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vi preghiamo di divulgare al massimo 2 firme ora* nel Vostro comune di residenza per proseguire sulla strada per più democrazia stopper dire No col referendum alla legge truffa sulla partecipa­zione voluta dalla SVP! Col referendum senza quorum* evitiamo di rimanere intrappolati. * Il Parlamento Italiano nel 2001 ha pre­visto questo strumento di controllo affinché non possano diventare legge norme che stabiliscono le regole della democrazia che non siano condivise da una maggioranza dei cittadini. per portare nuova­mente in Consiglio con l’iniziativa popolare la legge migliore per la democrazia diretta. Dopo le elezioni provinciali del 2013 nuove maggio­ranze e nuovi politici tratteranno la proposta popolare con più rispetto. Per la prima volta in Alto Adige i cittadini, se vogliono, potranno decidere col voto referendario se una legge varata dal Consiglio provinciale debba entrare in vigore o meno. Ancora una volta cercheremo di convincere il Consiglio provinciale che una maggioranza dei cittadini si aspetta che diventi legge la LORO proposta sulla democrazia diretta (dopo che la SVP ha impedito che i cittadini decidano loro stessi su questa proposta*). * nel 2009 con il quorum del 40% e poi con una modifica della legge con la quale può essere respinta come inammissibile una proposta di legge popolare sulle regole della democrazia. No alla legge SVP, perché Si alla proposta di legge dei cittadini, non prevede proprio questo strumento centrale della democrazia diretta: il diritto dei cittadini di respingere una legge prima che entri in vigore attraverso un voto referendario. che prevede e rende praticabile i due diritti fonda­men­tali della democrazia diretta: il referendum e l’inizia­tiva popolare, un diritto di controllo efficace dei cittadini sui politici e il diritto dei cittadini di portare le proprie proposte al voto referendario. prevede un numero di firme pressoché irragiungibile e addirittura una doppia soglia per acquisire il diritto al voto referendario (8.000 + 26.000 firme). Art. 10.2 e 13.4 con soglie accessibili, che si basano su valori ben sperimentati e che non chiedono più consenso di quanto non abbia bisogno un qualsiasi cittadino per essere eletto come consigliere e poter far votare in Consiglio una propria proposta di legge. decide la maggioranza di governo il periodo nel quale, entro brevissimo tempo, di debbano raccogliere le firme (26.000 firme p.e. in dicembre o in agosto.) con la quale sono i promotori a decidere il periodo in cui raccogliere le firme. una commissione decide se la modifica di una proposta popolare da parte della maggioranza governativa rende superflua una votazione referendaria. Art. 13.3 secono la quale, una volta ricevuto dai cittadini il consenso stabilito per passare al voto referendario, sono i promotori a decidere, davanti ad una proposta di modifica alla propria, se il voto ref. può venir meno. con una controproposta la maggioranza governativa può impedire che una delle due proposte ottenga più voti di quanti sono quelli che respingerebbero entrambe: i voti a favore, infatti, così si distribuirebbero sulle due proposte. Art. 16.2. con la quale si può preferire, rispetto allo status quo, sia la proposta originaria che quella alternativa; sulla stessa scheda vi sarà la possibilità di decidere quale delle due debba entrare in vigore, se entrambe siano state accettate a maggioranza . la maggioranza di una rappresentanza etnica nel Consiglio può impedire una votazione referendaria chiedendo il voto separato dei gruppi etnici in Consiglio. Art. 13.9a con la quale le proposte, dichierate etnicamente sensibili, sono deliberate solo se sono accettate anche da una maggioranza all’interno del gruppo etnico interessato. la Giunta provinciale potrà anche in futuro, come ha già fatto in occasione del referendum 2009, manipolare l’informazione istitutio­nale (opuscolo referendario), visto che questa compete ad un ufficio che sottostà ad essa. Art. 19.1 con la quale una redazione indipendente cura il contenuto del opuscolo referendario e ne è responsabile. il referendum propositivo è escluso sulle leggi più importanti: quelle che riguardano l’esercizio dei diritti politici nonché le leggi con le quali vengono stabiliti gli stipendi dei politici e le tasse. Art. 13.9b e Art. 6. 2ab con la quale si potrà votare su tutto ciò che può essere deciso dai rappresentanti politici. non possono essere svolte votazioni referen­darie su delibere della Giunta solo in quei comuni che sono effettivamente interessate dalla decisione. con la quale il voto referendario può essere effettuato anche solo in quei comuni che sono direttamente interessati dalla delibera della Giunta. * entro il 13 settembre 2013 2 firme ora* nel Vostro comune di residenza per proseguire sulla strada per più democrazia stopper dire No col referendum alla legge truffa sulla partecipa­zione voluta dalla SVP! Col referendum senza quorum* evitiamo di rimanere intrappolati. * Il Parlamento Italiano nel 2001 ha pre­visto questo strumento di controllo affinché non possano diventare legge norme che stabiliscono le regole della democrazia che non siano condivise da una maggioranza dei cittadini. per portare nuova­mente in Consiglio con l’iniziativa popolare la legge migliore per la democrazia diretta. Dopo le elezioni provinciali del 2013 nuove maggio­ranze e nuovi politici tratteranno la proposta popolare con più rispetto. Per la prima volta in Alto Adige i cittadini, se vogliono, potranno decidere col voto referendario se una legge varata dal Consiglio provinciale debba entrare in vigore o meno. Ancora una volta cercheremo di convincere il Consiglio provinciale che una maggioranza dei cittadini si aspetta che diventi legge la LORO proposta sulla democrazia diretta (dopo che la SVP ha impedito che i cittadini decidano loro stessi su questa proposta*). * nel 2009 con il quorum del 40% e poi con una modifica della legge con la quale può essere respinta come inammissibile una proposta di legge popolare sulle regole della democrazia. No alla legge SVP, perché Si alla proposta di legge dei cittadini, non prevede proprio questo strumento centrale della democrazia diretta: il diritto dei cittadini di respingere una legge prima che entri in vigore attraverso un voto referendario. che prevede e rende praticabile i due diritti fonda­men­tali della democrazia diretta: il referendum e l’inizia­tiva popolare, un diritto di controllo efficace dei cittadini sui politici e il diritto dei cittadini di portare le proprie proposte al voto referendario. prevede un numero di firme pressoché irragiungibile e addirittura una doppia soglia per acquisire il diritto al voto referendario (8.000 + 26.000 firme). Art. 10.2 e 13.4 con soglie accessibili, che si basano su valori ben sperimentati e che non chiedono più consenso di quanto non abbia bisogno un qualsiasi cittadino per essere eletto come consigliere e poter far votare in Consiglio una propria proposta di legge. decide la maggioranza di governo il periodo nel quale, entro brevissimo tempo, di debbano raccogliere le firme (26.000 firme p.e. in dicembre o in agosto.) con la quale sono i promotori a decidere il periodo in cui raccogliere le firme. una commissione decide se la modifica di una proposta popolare da parte della maggioranza governativa rende superflua una votazione referendaria. Art. 13.3 secono la quale, una volta ricevuto dai cittadini il consenso stabilito per passare al voto referendario, sono i promotori a decidere, davanti ad una proposta di modifica alla propria, se il voto ref. può venir meno. con una controproposta la maggioranza governativa può impedire che una delle due proposte ottenga più voti di quanti sono quelli che respingerebbero entrambe: i voti a favore, infatti, così si distribuirebbero sulle due proposte. Art. 16.2. con la quale si può preferire, rispetto allo status quo, sia la proposta originaria che quella alternativa; sulla stessa scheda vi sarà la possibilità di decidere quale delle due debba entrare in vigore, se entrambe siano state accettate a maggioranza . la maggioranza di una rappresentanza etnica nel Consiglio può impedire una votazione referendaria chiedendo il voto separato dei gruppi etnici in Consiglio. Art. 13.9a con la quale le proposte, dichierate etnicamente sensibili, sono deliberate solo se sono accettate anche da una maggioranza all’interno del gruppo etnico interessato. la Giunta provinciale potrà anche in futuro, come ha già fatto in occasione del referendum 2009, manipolare l’informazione istitutio­nale (opuscolo referendario), visto che questa compete ad un ufficio che sottostà ad essa. Art. 19.1 con la quale una redazione indipendente cura il contenuto del opuscolo referendario e ne è responsabile. il referendum propositivo è escluso sulle leggi più importanti: quelle che riguardano l’esercizio dei diritti politici nonché le leggi con le quali vengono stabiliti gli stipendi dei politici e le tasse. Art. 13.9b e Art. 6. 2ab con la quale si potrà votare su tutto ciò che può essere deciso dai rappresentanti politici. non possono essere svolte votazioni referen­darie su delibere della Giunta solo in quei comuni che sono effettivamente interessate dalla decisione. con la quale il voto referendario può essere effettuato anche solo in quei comuni che sono direttamente interessati dalla delibera della Giunta.
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 19:19:31 +0000

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