenti abbiano l’uso delle armi, ad esclusione di quelle locali; la ratifica di trattati internazionali ove ci sia perdita di sovranità dell’Italia o del suo territorio; delibere o provvedimenti riguardanti missioni di polizia internazionale o di guerra; l’approvazione di leggi per le quali è prevista la consultazione referendaria o che riguardino materie già sottoposte a referendum, salvo siano trascorsi cinque anni; l’approvazione o la modifica del Regolamento della Camera o di quello Attuativo della Corte Costituzionale; delibere riguardanti il giudizio di membri della Corte Costituzionale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, formato il Governo, effettua la formale richiesta di fiducia al Parlamento per se e per il proprio Governo. SEZIONE III^ - Fiducia del Parlamento - Perdita della maggioranza - Costituzione di nuova maggioranza - Sostituzione dei Ministri. Art. 150 - Ottenuta la fiducia del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, governa per i previsti tre anni della legislatura, così come disposto nella Costituzione. Qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri perda la maggioranza in Parlamento, prima di rendere definitive le sue dimissioni al Presidente della Repubblica, può tentare di formare una nuova maggioranza parlamentare, nell’ambito dello schieramento vincente le elezioni, e ottenere dal Parlamento la fiducia per se e per il proprio Governo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sostituire membri del Governo, senza dover ottenere la nuova fiducia del Parlamento ma, se nel farlo, cambia le parti politiche che lo sostengono, sia pure nell’ambito del proprio schieramento, deve ottenerla. Se più della metà dei Ministri del Governo sono sostituiti o si dimettono contemporaneamente, cade il Governo e, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha la facoltà di formarne uno nuovo, che deve ottenere la fiducia del Parlamento, se non la ottiene, sono indette immediate elezioni, per eleggere il nuovo Parlamento e il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. SEZIONE IV^ - Norme di salvaguardia Art. 151 - Chiunque inquini dolosamente le elezioni e/o le primarie di cui ai precedenti commi, è severamente punito dalla legge penale del Parlamento, che deve anche prevedere : un procedimento per direttissima per chi vi ha partecipato; la pena obbligatoria del carcere; l’interdizione perpetua dei pubblici uffici; il raddoppio delle pene per gli eventuali reati accessori e/o connessi per tutti i partecipanti. Qualora il Presidente della Nazione, unitamente al Ministro della Giustizia, ravvisino gravi irregolarità penali sulla genuinità dell’elezione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri possono, con sentenza della Corte Costituzionale chiedere al neo Parlamento che deliberi la nullità dell’elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri, per inquinamento. Detta procedura non può essere avviata se contemporaneamente non siano arrestati, per flagranza, gli autori dell’inquinamento medesimo. Nei soli collegi in cui si è determinato l’inquinamento, si tengono nuove elezioni per assegnare i seggi vacanti e, contestualmente, sono chiamati a partecipare all’elezione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri i dieci che vi parteciparono, ad esclusione di quelli determinati inquinati, che sono sostituiti dai primi non candidati alla Presidenza nella precedente elezione. Detta elezione si tiene, quale primo turno, la prima Domenica e il seguente Lunedì, successivi alla delibera del Parlamento con cui è dichiarata inquinata l’elezione; due settimane dopo si tiene il secondo turno, e quella successiva il terzo. A seguito della nuova elezione, sono riconteggiati i voti per l’assegnazione degli 80 e dei 35 seggi conquistati, rispettivamente, con il metodo proporzionale/listino e come premio di maggioranza. SEZIONE V^ - Le schede elettorali - Il voto. Art. 152 - La scheda elettorale contiene : a) lo schieramento di centro - sinistra e quello di centro - destra; b) il simbolo dei partiti partecipanti nell’uno o nell’altro schieramento, deve essere della stessa dimensione per tutti, anche se il simbolo ne contiene altri; c) per il primo turno di votazione, la scheda elettorale è così predisposta : a sinistra i simboli dei partiti del centro-sinistra, a fianco a ciascuno di questi lo spazio per contenere il nominativo del proprio candidato al seggio e altro spazio per il nominativo del candidato del partito nel proprio listino; la parte destra è formata esattamente come quella di sinistra, per i partiti e i candidati del centro-destra; d) per il secondo turno di votazione, la scheda elettorale è così predisposta : a sinistra il simbolo del partito di centro-sinistra con a fianco il cognome e nome, ed eventuale appellativo, del rappresentante vincente del proprio schieramento nel collegio, e l’elenco dei dieci candidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; la parte destra è formata esattamente come quella di sinistra, per il partito e i candidati del centro-destra; e) per il terzo turno di votazione, la scheda elettorale è così predisposta : a sinistra la scritta con il cognome e nome, ed eventuale appellativo, di uno dei due candidati, dei dieci, a Presidente del Consiglio dei Ministri del proprio schieramento vincente che, nel secondo turno, ha ricevuto più voti degli elettori; mentre, nella parte destra della scheda è scritto il nominativo dell’altro candidato, dei dieci, che si è classificato al secondo posto per voti ottenuti nello stesso schieramento. Il voto degli elettori è validamente espresso : con il segno della x sul nominativo del candidato scelto o del partito. La preferenza, del cognome e del nome ed eventuale appellativo, è scritta nell’apposito riquadro, ed è valida sempre salvo che il nominativo non sia riconducibile al collegio o al listino dove lo stesso è stato apposto, perché non presente o non comprensibile. Se nella scheda elettorale sono presenti due candidati con lo stesso cognome, la distinzione avviene per mezzo del nome e, se anche esso è uguale, gli omonimi devono darsi un appellativo oltre al cognome e nome, per distinguersi. Nelle consultazioni referendarie il voto è espresso con il segno della x sul SI o sul NO, se si vuole rispettivamente approvare o non approvare il quesito referendario. La legge del Parlamento meglio regolamenta tutta la materia elettorale, referendaria, la procedura e i relativi adempimenti, approvazioni, controlli e verifiche. Il voto è eseguito con materiali non idonei alla cancellazione e con matita indelebile. In futuro il voto potrà essere espresso con sistemi tecnologici moderni, se a lungo sperimentati e l’esito di questi sia risultato sicuro, efficente, vantaggioso e approvato da almeno i tre quinti degli aventi diritto al voto in Parlamento. Il voto è scrutinato immediatamente, e in modo da non lasciare dubbi ad alcuno. Possono, su richiesta, essere presenti allo scrutinio anche elettori estranei, in numero non eccessivo. I risultati sono comunicati in tempo reale al Ministero dell’Interno presenti, in quanto invitati a partecipare, almeno cinque delegati rappresentanti il proprio schieramento; se trattasi di consultazione referendaria sono presenti, in quanto invitati a partecipare, cinque delegati per il Comitato del SI e cinque per il Comitato rappresentante il NO.
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 11:09:28 +0000

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