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Pantano Nuovo controllo telematico bancario dei movimenti di capitali con l’estero e riduzione degli adempimenti del cd. “monitoraggio fiscale” (Quadro RW) Premessa Il Senato ha approvato, in prima lettura e col consenso di tutte le formazioni politiche, la “legge Europea 2013” (la cd. “Comunitaria”) ove, tra tante altre disposizioni, accoglie un elaborato del Governo che prevede un allentamento (imposto dalla Commissione Europea) degli adempimenti e sanzioni connessi al Quadro RW ed ha aggiunto un’ulteriore forma di controllo “preventivo” sui capitali: la comunicazione telematica da parte delle banche ed altri istituti finanziari dei singoli movimenti di capitali con l’estero effettuati dai residenti italiani (Art. 9). Si attente ora la scontata approvazione in via definitiva da parte della Camera dei Deputati. Introduzione L’Italia ha previsto nel 1989 un sistema di controllo -per mezzo dell’autodenuncia da parte del contribuente- dei capitali che gli italiani avrebbero potuto spostare all’estero (in virtù della liberalizzazione dei movimenti di capitali) affinchè fossero pagate dai residenti fiscali le imposte anche sui redditi che quei capitali avessero prodotto all’estero (in virtù del “worldwide principle”). Tale controllo è comunemente denominato “monitoraggio fiscale” e si estrinseca nella compilazione di un allegato alla dichiarazione dei redditi denominato “Quadro RW”, nel cui interno devono essere comunicate tutti i movimenti verso l’estero, dall’estero ed estero su estero (i “flussi”) ma anche la situazione degli investimenti alla data del 31 dicembre di ogni anno (le “consistenze”). L’irregolare compilazione e comunicazione di tale modello comporta misure draconiane: sanzioni fino al 50% (si, metà dell’importo detenuto) oltre alla confisca per l’equivalente del valore sui beni “rimasti” in Italia e quindi passibili di restrizione nella loro disponibilità e titolarità. Antefatto. L’Europa lo vuole Nell’autunno 2011 la Commissione Europea chiese al Governo italiano: a) le ragioni imperative di interesse generale che giustifichino la compilazione del modulo RW ai fini del monitoraggio fiscale, in presenza di strumenti meno onerosi per il contribuente, quali, ad esempio, lo scambio di informazioni tra Paesi Ue, e ciò a prescindere dalla sottrazione o meno di materia imponibile ai fini delle imposte sul reddito in Italia; b) chiarimenti sul particolare regime sanzionatorio di cui all’Art. 5 del DL 167/1990 (le sanzioni relative alle consistenze arrivano al 50% oltre la confisca di beni di corrispondente valore), con l’aggiunta del tema che il predetto impianto sanzionatorio potrebbe risultare discriminatorio rispetto alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi dichiarativi relativi a redditi derivanti da attività e investimenti effettuati esclusivamente in Italia. Il Governo italiano osservò: 1° – che la competenza normativa sul punto è riservata al Legislatore nazionale, in quanto la materia non è stata oggetto di armonizzazione, quindi riservata al Paese membro; 2° – inoltre che, in relazione al monitoraggio fiscale, un regime sanzionatorio più gravoso dovrebbe essere autorizzato dai diversi presupposti posseduti da queste norme rispetto a quelle riguardanti le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di imposte. La Commissione Europea non si reputò soddisfatta delle posizioni del Governo italiano e, ad inizio di quest’anno, fece sapere che gli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale potrebbe considerali “non proporzionati”, con particolare riferimento alle sanzioni previste in caso di omissione o errore nella compilazione del modulo RW. Ad esito del tutto, l’Europa ha “invitato” l’Italia a semplificare la compilazione del “Quadro RW” mitigare le sanzioni, ritenute sproporzionate pena la procedura d’infrazione ai trattati. Qualche malizioso ha evidenziato che il ricchissimo mondo del private italiano desta l’appetito dei potentati finanziari situati oltre le Alpi ed allora ciò spiegherebbe la preoccupazione della sproporzionalità degli adempimenti e delle sanzioni, che in realtà frenano la libera circolazione dei capitali, da parte della Commissione Europea. Il provvedimento (approvato al Senato) Il testo del provvedimento, che verte sul monitoraggio fiscale e la riorganizzazione della lotta all’evasione dei redditi finanziari connessa ai capitali esportati, lo puoi trovare QUI. Pedinamento dei flussi da o verso l’estero: nuova comunicazione telematica imposta alle banche Se fino ad ora i trasferimenti da o verso l’estero di fondi di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate venivano “solamente” registrati dalle banche nella loro contabilità, a provvedimento approvato in via definitiva anche da parte della Camera dei Deputati, gli intermediari finanziari (banche, sim, sgr e sicav ma anche fiduciarie, agenti di cambio, cambiavalute, esercenti il microcredito, finanziarie e confidi, ecc,) saranno tenuti a comunicare per via telematica ogni operazione con l’estero di ammontare superiore a 15.000 euro[1], anche mediante una o più operazioni frazionate. Sanzioni veramente salate per questi istituti finanziari che omettano delazione obbligatoria: dal 20 al 25% degli importi non segnalati. Scomparsa dei controlli sui movimenti estero su estero Se i trasferimenti effettuati con l’estero saranno effettuati dalle banche ed altri istituti di tipo finanziario allora non avrà più ragion d’essere l’obbligo imposto al contribuente di segnalare i flussi da e per l’estero, ed anche quelli estero su estero. Ciò comporterà la automatica scomparsa del monitoraggio dei trasferimenti estero su estero in quanto gli intermediari finanziari nazionali, diversamente dal contribuente interessato, non conoscono -nè possono comunicare- i movimenti che avvengono oltre confine. E se non è più il contribuente a dover segnalare i flussi dall’estero, per l’estero o estero su estero, viene meno anche l’obbligo delle sezioni I° e III° del Quadro RW che appunto accolgono i movimenti dei fondi od altri valori d’investimento (i “flussi”) e dai quali possono scaturire le temibilissime e sproporzionate sanzioni in caso di irregolarità contestata. Il Quadro RW rinasce Il monitoraggio fiscale continua ad essere obbligatorio per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ma saranno sensibilmente attenuate (dal 10-50% al 3-15%[2]) le esagerate sanzioni in caso di mancata segnalazione dell’entità degli investimenti all’estero (o di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia) alla data del 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di (scontata) approvazione definitiva del provvedimento, verrà delegata l’Agenzia delle entrate a procedere nel restyling del quadro RW, che interesserà non solo gli intestatari dei fondi ma anche i beneficiari effettivi, così come questi ultimi intesi dalla normativa antiriciclaggio. Cresce il numero degli obbligati alla compilazione del Quadro RW: il “titolare effettivo” Oltre ai possessori ufficiali degli investimenti detenuti all’estero, l’Art. 4 del provvedimento in attesa dell’approvazione definitiva prevede che siano tenuti alla compilazione anche i soggetti che possono essere considerati “titolari effettivi”[3]. Secondo l’attuale configurazione legislativa, quindi, il Quadro RW dovrà essere compilato anche nei casi in cui le attività e gli investimenti esteri, anche se formalmente intestati a entità giuridiche (società, fondazioni, o trust), siano di pertinenza nella misura di almeno il 25% di persone fisiche o altri soggetti residenti in Italia (od i futuri beneficiari se già determinati in caso di trust) tenuti agli obblighi dichiarativi previsti dal “riformato” articolo 4. Il provvedimento, che vuole colpire il comportamento di chi vuole celarsi attraverso la legittima detenzione di partecipazioni “a catena”, provocherà un aumento esponenziale della platea degli obbligati, molti dei quali già “trasparenti”, poiché presenti nelle banche dati del fisco. Controlli. È previsto che il controllo “per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero” venga svolta dall’“unità speciale” per il contrasto dell’evasione ed elusione internazionale istituita dall’Agenzia delle entrate col D.L. 78/2009 e dai reparti speciali della G. di f. . Tra i poteri quello di chiedere ai soggetti tenuti alle predette comunicazioni ma anche agli altri “agenti antiriciclaggio” (professionisti, revisori legali, agenzie d’affari e di recupero crediti, esercenti di giochi e scommesse) su operazioni finanziarie con l’estero ed i beneficiari effettivi. Sanatoria implicita al provvedimento Il taglio degli obblighi e penalità relative alla compilazione del Quadro RW porta un’inevitabile sanatoria (o condono gratuito?) sulle infrazioni commesse nel passato ma anche quelle attuali. Ciò in quanto, per via del principio del “favor rei” stabilito dal sistema sanzionatorio per le violazioni tributarie (Art. 3, comma 2, D.Lgs. 472/1997), “nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. In termini pratici, con l’eliminazione delle sezioni I e III riguardanti i “flussi” non potranno essere assoggettati a sanzioni coloro che, in passato, non hanno compilato tali sezioni o le hanno compilate in maniera infedele. Possibile applicare anche le sanzioni più favorevoli (dal 3% al 15% in luogo di quelle dal 10% al 50%, con confisca) per le irregolarità sulla sezione II sulla base del principio per il quale si applica la penalità più favorevole quando nel tempo la sanzione viene diversamente disciplinata. [1] L’attuale soglia oltre la quale scatta l’obbligo di segnalare i movimenti transfrontalieri è di 10.000 euro. [2] Dal 6 al 30% in caso di mancata segnalazione di fondi ed investimenti detenuti in paesi classificati come “paradisi fiscali” (Svizzera, Montecarlo, Liectenstein, San Marino, Dubai, Singapore, Hong Kong, ecc.). [3] attingendo alla definizione data dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), il beneficiario effettivo è “la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto”.
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 15:56:19 +0000

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