NO RISARCIMENTI PER COLPO DI FRUSTA, LA REALE MUTUA OBBLIGA ANCHE - TopicsExpress



          

NO RISARCIMENTI PER COLPO DI FRUSTA, LA REALE MUTUA OBBLIGA ANCHE I PROPRI MEDICI CON QUESTA LETTERA, leggete. Il CUPSIT promette battaglia! Torino, 3 luglio 2013 Oggetto: Valutazioni peritali in conformità alla Legge 27/2012 Gentile Dottoressa, egregio Dottore, a distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore della Legge 27/2012, sul versante giurisprudenziale le pronunce riconducibili all’applicazione o alla disapplicazione della stessa sono ancora limitate nel numero e non di rado di modesta portata giuridica, mentre in seno alla comunità scientifica il dibattito non si è affatto sopito, con le note posizioni di segno apertamente contrapposto assunte dalle più importanti associazioni medico legali. Si registrano le recenti iniziative avanzate da alcuni enti di categoria per la diversa formulazione del quesito al CTU, tese ad attenuare l’impatto del novum legislativo ed a tentare di riaccreditare anche per le lesioni di lieve entità il danno morale accanto al danno biologico. Iniziative, com’era ampiamente lecito attendersi, che hanno già annunciato “la risarcibilità dei danni anche in assenza di accertamenti strumentali” e “la pacifica sussistenza del danno morale”. E’ in ogni caso di tutta evidenza il momento di difficoltà nel quale si trovano attualmente i medici legali fiduciari di imprese assicurative che improntano le relazioni peritali al rispetto delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 27/2012. Negli ultimi mesi si è infatti assistito ad un crescente attacco alla loro professionalità da parte di alcune delle categorie di attori che ruotano intorno al mondo assicurativo, con pressioni esercitate con varie modalità, fino a giungere – fortunatamente per ora solo in pochissimi casi – a vere e proprie forme di intimidazione. Il Gruppo Reale Mutua è fermamente convinto che allo stato l’unica possibilità per contrastare tali inaccettabili situazioni sia quella di rendere il più possibile uniforme il praticato medico legale nell’applicazione della legge, coltivando in modo sistematico l’individuazione degli elementi oggettivi comprovanti l’esistenza della lesione e dell’eventuale conseguente menomazione e non considerando quali elementi determinanti per il risarcimento la sola diagnosi clinica espressa nell’immediatezza del fatto e/o la perdurante sintomatologia algica riferita dal periziato. La grande maggioranza del corpo fiduciario si sta attenendo alla disciplina del legislatore e alle indicazioni che il Gruppo Reale Mutua ha espresso con le due circolari a Voi inviate nel 2012, confermate nel corso dei recenti incontri sul territori con la Direzione sinistri. Auspichiamo che le zone d’ombra interpretativa, che in talune aree territoriali ancora si osservano, possano presto dissolversi, per non vanificare i positivi risultati fin qui raggiunti e per consolidare l’uniforme applicazione della più corretta criteriologia medico legale nella valutazione delle micropermanenti. Nel manifestare la massima solidarietà a chi opera con correttezza nel rispetto della legge e delle direttive inviate nel primo semestre 2012, il Gruppo Reale Mutua si dichiara fin d’ora disponibile ad assumere e sostenere le difese dei Fiduciari che dovessero essere oggetto di iniziative giudiziarie da parte di terzi a seguito di incarichi svolti per conto delle Società del Gruppo. Esprimiamo un sentito ringraziamento a Voi tutti per la continua collaborazione e per la professionalità che esprimente quotidianamente nella corretta e rigorosa applicazione del dettato legislativo. Con i migliori saluti, Direzione Sinistri di Gruppo Previdenza e Fiduciari medico legali.
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 14:40:34 +0000

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