Le sconvolgenti rivelazioni del boss pentito Carmine Schiavone - TopicsExpress



          

Le sconvolgenti rivelazioni del boss pentito Carmine Schiavone sullo smaltimento clandestino in vaste zone della Campania di rifiuti tossici e radioattivi e la recente diffusione dell’inchiesta condotta dalla U.S. Navy sullo stato di pericolosità dei terreni coinvolti in questi traffici e sulla relativa contaminazione delle falde acquifere, di cui mi sono occupato su questo blog in precedenti miei articoli, non possono fare a meno di farci riflettere sui veri responsabili di questa criminale ecatombe ambientale. Non mi sto riferendo soltanto alle responsabilità “materiali” dei clan che per decenni hanno prosperato con il business dei rifiuti, con la complicità e la connivenza di industriali e piccoli esponenti locali della politica. Esistono, infatti, responsabilità ben maggiori: le responsabilità di quelle alte cariche dello Stato e delle istituzioni che, pur sapendo come stavano le cose, hanno taciuto, nascondendo per anni al popolo italiano la verità, non avviando le bonifiche necessarie e occultando tutto agli occhi dell’opinione pubblica con l’imposizione del Segreto di Stato. In Italia, oltre ad essere tutti schedati, controllati e intercettati come in pochi altri paesi al mondo, siamo anche vittime di una sistematica occultazione della verità su tutte le questioni più rilevanti, con l’indiscriminata applicazione del Segreto di Stato, una abominevole pratica che è stata applicata anche in merito alle dichiarazioni di Carmine Schiavone, che, verbalizzate nel 1993, vennero secretate dal primo Governo Prodi nel 1997, rimanendo tali per sedici lunghi anni. É infatti soltanto questo mese che il vincolo del segreto è venuto meno e abbiamo finalmente potuto conoscere la tragica portata di questa vicenda. Ma che cos’è il Segreto di Stato? Si tratta di un vincolo giuridico che determina l’esclusione di una notizia dalla divulgazione, ponendo delle sanzioni verso chiunque violi a riguardo il vincolo del silenzio. Una pratica che, nonostante entri pesantemente in conflitto con i fondamentali diritti civili garantiti da tutte le costituzioni dei paesi civili (come ad esempio la libertà di informazione, il diritto alla sicurezza, alla salute e alla difesa dei cittadini), viene applicata con sempre maggiore frequenza, offendendo in tal modo la dignità e l’intelligenza di interi popoli. Il Segreto di Stato, inoltre, è uno dei pochi atti legittimi di competenza di governi o parlamenti che non possiede i requisiti di generalità e universalità propri delle leggi, e che al contrario riguarda singoli fatti e persone, che sono tipicamente ambiti di azione di altri soggetti come la magistratura e la stampa. Può consistere nel divieto di pubblicare determinate informazioni, o di prendere visione di documenti, oggetti, luoghi o persone che portino a conoscenza di informazioni riservate. E può essere deliberato in via preventiva, senza atti in corso che comportino questo tipo di rischi, ovvero a seguito di una richiesta formale a procedere da parte della magistratura, o nel corso di indagini di polizia o di inchieste giornalistiche. Tale obbligo di non divulgazione viene posto su una determinata notizia tramite una procedura avente valore di principio fondamentale costitutivo e riguardante un numero finito di informazioni la cui divulgazione potrebbe costituire limitazione di sovranità nazionale o della sicurezza di popolazioni civili e di risorse. Il segreto può riguardare fatti di natura militare, civile o politica. Secondo alcuni critici la segretezza dei documenti può ledere il diritto di cronaca dei giornalisti e il diritto d’informazione dei cittadini, così come le sanzioni per chi entra in possesso di taluni documenti e li pubblica, possono tradursi in una forma di censura che lede la libertà di stampa. Per contro i suoi sostenitori argomentano che in certi casi pubblicare alcune informazioni potrebbe causare danni di portata ben più vasta rispetto all’occultamento stesso, e che quindi il segreto di stato sia una pratica da usare con parsimonia, ma talvolta necessaria. In Italia il Codice Penale considera due livelli di segreto: segreto in senso proprio e vietata divulgazione. Mentre il segreto militare è stato regolamentato già nel 1941 dal Regio Decreto n. 1161 a firma di Vittorio Emanuele III° e Benito Mussolini, il Segreto di Stato è stato formalmente introdotto dalla legge n. 801 del 24 Ottobre 1977 (“Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del Segreto di Stato”) e successivamente perfezionato da due decreti ministeriali (il D.M. 1406/1995 n. 519 per la Difesa e il D.P.C. 1003/1999 n. 294 per i Servizi Segreti) e, infine, dalla legge n. 124 del 3 Agosto 2007 (“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”), che, ispirata da proposte di Giuseppe Cossiga, ridisciplinò radicalmente le funzioni specifiche dei singoli addetti, precisandone le responsabilità funzionali. Con tale legge vennero definite le aree di competenza del personale, stabilendo aree dove esso è autorizzato ad agire e aree dove invece non lo è, superando rilevanti incertezze che erano state fonti di polemiche nel passato. Essa ha introdotto l’articolo 270-bis del Codice di Procedura Penale. Ai sensi di tale norma (inserita in tutta fretta in seguito alla vergognosa vicenda del rapimento dell’imam Abu Omar) l’autorità giudiziaria – quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento per le Informazioni sulla Sicurezza o ai Servizi di Informazione per la Sicurezza – dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni. La legge stabilisce che il Segreto di Stato debba decadere dopo 15 anni; tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio (o dalle altre autorità competenti), ma non può mai superare i 30 anni. Sappiamo benissimo però che esistono casi, come ad esempio quello del disastro di Ustica, sui quali il segreto persiste ad oltranza, in spregio quindi non solo alle leggi stesse di questo Stato, ma anche alla sete di verità e giustizia dei parenti delle vittime. Un ulteriore giro di vite sulla repressione e l’occultamento delle verità scomode è stato dato il 16 Aprile 2008, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 Aprile, che definisce gli “interessi supremi da difendere con il Segreto di Stato”: “l’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali; la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; l’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi; la preparazione e la difesa militare dello Stato”. La Corte Costituzionale, con una sentenza dell’11 Marzo 2009 (n. 106), si è pronunciata escludendo il sindacato giurisdizionale sull’individuazione delle notizie che possano costituire Segreto di Stato, pronunzia che è stata definita “scandalosa” da molti costituzionalisti.
Posted on: Fri, 22 Nov 2013 15:31:55 +0000

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