BIBBIA: Spettacoli all’aperto – Montaggio Palchi – Torri - TopicsExpress



          

BIBBIA: Spettacoli all’aperto – Montaggio Palchi – Torri Layer – Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 12 ottobre 2012 di C. Di Lucia Per il montaggio di un palco per una manifestazione di pubblico spettacolo si applicano le disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili e quindi si ha l’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza e della redazione del PSC, poiché tali lavori possono essere assimilati alla realizzazione di opere fisse e temporanee. Essi non devono essere invece assimilati a ponteggi fissi con tutte le autorizzazioni connesse e relative. Relativamente l’idoneità delle opere provvisionali, la loro stabilità e resistenza, bisogna fare riferimento all’art. 112 del D. Lgs. n. 81/2008: Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro, e con riferimento inoltre al montaggio e smontaggio delle stesse opere provvisionali il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 123 ha stabilito che: Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Per quanto riguarda la necessità di un progetto e di un calcolo strutturale per tali tipi di opere si può fare riferimento all’art. 33 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008: I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; disegno esecutivo. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1″. Quindi, in considerazione della loro complessità e del numero di persone e dei carichi e sovraccarichi che devono sostenere nonché in rapporto alle loro dimensioni che per questi tipi di spettacoli non sono certamente irrilevanti, devono essere corredate preventivamente da un progetto, a firma di un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione, comprendente il calcolo di resistenza e di stabilità delle strutture stesse, completo di disegno e di uno schema da tenere sul posto per essere eventualmente esibiti all’organo di vigilanza e le operazioni di allestimento inoltre devono essere eseguite sotto la stretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Tali obblighi sono ovviamente a carico dell’impresa che provvede ad allestire i palchi la quale, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, deve cooperare e coordinarsi con eventuali imprese subappaltatrici di cui dovesse servirsi e, trattandosi inoltre di un cantiere temporaneo o mobile, le operazioni di allestimento sono oggetto del piano di sicurezza e di coordinamento nonché del controllo e della vigilanza da parte del coordinatore per la sicurezza, se esistente, ed in mancanza del committente dei lavori. riferimenti: TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Articolo 88 - Campo di applicazione 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile; g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X; g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X. Articolo 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X. b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice; g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV; i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Richiami all’Allegato X: - Art. 88, co. 2, lett. g-bis) e g-ter) - Art. 89, co. 1, lett. a)
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 09:49:45 +0000

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