Approfondimento pensioni Prima del luglio 2010 il nostro - TopicsExpress



          

Approfondimento pensioni Prima del luglio 2010 il nostro sistema previdenziale aveva resistito per ben quindici anni a modifiche sostanziali. Le riforme precedenti risalivano al 1992 e al 1995. La prima, realizzata dal Governo Amato, aveva sostanzialmente cambiato i parametri di calcolo del sistema retributivo, facendo sì che ai fini della determinazione della pensione si prendesse in considerazione non solo l’ultima retribuzione, ma anche una media ponderata delle retribuzioni degli ultimi anni. Nel 1995 intervenne in modo più drastico il Governo Dini che modificò, non solo il sistema di calcolo introducendo il metodo contributivo fortemente più penalizzante di quello retributivo, ma anche variando le possibilità di accesso alla pensione di anzianità elevandone i requisiti. Dopodiché il Comparto Sicurezza è riuscito a rimanere escluso da tutte quelle che sono state le varie riforme previdenziali sino all’anno 2010, dove a metterci mano è stato il ministro Tremonti. Da quel momento anche il nostro comparto ogni anno ha dovuto affrontare diversi elementi di novità come ad esempio l’introduzione delle c.d. finestre mobili, la variazione dei requisiti per l’accesso alla pensione legati agli incrementi sulle speranza di vita, e da ultimo il passaggio dal 2012 di tutte le pensioni ancora determinate con il sistema di calcolo retributivo nel sistema di calcolo contributivo con la nascita del c.d. pro-rata. Il nostro sistema previdenziale, avendo resistito alle modifiche del Regolamento di Armonizzazione proposto dall’ex ministro Fornero, ha oggi caratteristiche molto differenti rispetto al sistema previdenziale generale ed inoltre può beneficiare di diverse prerogative che la “Specificità” della nostra professione ci riconosce. Tentiamo di fare un po’ di chiarezza. Innanzi tutto dobbiamo definire cosa significa: ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA È data dalla somma dei seguenti periodi qualora sussistenti: ● Servizio Effettivo (svolto nella Polizia di Stato); ● Servizio Militare; ● Periodi Ricongiunti L. 29/79 (anni ricongiunti per attività lavorativa prestata presso altri datori di lavoro); ● Riscatti; ● Aumenti Figurativi L. 284/77 e L.232/90; ● 1/5 per servizi ordinari; ● 1/2 per servizi di frontiera terrestre, aeronavigazione e imbarco per i primi due anni e un 1/3 per gli anni successivi (Dal 1997 non possono essere maturati più di 5 anni figurativi); ● Servizi svolti all’Estero (Regolamento CEE 1408/71). Tutti questi periodi sono sempre validi per il raggiungimento del diritto a percepire la pensione e sono altresì validi anche per la definizione della misura (quantificazione economica), ad eccezione degli aumenti figurativi i quali per quanto riguarda la misura sono validi solo per i periodi calcolati con il sistema retributivo. Detto ciò vediamo quando si matura il diritto a percepire la PENSIONE DI ANZIANITA’ O LA PENSIONE ANTICIPATA ● 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva; ● 53 anni e 3 mesi di età congiuntamente al massimo della base pensionabile (80%) maturata entro il 31.12.2011; ● 57 anni e 3 mesi di età congiuntamente a 35 anni di contribuzione. Le aliquote di rendimento per la formazione della base pensionabile si determinano nel seguente modo: Per il personale proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza si somma il ● 44 % per i primi 20 anni di anzianità contributiva; ● 3,6 % per ogni anno successivo sino al 31/12/1997 (art. 6 L.1543/63) per un massimo di 10 anni; ● 2 % per gli anni successivi al 01/01/1998 (art. 17 L.724/94). Per il personale NON proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza: ● 35% per i primi 15 anni di anzianità contributiva; ● 1,8% per ogni ulteriore anno successive. Conoscere il valore della base pensionabile serve non solo per individuare la data di maturazione del diritto alla pensione, ma anche per calcolare la stessa per tutti i periodi imputi al sistema di calcolo retributivo. Va evidenziato infine che il diritto all’accesso alla pensione è legato al cosiddetto: INNALZAMENTO DEI REQUISITI ANAGRAFICI La Manovra fiscale dell’estate 2010 (L. 122 del 30 luglio 2010) e successivamente la Legge n. 111 del 15 luglio 2011 hanno previsto che, a far data dal 1° gennaio 2013 e successivamente ogni 3 anni, potranno essere aumentati i requisiti di accesso alla pensione nella misura pari agli incrementi della speranza di vita accertati dall’ISTAT con riferimento ai cinque anni precedenti. Già da quest’anno, come abbiamo visto, i requisiti sono stati aumentati di tre mesi. Ora potrà verificarsi un ulteriore incremento a partire dal 1° gennaio 2016 se almeno un anno prima sarà emanato uno specifico Decreto. Stabilito quando si matura il diritto alla pensione, va invece determinato da quando vi si può accedere e ciò avviene a far data dal 1° gennaio 2011 attraverso un sistema detto a “finestre mobili” che prevedono la decorrenza della pensione un anno dopo la maturazione del diritto. Nel solo caso di chi matura il diritto alla pensione con 40 e 3 mesi di contribuzione le finestre sono invece le seguenti: ● 1 mese + 12 mesi per chi matura i requisiti entro il 2012; ● 2 mesi + 12 mesi per chi matura i requisiti entro il 2013; ● 3 mesi + 12 mesi per chi matura i requisiti dal 1 gennaio 2014 in poi. Le condizioni sin ora descritte consentono di accedere alla pensione a domanda (istanza che può essere presentata non prima di un anno dalla data di decorrenza ed almeno quattro mesi prima per avere la garanzia nella continuità tra retribuzione e pensione). Vediamo, invece, quali sono i limiti massimi di permanenza in servizio ovvero quale sia il momento in cui si matura il diritto alla (vedi colonna successiva) PENSIONE DI VECCHIAIA Accedono alla pensione di vecchiaia secondo i limiti ordinamentali tutti coloro che hanno maturato il diritto alla pensione di anzianità o alla pensione anticipata e si sono già visti decorsi i termini per l’accesso alla stessa (apertura della finestra). In tale caso la pensione di vecchiaia coincide con il raggiungimento dei limiti ordinamentali: ● 60 anni di età dall’Agente al Primo Dirigente ● 63 anni di età il Dirigente Superiore ● 65 anni di età il Dir.te Gen.le di P. S. e Dir.te Gen.le di P. S. di livello Ba. Diversamente, qualora non sia stato ancora maturato il diritto alla pensione, vanno aggiunti i 3 mesi di incremento della speranza di vita e 1 anno di finestra mobile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia. Se nel frattempo si matura il diritto alla pensione anticipata o di anzianità con relativa apertura della finestra, l’interessato sarà collocato a riposo in quella data. Individuato quando si può accedere alla pensione ora vediamo come si determinano le nostre pensioni. I metodi per calcolare la pensione sono due: retributivo e contributivo. Per la parte di pensione determinata con il metodo retributivo si prende in considerazione una percentuale dell’ultima retribuzione pari alla base pensionabile maturata sino al 1992 (quota A) e per i periodi successivi pari alla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni (quota B); tenendo conto che la percentuale di base pensionabile utilizzabile ai fini del calcolo non può mai superare tra tutte e due le quote l’80 %. Per la parte di pensione determinata con il metodo contributivo si dovrà prendere in considerazione il 33 % dello stipendio lordo (base imponibile annua) che sarà rivalutata ad un tasso legato alle dinamiche quinquennali del PIL e dell’inflazione. Questa somma finale sarà trasformata attraverso un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età (quota C). Tale coefficiente resta il medesimo sino ai 57 anni di età, dopodiché aumenta progressivamente. SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE ● Sistema Pro-Rata: sarà applicato a coloro che al 31.12.1995 hanno maturato almeno 18 anni di contribuzione; prevede il calcolo della pensione con sistema retributivo per i periodi maturati sino al 31.12.2011 e per i restanti periodi con il sistema contributivo; ● Sistema Misto: per chi ha iniziato la contribuzione prima del 31.12.95 ma ha maturato meno di 18 anni di contributi a tale data; il metodo di calcolo è quello retributivo per tutti i periodi maturati sino al 1995 e per i successivi con metodo contributivo; ● Sistema Contributivo: per chi ha iniziato la contribuzione successivamente al 1.1.96; la pensione sarà calcolata interamente con il metodo contributivo. Si noti che tutte le pensioni, per la parte maturata successivamente al 1.1.2012, sono determinate con il metodo di calcolo contributivo. Per concludere, segnaliamo due istituti che ci consentono di vedere ulteriormente incrementata la misura della nostra pensione e che sono specifici del Comparto Sicurezza. MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE (SEI SCATTI) Si tratta di una quota ulteriore rispetto a quelle viste precedentemente e si determina in modo differente a secondo del metodo di calcolo applicato: ● Per la parte calcolata con sistema retributivo vengono attribuiti 6 scatti ciascuno del 2,50% da calcolarsi sullo stipendio (parametro) e sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA). ● Per la parte in regime di sistema contributivo viene riconosciuto un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui viene calcolata la contribuzione. Il secondo istituto in esame è in vigore dal 1997, quando al personale dell’Arma dei Carabinieri venne concessa la possibilità di permanere in servizio altri due anni (c.d. ausiliaria) al raggiungimento dei limiti di età ordinamentali. Si tratta di un benefico che sino all’anno passato non era mai stato utilizzato poiché riguarda solo coloro che vengono posti in quiescenza per raggiunti limiti di età (pensione di vecchiaia) e si vedono liquidata la pensione in tutto o in parte con il sistema contributivo. Dal 1.1.2012 tutte le pensioni sono determinate almeno in parte con il metodo contributivo e pertanto questo istituto è diventato attuale e applicabile a tutto il personale. INCREMENTO DI UN IMPORTO PARI A 5 VOLTE LA BASE IMPONIBILE DELL’ULTIMO ANNO DI SERVIZIO L‘ Art. 3 D.Lgs n. 165/1997 prevede che, per il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età previsti dallordinamento di Appartenenza, ai fini del calcolo della pensione, il montante individuale dei contributi debba essere incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio. Si tratta di una sorta di “super-bonus” riconosciuto a chi accede alla pensione di vecchiaia e che comporta degli incrementi economici notevoli. § § § § § Quanto riassunto sino ad ora sono le principali disposizioni previste dal nostro sistema previdenziale, nel tentativo di fare un po’ di chiarezza in questo intricato mondo di norme e regole e per consentire a tutti un primo orientamento rispetto a cosa potrà riservare il prossimo futuro ed eventualmente effettuare scelte consapevoli. Maggiori informazioni attraverso le nostre Segreterie Regionali e Provinciali.
Posted on: Mon, 04 Nov 2013 14:36:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015