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Per una trattazione il più possibile riassuntiva (quindi senza approfondire gli aspetti più tecnici che dovranno comunque essere affidati ad un ESPERTO Dottore Commercialista) bisogna innanzitutto definire le differenze esistenti tra Commercio elettronico diretto ed indiretto; nello specifico anche il Legislatore ha individuato una precisa distinzione tra quella che è l’attività di commercio elettronico vero e proprio (diretto) e la semplice vendita a distanza tramite internet (indiretto). Infatti l’attività di vendita o promozione dei propri beni o servizi via internet non rappresenta di per sé una forma di commercio elettronico in senso stretto: il “commercio elettronico diretto” riguarda la vendita di beni virtuali o di servizi prestati per il tramite di mezzi elettronici, mentre il “commercio elettronico indiretto”, consiste nelle tradizionali attività di compravendita che si servono di internet esclusivamente come mezzo per offrire i propri prodotti, come una vera e propria vendita per corrispondenza. Per fornire un esempio pratico, un servizio che non può essere reso in altro modo se non tramite il canale elettronico, e che quindi rientra appieno nella definizione di commercio elettronico diretto, è il servizio di hosting di un sito web, o lo stesso servizio di “spazio virtuale” o di “negozio online” che alcuni siti di aste online offrono. Come è ovvio, quindi, i venditori occasionali sono soggetti ad adempimenti formali estremamente ridotti, mentre soltanto i venditori professionali sono soggetti a determinati obblighi ed adempimenti. In particolare, un soggetto che regolarmente ed in via continuativa intenda vendere determinati beni o prestare particolari servizi è soggetto a determinati obblighi formali, di seguito esaminati step by step. 1. Adempimenti Agenzia Entrate 1.1. Modello Inizio Attività Per avviare un’attività di e-commerce è necessario procedere all’apertura della posizione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante modello AA7/AA9 entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, tramite invio telematico Entratel da parte di soggetti abilitati o mediante Comunicazione Unica (ComUnica). Il modello AA7/AA9 contiene lo specifico riquadro «ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO» da compilare per il soggetto che esercita attività di commercio elettronico. All’interno dello stesso, vanno riportati i seguenti dati: A. Indirizzo del sito Web Se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell’ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, è necessario indicare l’indirizzo del sito Web. Barrare la casella “PROPRIO” nel caso in cui si sia titolari di un sito Web autonomo. Barrare la casella “OSPITANTE” nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi. B. Internet Service Provider Indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet. L’ulteriore casella “Cessazione attività di Commercio Elettronico” dovrà essere selezionata quando il contribuente cesserà l’attività di e-commerce continuando comunque ad esercitare attività rilevati ai fini IVA. 2.1.2. Archivio VIES L’art. 35 D.P.R. n. 633/72, prevede un’ulteriore adempimento per i soggetti passivi IVA che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni e di servizi in ambito comunitario, i quali devono essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle Entrate a porre in essere tali operazioni. L’autorizzazione si concretizza con l’inserimento del soggetto autorizzato nell’archivio VIES. VIES è un archivio informatico – consultabile tramite internet – che consente di verificare se il soggetto, identificato da un numero di partita IVA rilasciato dall’Italia o da uno Stato Comunitario, è abilitato ad effettuare operazioni intracomunitarie. Per i soggetti che iniziano l’attività – e che sono quindi tenuti alla presentazione dei modelli di inizio attività individuati con i codici AA7 o AA9 (imprese individuali o lavoratori autonomi) – è sufficiente indicare nel quadro I “operazioni intracomunitarie” l’ammontare presunto di tali operazioni. Per i soggetti già in possesso di partita IVA, la dichiarazione/richiesta va redatta in carta libera e presentata a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’istante stesso. L’autorizzazione si intende accordata decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, slavo che entro i 30 giorni venga emanato da parte dell’Agenzia un provvedimento di diniego dell’autorizzazione. Durante i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda non si possono porre in essere operazioni intracomunitarie. L’Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti entro sei mesi dalla ricezione della domanda, e successivamente all’autorizzazione, effettua verifiche periodiche. L’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento. 2. Adempimenti Registro imprese E’ necessario provvedere all’apertura della posizione presso il Registro Imprese mediante Comunicazione Unica (ComUnica) con Modello I1 (imprese individuali) o S2 (società) - entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Solo successivamente alla presentazione del Mod. Com6Bis (si veda capitolo 2, paragrafo 2.4.) si procede con l’attivazione della posizione mediante presentazione del Mod. I2 (impresa individuale) o S5 (società). Al momento dell’iscrizione è consigliabile valutare la possibilità di iscrivere l’impresa individuale con qualifica di “piccolo imprenditore” al fine di poter usufruire della riduzione sul diritto annuale di iscrizione alla CCIAA di competenza. (*1) *1. L’art. 2083 del Codice Civile definisce “piccolo imprenditore” colui che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 08:58:15 +0000

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