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dedicato agli amici ciclisti che incrocio ogni giorno e ignorano le case più elementari.. Sicurezza e diritti dei cittadini in bicicletta Il ciclista è un utente debole al pari del pedone. È obbligatorio fermarsi prima di un attraversamento ciclabile se vi sono ciclisti in attraversamento e prima di un attraversamento pedonale se vi sono pedoni (codice della strada art. 40) La velocità aumenta il pericolo e diminuisce la percezione degli imprevisti. Essere investiti da unautomobile a 50 km/h è come cadere da unaltezza di 10 mt.: tenerlo presente in presenza di pedoni e ciclisti Non stringere a destra il ciclista quando lo si supera Mantenere la distanza di sicurezza Non uscire dai parcheggi senza guardare Non parcheggiare in doppia fila, costringe il ciclista a spostamenti pericolosi verso il centro strada Non parcheggiare sulle piste ciclabili o nelle intersezione con le piste stesse Attenzione quando si gira a destra per non tagliare la strada ad un eventuale ciclista Mantenere la distanza di sicurezza Non uscire dai parcheggi senza guardare Non parcheggiare in doppia fila, costringe il ciclista a spostamenti pericolosi verso il centro strada Non parcheggiare sulle piste ciclabili o nelle intersezione con le piste stesse Attenzione quando si gira a destra per non tagliare la strada ad un eventuale ciclista IL CICLISTA E IL CODICE DELLA STRADA Osservare il Codice della Strada (c.s.) e il suo Regolamento di esecuzione (reg.) non è solo un dovere, ma anche il primo presupposto per il riconoscimento dei propri diritti in caso di incidente. La bici deve sottostare a tutte le norme generali sui veicoli e a quelle create specificamente per lei; se è condotta a mano, si applicano le norme sui pedoni. Definizione I velocipedi sono veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali od analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo ( art.50 c.s. ). Possono portare più di una persona solo se appositamente costruiti ( art.182 comma 5 c.s. ). Per il trasporto bambini, si veda più avanti. Caratteristiche tecniche I velocipedi non devono eccedere m 1.30 di larghezza, m 3 di lunghezza, m 2.20 di altezza ( art. 50 c.2 c.s. ). Devono avere ( artt. 68 c.s. 224 e 225 reg. ) pneumatici, freni indipendenti, un campanello udibile a 30 metri, luci elettriche bianche o gialle anteriori e rosse posteriori, catadiottri omologati rossi posteriori, gialli sui pedali e sui lati di ciascuna ruota (anche le bici da corsa tranne che in gare autorizzate). Fanali e catadiottri devono essere montati ed usati solo da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole, o di giorno in ogni circostanza di scarsa visibilità, gallerie comprese ( artt. 68 comma 2 e 3; 152 comma.1 c.s. ). I bambini È consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età ( art. 182 c.5 c.s. ) con apposito sellino con braccioli e schienale con una barra di assicurazione tra i braccioli. Il sellino non deve superare la sagoma del velocipede, deve essere installato in modo da non intralciare la visuale al conducente e la possibilità e libertà di manovra; deve essere ancorato saldamente al telaio del velocipede, deve essere dotato di un sistema di protezione per le gambe e di bretelle di contenzione; deve essere omologato ( art. 377 comma 5 reg.). A fine 1996 un nuovo regolamento fisserà altre norme in materia. Chiedere informazioni presso le associazioni cicloecologiste. Dove non si può e dove si deve andare Divieto di circolazione su autostrade, strade extraurbane principali e su tutte le strade a queste analoghe indicate da segnaletica di divieto alle bici ( art. 175 c.s. ). Obbligo di circolazione, se ci sono, sulle piste ciclabili (parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi, ( artt. 3 e 182 c.9 c.s. ). Nelle aree pedonali, divieto (però derogabile espressamente, ( art.3 c.s. ). I marciapiedi sono solo per i pedoni ( art. 3 c.s. ). Bici a mano È obbligatorio portare la bici a mano se: - si intralciano i pedoni ( art. 182 c.s. ) - nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso nonché dove le circostanze lo richiedano ( art. 377 reg. ) - quando cè un cartello esplicito di divieto di transito e in area pedonale priva di deroga pro-bici ( art.3 c.s. ). Comportamento in bici In strada è vietato fare di improvvisi scarti e “zig-zag” ( art, 377 reg. ) ;obbligo di tenere “libero l’uso delle braccia e delle mani” e di “reggere il manubrio almeno con una mano” e di non limitarsi visuale e libertà di manovra; divieto di farsi trainare e trainare veicoli ( art. 182, comma 2 e 3 c.s. ). Segnalazioni con le braccia Ogni variazione di traiettoria va segnalata, o con le frecce luminose analoghe a quelle per gli altri veicoli ( art. 225 comma 6.reg. ) o, in assenza, sporgendo di lato le braccia. L’ intenzione di fermarsi si comunica alzando verticalmente il braccio ( art.154 comma 2 c.s. ). Precedenze speciali Le bici hanno precedenza sugli altri veicoli se c’è un attraversamento ciclabile segnalato ( art. 40 c.s. ), caso previsto, per garantire continuità a una pista, con tratteggio sull’asfalto. Le bici devono dare sempre la precedenza, oltre ai casi ordinari, anche se sboccano su una strada ordinaria da una pista ciclabile non protetta da strisce o semaforo ( art. 145 comma 8 c.s. ).
Posted on: Thu, 31 Oct 2013 23:18:37 +0000

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