Indennità di rischio e indennità di disagio. Recente intervento - TopicsExpress



          

Indennità di rischio e indennità di disagio. Recente intervento dellARAN V. Giannotti (ilpersonale.it 15/10/2013) A seguito di sollecitazione di un comune, l’ARAN interviene, con un recente parere del 16 settembre 2013, n. 10796, ancora una volta sugli istituti dell’indennità di rischio e di disagio, spesso oggetto di accesa discussione in sede di delegazione trattante tra parte pubblica ed organizzazioni sindacali, nonostante su tali istituti la stessa ARAN sia intervenuta con molteplici pareri, a cui hanno fatto seguito spesso una giurisprudenza ondivaga da parte del giudice del lavoro. Inoltre, i pareri forniti dall’ARAN sull’argomento hanno spinto gli ispettori della Ragioneria Generale del Tesoro ad evidenziare poste di danno erariale, senza spesso considerare la giurisprudenza del lavoro sottostante, in caso di comportamento difforme da parte dei comuni. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Prima di esaminare con dovuto dettaglio le due indennità contrattuali, l’Agenzia precisa in primo luogo come non compete alla stessa formulare rilievi o fornire giudizi, sia di legittimità o di opportunità, sui contenuti dei contratti integrativi già stipulati o applicati o che siano in procinto di essere stipulati dalle amministrazioni rappresentate. Di qui la conseguenza che la corretta applicazione di tali istituti compete in via esclusiva alla dirigenza o ai responsabili degli uffici e dei servizi. Se così non fosse, precisa l’Agenzia negoziale pubblica, l’attività dell’ARAN finirebbe con il sostituirsi all’autonoma capacità di valutazione e decisione dei singoli datori di lavoro pubblici, quando il presupposto previsto dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 consiste, invece, in una forma di semplice supporto all’autonoma capacità gestionale degli Enti, quale formulazione di orientamenti per l’uniformità di applicazione dei contratti collettivi di lavoro. INDENNITÀ DI DISAGIO Per poter applicare l’indennità di disagio, precisa l’Agenzia, è necessario che si realizzino specifiche modalità e condizioni della prestazione lavorativa dissimili da quelle ordinariamente richieste alla generalità dei dipendenti. L’art. 17, comma 2, lett. e) del C.c.n.l. 1° aprile 1999 non fornisce indicazioni specifiche sulle ipotesi legittimanti la sua erogazione, sulla sua quantificazione concreta e sulle modalità di erogazione, essendo la disciplina della stessa rimessa alle autonome determinazioni contenute nel contratto decentrato integrativo. Ai soli fini utili della sua concreta quantificazione, specifica l’Agenzia, si ricorda come l’art. 41 del C.c.n.l. 22 gennaio 2004 abbia quantificato l’indennità di rischio nella misura di 30 euro mensili. Poiché il disagio, è per definizione una condizione meno gravosa del rischio, sembra razionale affermare che il valore mensile dell’indennità di disagio debba essere sicuramente inferiore a quella del rischio, ossia inferiore a 30 euro mensili. Precisato il possibile valore di tale indennità che non può essere superiore a quella del rischio, l’Agenzia, si sofferma precisando alcuni principi a cui può la stessa essere legittimamente applicata ed in particolare: Modalità temporali: quando ad esempio il personale sia chiamato per esigenze di servizio a svolgere le sue attività lavorative in modo disagiato e difforme rispetto alla generalità degli altri dipendenti. Rientra in tale ipotesi, l’orario c.d. spezzato effettuato dai dipendenti nel corso della settimana lavorativa (esempio attività prestata la mattina dalle ore 8.00 alle 11.00 e successivamente dalle 17.00 alle 20.00). Risulta evidente, spiega l’Agenzia, come tale indennità non possa cumularsi con altri istituti contrattuali che già al loro interno qualificano detta attività come disagiata, fornendo a tal riguardo i seguenti tipici esempi: Indennità di turno, prevista dall’art.22 del C.c.n.l. 14 settembre 2000; Compensi per lavoro festivo o notturno festivo, o lo straordinario, secondo quanto previsto dall’art.38 del C.c.n.l. 14 settembre 2000; Lavoro nella giornata di domenica o nella giornata di riposo settimanale, previsto dall’art.24 C.c.n.l. 14 settembre 2000; Modalità differenziata: deve, secondo l’Agenzia, trattarsi di prestazione lavorativa realmente ed oggettivamente diversa da quella della generalità degli altri dipendenti e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale (esempio l’indennità di vigilanza per gli agenti di polizia locale), in quanto queste sono già remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il citato profilo professionale. INDENNITÀ DI RISCHIO Spetta alla contrattazione decentrata integrativa individuare, ai sensi dell’art.37 del C.c.n.l. del 14 settembre 2000, le prestazioni lavorative che danno luogo alla corresponsione dell’indennità di rischio. La stessa può essere erogata solo in presenza di situazioni o prestazioni lavorative che comportino una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale, da ponderare in concreto attraverso un’attenta analisi dell’ambiente lavorativo che esponga i dipendenti a tali richiami rischi. Anche qui, precisa l’Agenzia, non può riconoscersi la citata indennità a situazioni o condizioni lavorative che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale (esempio l’indennità di vigilanza per gli agenti di polizia locale), in quanto queste sono già remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il citato profilo professionale. Sia l’indennità di rischio che quella di disagio può essere corrisposta solo nelle giornate di effettiva prestazione lavorativa, vietando la remunerazione forfettaria a prescindere dalla presenza del dipendente (per ferie, malattia ecc.). CUMULO DELLE INDENNITÀ L’Agenzia precisa infine, anche a seguito di specifici interventi del giudice del lavoro in materia, che resta in ogni caso fermo il principio generale della possibilità di cumulo dei trattamenti accessori, solo qualora questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, restando illegittima la corresponsione di più compensi accessori per una medesima fattispecie. Pertanto, conclude l’Agenzia, sarà possibile erogare sia l’indennità di rischio che quella di disagio purché le stesse siano correlate a condizioni e causali diverse. Rispetto alla posizione antecedente dell’ARAN, circa la non cumulabilità delle indennità di disagio e/o rischio con quella di vigilanza, sono intervenute su tale argomento alcune sentenze dei giudici del lavoro ed in particolare quella del Tribunale di Verona 23 marzo 2012, del Tribunale di Rimini 1° marzo 2012, n. 122, e del Tribunale di Lecco 14 dicembre 2012, n. 239, le quali hanno stabilito ad esempio la legittimità della corresponsione, al personale dell’area di vigilanza, dell’indennità di disagio o di rischio anche se gli stessi operatori percepiscano già l’indennità di vigilanza, in quanto quest’ultima rappresenta un riconoscimento economico per lo svolgimento di particolari funzioni (es. di polizia giudiziaria, ausiliare di pubblica sicurezza, polizia stradale), diverso da quelle indennità economiche previste nel C.c.n.l. sul rischio e/o disagio.
Posted on: Fri, 18 Oct 2013 16:48:20 +0000

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