Precisazioni sulle certificazioni mediche. A tutte le ASD e SSD - TopicsExpress



          

Precisazioni sulle certificazioni mediche. A tutte le ASD e SSD Affiliate Certificazione medica per l’attività sportiva dilettantistica: Ulteriori precisazioni Come già comunicato il “decreto del fare” ha modificato il “decreto Balduzzi” riportando, nella sostanza, la situazione dei certificati medici a quella antecedente lemanazione del decreto, ricordiamo il testo: “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e SSN di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, viene abrogato lobbligo di certificazione per lattività ludico motoria e amatoriale previsto dallart.7, comma 11, del DL 158 del 2012, e dal conseguente Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, GU n.169 del 20-07-2013. Rimane lobbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per lattività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come lECG. In seguito con nota dell 11 Settembre 2013 il Ministero della Salute ha chiarito che la soppressione dellobbligo di certificazione per lattività ludico motoria ha comportato anche la soppressione delle relative disposizioni recate dal decreto 24 aprile 2013 contenute allart.2 quindi eliminando la stessa definizione di “attività ludico motoria”. Rimane invece in vigore lart. 3 che riguarda la definizione di attività sportiva non agonistica e la relativa certificazione ad eccezione del comma 3 del medesimo articolo, che prevedeva lobbligo delleffettuazione dellelettrocardiogramma a riposo. Si rammenta che si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982. Quindi tutti i tesserati presso le ASD o SSD non agonisti indipendentemente dal tipo di attività praticata dovranno produrre il certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta così come avveniva nelle passate stagioni sportive
Posted on: Fri, 25 Oct 2013 06:15:35 +0000

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