Un diverso metodo di calcolo (come ad esempio il contributivo - TopicsExpress



          

Un diverso metodo di calcolo (come ad esempio il contributivo puro), supera il problema giurisprudenziale sia delle pensioni doro che dei diritti quesiti. Di seguito riporto testo e relativo link del Prof. Avv. Stefano Glinianski (Magistrato della Corte dei Conti ed ora Segretario Generale dellAutorità di garanzia scioperi e servizi pubblici essenziali nonché professore a contratto presso la Luiss Guido Carli di Roma - Cattedra Diritto Commerciale Europeo): 1) Con riferimento alla riforma dell’attuale sistema dei vitalizi parlamentari, si ritiene, proprio richiamando il concetto di diritto quesito, che l’ipotesi di una loro trasformazione in rendite assicurative o di un passaggio al sistema contributivo, con conseguenti risparmi di spesa per le casse pubbliche, possa valere per i soli futuri parlamentari e non per gli ex parlamentari e per coloro che sono ancora in carica in questa legislatura. 2) In sostanza, la irretroattività è la regola, ma non la regola assoluta, potendo considerarsi costituzionalmente legittime leggi i cui effetti possono estendersi, più o meno incisivamente, anche al passato. (Sul tema, L.Bigliazzi Geri, U.Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, Diritto civile, 1, Norme, soggetti e repporto giuridico, Torino, 52). Il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dellart. 25 della Costituzione, limitatamente alla legge penale (ex plurimis: sentenze n. 153 del 1994, n. 283 del 1993). Pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore ordinario può, nel rispetto di tale limite, emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (sentenze n. 6 del 1994 e n. 822 del 1988). Se queste condizioni sono osservate, la retroattività, di per sé sola, non può ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge, neppure in riferimento allipotesi particolare di incidenza su diritti di natura economica. 3) Se, dunque, questa è la linea interpretativa tracciata dalla Corte costituzionale, che ammette interventi legislativi con effetti retroattivi, anche incidenti su diritti di natura economica, purché nei limiti del non contrasto con altri diritti costituzionalmente protetti, oltre che della ragionevolezza, resta da chiedersi se le future leggi dirette a riequilibrare le finanze del nostro Paese, in un momento di così grave e delicata crisi economica, di là della valutazione politica e limitandosi in questa sede ad una riflessione meramente giuridica, possano superare il vaglio della loro ragionevolezza e del non contrasto con altri diritti costituzionalmente protetti, ove incidenti su diritti quesiti anche di natura economica riconosciuti da precedenti regolamentazioni normative. fiesrl/pdf-public/pdf.ashx?file=public_PDF_GlinianskiSG_diritti_quesiti.pdf 4) Da parte sua, la Corte costituzionale, con sentenza n. 441 del 12 novembre del 2002, ha ribadito un principio già espresso in una sentenza precedente, per cui si è aperta una breccia per toccare anche i trattamenti già in pagamento, disponendo che il legislatore può, al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, ridurre trattamenti pensionistici già in atto, certo, non limitando del tutto il diritto ad una pensione legittimamente attribuita, ma introducendo con legge successiva una disciplina non irragionevolmente più restrittiva. Questo orientamento appare d’altronde fondato sulla circostanza che esistono nel nostro ordinamento una serie di principi volti a porre rimedio nei rapporti ad esecuzione continuata, ai casi nei quali l’equilibrio iniziale delle prestazioni viene turbato oltre ogni limite (economicamente) tollerabile da sopravvenienze, ossia da fatti nuovi non preventivabili (v. ad es. il principio della “eccessiva onerosità sopravvenuta” di cui al Codice civile). 5) Seguendo questa lettura sembrerebbe perciò che la recente giurisprudenza costituzionale non lasci spazi a provvedimenti di contenimento dei trattamenti economici limitati a singole categoria, ritenendo al contrario legittimo il ricorso all’adozione di misure di tipo universale, ... omissis ... i provvedimenti potrebbero essere congegnati in modo tale da riversare i risparmi di spesa così ottenuti, non già sul bilancio dello Stato, ma sullo stesso comparto previdenziale ed in particolare, a favore delle giovani categorie di lavoratori penalizzati dalle più recenti riforme pensionistiche, o dalle condizione di precarietà dell’attuale “mercato del lavoro”. federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23492&dpath=document&dfile=29102013122834.pdf&content=Lo+Stato+sociale+e+la+tutela+dei+diritti+quesiti+alla+luce+della+crisi+economica+globale:+il+caso+italiano+-+stato+-+dottrina+-+ SOLO CAMBIANDO IL SISTEMA PREVIDENZIALE, OVVERO PASSANDO A QUELLO CONTRIBUTIVO PURO E NON PRO-RATA, PUOI RIMUOVERE IL PROBLEMA DEI DIRITTI QUESITI.
Posted on: Wed, 27 Nov 2013 18:42:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015