Niente IMU nelle Zone Franche Urbane Zero IMU per gli immobili - TopicsExpress



          

Niente IMU nelle Zone Franche Urbane Zero IMU per gli immobili situati nelle zone franche urbane, posseduti e utilizzati da micro imprese e PMI per l’esercizio delle nuove attività economiche. L’esenzione nelle ZFU è riconosciuta per 4 anni a decorrere dal periodo d’imposta di accoglimento dell’istanza da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico. L’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 10 aprile 2013 dà attuazione a quanto previsto nel dl n. 179 del 128 ottobre 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012. In questo modo vengono determinate le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali stabilite in favore di micro imprese e PMI localizzate all’interno delle zone franche urbane individuate dalle delibere del Cipe nonché presenti nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Per la verità l’esenzione dei tributi per le zone franche urbane era inizialmente prevista per la sola Ici. L’articolo 3 del già citato dl 179/2012 ha esteso il privilegio anche in riferimento all’Imu. Tuttavia tale norma prevedeva l’esenzione a partire dall’anno 2008 e fino al 2012 per i soli immobili siti nelle zone franche urbane e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche da mirco imprese e Pmi. La disposizione dello scorso 10 aprile concede, di fatto, un’ulteriore proroga della durata di 4 anni a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stata accolta l’istanza presentata al Ministero dello Sviluppo Economico. A breve, infatti, il ministero dovrà presentare un bando per dare avvio alla procedura di concessione dell’agevolazione fiscale. E’ importante sottolineare che l’esenzione può essere riconosciuta esclusivamente per gli immobili situati nelle ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio della propria attività alle imprese di micro e piccole dimensioni già costituite alla data di presentazione dell’istanza, che svolgono attività propria (ovvero che hanno un ufficio o un locale destinato ad attività, anche amministrativa) all’interno della Zfu, che si trovano in pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Le ZFU in Calabria sono state individuate nei comuni di : Rossano, Corigliano, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia Per sbloccare le agevolazioni – previste dal Decreto Sviluppo bis (Dl 179/2012, articolo 37) – è necessaria solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, firmato lo scorso 10 aprile ma solo ora in via di pubblicazione. Il provvedimento riserva 303 milioni di euro per questi interventi (individuati nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”), integrabili con risorse messe a disposizione dalle Regioni interessate. Le agevolazioni sono concesse alle imprese a titolo di “de minimis” (leggi cosa sono): l’impresa può beneficiarne fino a un limite massimo di 200mila euro (oppure 100mila per quelle attive nel trasporto su strada) che tiene conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute sempre a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Esenzioni Imposte sui redditi (IRPEF, IRES): l’esenzione riguarda solo il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU, fino a un tetto massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta. E’ pari al 100% per i primi cinque periodi di imposta, poi scende al 60% per i periodi di imposta dal sesto al decimo, al 40% per 11esimo e 12esimo, al 20% per i periodi di imposta 13esimo e 14esimo. Ai fini della determinazione del reddito non rilevano plusvalenze e minuvalenze (articoli 54, 86 e 101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi), e le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR. Il limite di 100mila euro è maggiorato di 5mila euro per ogni nuovi dipendente residente nella ZFU. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP): esenzione valida per cinque periodi di imposta a partire da quello di accoglimento della domanda, sul valore della produzione netta nel limite di 300mila euro (articolo 1, comma 341, lettera b, legge 296/2006), non rilevano plusvalenze e minusvalenze. Imposta municipale propria (IMU): l’esenzione vale per gli immobili situati nella ZFU, utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa, e vale per quattro anni a partire da quello della domanda. Contributi su retribuzioni da lavoro dipendente: l’esonero vale per i contratti a tempo indeterminato o a termine di durata non inferiore a un anno, a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU. E’ pari al 100% per i primi cinque anni, scende al 60% per gli anni dal sesto al decimo, al 40% per gli anni 11esimo e 12esimo, al 20% per 13esimo e 14esimo. Meno di 10 addetti e fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro per microimprese; meno di 50 addeti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro per piccole imprese (allegato 1 al Regolamento 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e decreto del ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005). Le aziende beneficiarie devono essere già costituite alla data di presentazione dell’istanza e iscritte al Registro Imprese, svolgono attività all’interno della ZFU, si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Regole specifiche Nuovi minimi (contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, leggi qui la Guida al nuovo regime dei minimi) devono aver optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 244/2007. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge 388/2000 possono accedere alle agevolazioni solo comunicando all’Agenzia delle Entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001. Le imprese che svolgono attività non sedentaria devono avere almeno un ufficio o locale destinato all’attività all’interno della ZFU, e in più soddisfare almeno una di queste due condizioni: Presso l’ufficio o locale nella ZFU deve essere impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore. Almeno il 25% del proprio volume di affari deve arrivare da operazioni effettuate all’interno della ZFU. per informazioni vieni presso gli uffici di Federimprese Calabria - zona industriale S. Irene- Rossano e/o chiama il seguente numero 3294152888
Posted on: Fri, 19 Jul 2013 07:01:25 +0000

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