Via libera alle richieste del bonus per l’assunzione di giovani - TopicsExpress



          

Via libera alle richieste del bonus per l’assunzione di giovani svantaggiati, tra 18 e 29 anni, introdotto dal Dl 76/2013: dalle ore 15 di domani, 1° ottobre, i datori potranno inviare tramite il sito Inps (inps.it) le domande preliminari di ammissione al beneficio. A completare il quadro dell’incentivo, è stata la ripartizione dei fondi, avvenuta con il decreto di riprogrammazione delle risorse. Per queste assunzioni sono previsti fino al 2016 794 milioni di euro, 148 dei quali a disposizione per il 2013. L’obiettivo nel complesso è l’assunzione a tempo indeterminato di 100.000 giovani. Per il 2013 ci sono fondi per poco meno di 20.000 assunzioni. Il primo ottobre alle 15, spiega una circolare Inps, sarà accessibile sul sito dell’Istituto il ”modulo telematico per inoltrare le domande preliminari di ammissione al beneficio dell’incentivo sperimentale per promuovere l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d’età”.Il bonus corrisponde a un terzo dello stipendio mensile lordo imponibile ai fini previdenziali, con un tetto di 650 euro al mese, per 18 mesi al massimo (che scendono a 12 in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato). Per quanto riguarda la prenotazione della domanda,, il datore di lavoro inoltra il modulo di istanza 76-2013-prenotazione, nell’applicazione “DiResCo” sul sito Inps, all’interno dei servizi online. Già il giorno successivo al ricevimento della domanda, l’Inps dovrebbe comunicare al datore se ci sono i fondi e li prenota a suo nome. Il datore, nei 7 giorni lavorativi successivi, se non l’ha già fatto, assume o stabilizza il lavoratore. Ha poi 14 giorni lavorativi, dalla comunicazione di prenotazione positiva dell’istituto, per comunicare, tramite “DiResCo”, la sottoscrizione del contratto di lavoro. Il datore deve essere in regola con gli obblighi contributivi, osservare le norme che tutelano le condizioni di lavoro; rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali, e quelli regionali, territoriali o aziendali; applicare i principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012 (come il rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione e l’assenza di sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale); rispettare le condizioni del regolamento Cee 800/2008. Le nuove assunzioni/trasformazioni devono realizzare un incremento occupazionale netto calcolato in base alla differenza tra il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti e il livello occupazionale medio del primo e del secondo anno successivo all’assunzione. L’incremento deve essere mantenuto per ogni mese di fruizione del bonus. Il numero di dipendenti si calcola in unità di lavoro annuo (Ula). Eventuali dubbi sul calcolo potranno essere segnalati all’Inps.Il datore di lavoro autorizzato espone nell’Uniemens, le quote mensile dell’incentivo da conguagliare: nell’elemento “tipo incentivo” inserisce il valore “DL76” nel “codice ente” indica “HOO” (Stato); nell’elemento “importo corrente incentivo” inserisce l’importo del bonus relativo al mese corrente messo a conguaglio; nell’”importo arretrato incentivo” indica il valore del bonus spettante per il periodo pregresso. L’Inps verificherà mensilmente se per la matricola e il lavoratore sia stato ammesso l’incentivo, senza assegnare alla posizione uno specifico codice autorizzazione come avviene invece per gli altri sgravi contributivi allassunzione.
Posted on: Wed, 13 Nov 2013 12:40:56 +0000

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