TRIBUTI - Agevolazione “prima casa” - Impianto fotovoltaico - TopicsExpress



          

TRIBUTI - Agevolazione “prima casa” - Impianto fotovoltaico Cassazione, sentenza 15 novembre 2013, n. 25674, sez. V civile Agevolazione “prima casa” – requisiti “di lusso” – superficie utile complessiva. Come ha avuto modo di chiarire questa Corte, seppur con riferimento al D.M. 2 agosto 1969, art. 5, il quale si serve però della medesima categoria di superficie utile complessiva, questultima non può restrittivamente identificarsi con la sola superficie abitabile (Cass. sez. trib. n. 1087 del 2012; del resto, anche lanteriore Cass. sez. 1ª n. 6466 del 1985, aveva considerato labitabilità un criterio non esclusivo al fine della individuazione della categoria giuridica della superficie utile complessiva di cui al D.M. 2 agosto 1969, art. 6). In effetti, la utilizzabilità di una superficie è concetto che prescinde dalla sua abitabilità; ed è quello più idoneo ad esprimere il carattere lussuoso o meno di una casa. Cosicché, la possibilità di conseguire una facile abitabilità, mediante, per esempio, un semplice adeguamento dei rapporti aereo-illuminanti, consente di ritenere utile la superficie abitativa; e, il tener conto di questa marcata potenzialità abitativa, si ripete, meglio consente di individuare ciò che è di lusso o meno sul piano del mercato immobiliare, che, come noto, una tale disponibilità di superficie valorizza. Commiss. Trib. Prov., Milano Sentenza 17 ottobre 2013, n. 308, Sez. XLIII Impianto fotovoltaico – bene mobile. L’impianto situato su un terreno di terzi in affitto, mantiene la sua autonomia e non può essere ricompreso nellalveo dei beni immobili ma bensì in quello dei beni mobili ammortizzabili. Trattasi di beni mobili in quanto diversamente dai beni immobili limpianto fotovoltaico situato su un terreno non è ancorato in maniera permanente al suolo ma bensì i pannelli solari che lo compongono possono essere facilmente rimossi mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità. Pertanto un impianto anche se realizzato su di un terreno di terzi condotto in affitto mantiene in ogni caso la propria individualità ed autonoma funzionalità tanto che al termine dellaffittanza i pannelli potranno essere rimossi e riutilizzati. Tali caratteristiche qualificano indubbiamente limpianto in questione quale bene mobile ammortizzabile sulla base delle aliquote previste dal D.M. del 31 dicembre 1998 CNN NOTIZIE Anno 17, numero 214 Roma, 28 novembre 2013
Posted on: Thu, 28 Nov 2013 17:30:14 +0000

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