L’arbitrato in Francia L’arbitrato ha avuto in Francia una - TopicsExpress



          

L’arbitrato in Francia L’arbitrato ha avuto in Francia una grande popolarità a partire dal XVII secolo. Nel 1673 con l’Ordonnance sur le commerce Luigi XIV istituì l’arbitrato obbligatorio in materia di società: le sentenze degli arbitri erano però sempre appellabili. Sottolineiamo tuttavia che l’idea non era originalissima: già il libro XVII delle Pandette di Giustiniano (titolo II pro socio art. 2 c. prevedeva che le quote sociali potessero essere determinate da un arbitro. Ma a parte ciò la norma luigina costituì ispirazione per il Codice commerciale francese del 1807 che venne preso a modello in tutta Europa, e dunque si ritiene di richiamare qui i precetti più rilevanti. Il titre IV Des sociétés all’art. 9 stabiliva che in ogni contratto di società fosse contenuta la clausola di sottomissione agli arbitri di tutte le controversie intervenute tra gli associati; e che anche se la clausola fosse stata omessa ciascun associato avrebbe potuto nominare il proprio arbitro, unitamente agli altri; altrimenti l’arbitro sarebbe stato nominato dal giudice per coloro che avessero rifiutato. Si prevedeva poi per il caso di morte o di lunga assenza di uno degli arbitri che gli associati ne nominassero un altro e che in caso di rifiuto vi provvedesse il giudice. Se gli arbitri fossero stati divisi nei pareri potevano nominare altri arbitri senza dover ottenere il consenso delle parti; e se essi non si accordavano ne venivano nominati altri dal giudice . Le sentenze arbitrali rese tra associati, per negozio, mercanzia, o banco, dovevano essere omologate nella Giurisdizione consolare se ve ne fosse; altrimenti nei Seggi Ordinari dei Giudici Regi, o da quelli dei Signori. Dobbiamo dire che ancora oggi in materia di arbitrato la Francia è considerata all’avanguardia nel mondo. Dal 1919 Parigi è sede della Camera di Commercio Internazionale (ICC) il cui regolamento sull’arbitrato rappresenta lo strumento più comunemente adottato in sede internazionale per la risoluzione delle controversie in tema di affari. La Francia viene poi spesso utilizzata come sede per l’arbitrato internazionale: in punto di scelta è davanti agli Stati Uniti e alla Svizzera. Le norme francesi del 2011 sull’arbitrato interno ed internazionale - che peraltro hanno codificato i principi giurisprudenziali - sono considerate dei modelli anche per gli altri stati: del resto ciò era già accaduto, come abbiamo detto, anche in età napoleonica. Elemento importante per differenziare l’arbitrato interno da quello internazionale sono gli “interessi economici”. In altre parole, se la questione economica investe più paesi, l’arbitrato ha carattere internazionale anche se tutte le parti sono cittadini francesi. Per l’arbitrato interno la convenzione arbitrale prende la forma del compromesso o della clausola arbitrale , ma ciò può non accadere a livello internazionale ove si possono utilizzare altri strumenti e dunque il legislatore non ha dato definizione sugli strumenti né sulle forme , potendo dunque proposta ed accettazione non essere scritte. La convenzione arbitrale è indipendente dal contratto a cui si riferisce e non è affetta dall’inefficacia di quest’ultimo . L’arbitro ha priorità per decidere della propria competenza qualora essa sia contestata e il giudice nazionale si deve dichiarare incompetente e deve lasciare campo all’arbitro nel decidere della sua competenza quando una controversia ad un primo sguardo rientra sotto l’egida di una convenzione di arbitrato o è sottoposta ad una procedura arbitrale pendente . Il tribunale arbitrale può fruire dell’ausilio di un giudice di sostegno (juge dappui). Per l’arbitrato internazionale l’art. 1505 prevede che sia il presidente del Tribunal de grande instance di Parigi . Interessante appare la possibilità che possa adire lo juge dappui una parte che fosse esposta ad un rischio di diniego di giustizia e ciò anche se l’arbitrato non abbia connessione con la Francia; ciò può accadere ad esempio se una parte rifiuti di nominare un arbitro e l’altra non possa adire un giudice nel suo paese di provenienza od in quello della controparte. I doveri degli arbitri sono stabiliti dagli articoli 1456-1458 C.p.c. per l’arbitrato interno e per l’arbitrato internazionale. Il tribunale arbitrale è costituito quando l’arbitro o gli arbitri accetta/ano la sua/la loro missione. Prima di accettare la sua missione, l’arbitro deve rivelare ogni circostanza che potrebbe mettere in discussione la sua indipendenza o la sua imparzialità; l’obbligo permane dopo la nomina nel senso che va sempre conservato il diritto delle parti alla ricusazione (diritto che però deve essere esperito entro un mese dalla scoperta del motivo di ricusazione a meno che non sia esercitato all’unanimità ). Le parti e gli arbitri devono agire rapidamente e con correttezza nel procedimento, nell’arbitrato interno la procedura deve osservare anche la riservatezza che invece in quello internazionale va espressamente pattuita . Spetta allarbitro di continuare la sua missione fino alla fine della stessa a meno che non sussista un legittimo impedimento o una causa di astensione o di dimissioni. In caso di controversia sulla realtà della motivazione addotta, la difficoltà è risolta dalla persona responsabile della conduzione dellarbitrato o, in mancanza, dal giudice di supporto entro il mese successivo all’impedimento o all’astensione o alle dimissioni . La convenzione di arbitrato può fissare le regole di procedura da seguire riferendosi ad un regolamento arbitrale o al Codice di rito; in mancanza di indicazioni il tribunale arbitrale rimane dunque libero di applicare alla procedura l’uno o l’altro. Qualunque sia la scelta operata il tribunale deve però rispettare l’eguaglianza tra le parti ed il principio del contraddittorio . Il tribunale arbitrale può procedere ad atti d’istruzione e all’esame di testimoni. Può anche ingiungere ad una parte di produrre elementi di prova, se necessario a pena di astreinte. Può prescrivere, ed eventualmente condizionare ad astreinte, ogni misura cautelare o provvisoria che ritenga opportuna, ad esclusione dei sequestri e delle altre misure conservative, per cui è competente il giudice ordinario. Su invito del tribunale arbitrale il Tribunal de grande instance ha il potere di ordinare ad un terzo (residente in Francia) di produrre ogni elemento di prova la cui comunicazione sarebbe necessaria a decidere della controversia. Il tribunale decide della controversia in conformità con le regole di diritto che le parti hanno scelto o, in mancanza, in conformità con quelle che ritiene appropriate (deve in ogni caso tener conto degli usi di commercio) , ovvero se le parti lo richiedono da amichevole compositore, ovvero ex aequo et bono. Il lodo è segreto, ha autorità di cosa giudicata, può essere provvisoriamente esecutivo. Il tribunale arbitrale può interpretare, correggere omissioni e errori materiali e completare il lodo. Per l’arbitrato interno vige il principio che il lodo è deliberato a maggioranza e deve comunque risultare il dissenso della minoranza. In quello internazionale, a meno che la convenzione non disponga diversamente, vale lo stesso criterio della maggioranza; tuttavia in difetto firma solo il presidente, ma dal lodo deve risultare il rifiuto degli altri arbitri di sottoscriverlo. Le parti hanno la possibilità di determinare le modalità di notifica rispettivamente del lodo pronunciato in Francia , del lodo pronunciato in Francia munito di exequatur e della decisione che decide di una domanda di riconoscimento o exequatur di un lodo pronunciato all’estero. Vi sono oggi maggiori facilitazioni per il riconoscimento e l’esecuzione in Francia di un lodo redatto in lingua straniera, visto che per richiederlo non è necessaria, almeno inizialmente, la traduzione giurata. Contro il lodo è possibile proporre ricorso per nullità alla Corte d’Appello del circondario in cui è stato emesso, entro un mese dalla notifica. Le parti di un arbitrato la cui sede è in Francia possono tuttavia rinunciare espressamente e con convenzione speciale all’impugnazione del lodo per nullità. Ma comunque possono impugnare per nullità l’ordinanza di exequatur per uno dei seguenti motivi : 1° il tribunale si è dichiarato a torto competente o incompetente; 2° il tribunale arbitrale è stato irregolarmente costituito 3° il tribunale arbitrale ha statuito senza rispettare la missione ricevuta; 4° il principio del contraddittorio non è stato rispettato; 5° il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza è contrario all’ordine pubblico. Avv. Carlo Alberto Calcagno Tutti i diritti sono riservati
Posted on: Sun, 10 Nov 2013 19:43:04 +0000

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