Chiarimenti della S.C. sulle cartelle Cassazione Tributaria, - TopicsExpress



          

Chiarimenti della S.C. sulle cartelle Cassazione Tributaria, ordinanza del 3 dicembre 2013 La mancata indicazione del responsabile del procedimento è causa di nullità della cartella esattoriale unicamente quando si tratta di ruoli consegnati all’esattore dopo il 1° giugno del 2008. Non solo. L’atto di riscossione emesso in seguito a liquidazione automatica può non essere specificamente motivato se l’importo preteso è inferiore alle imposte dichiarate, ma non versate. La sentenza. Sono i principi di diritto riaffermati dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile - T, con l’ordinanza 3 dicembre 2013, n. 27098, con cui è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ruoli affidati prima dell’1 giugno 2008. Quanto all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, la S.C. ha ribadito l’indirizzo secondo cui la cartella esattoriale “muta”, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, pur essendo in violazione dell’articolo 7 comma 2 lett. a) dello Statuto del contribuente, non è affetta né da nullità né da annullabilità, poiché, essendo la norma statutaria priva di sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione l’articolo 21 della L. 241 del 1990, “il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (dello stesso avviso Cass. Sez Trib., sentenze n. 17251 del 2013, n. 4516 del 2012 e SS.UU., sentenza n. 11772 del 2010). Sulla motivazione della cartella. In tema di riscossione dei tributi, gli Ermellini chiariscono, inoltre, che la cartella esattoriale emessa allesito della liquidazione automatica ex artt. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72 deve essere specificamente motivata in ragione delle pretese dellUfficio eccedenti gli importi enunciati nelle dichiarazioni del contribuente, ma non richiede specifica motivazione in relazione a pretese inferiori a detti importi, operando, in tal caso, il principio che la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte determinate nella dichiarazione del contribuente. Sul punto la S.C. richiama la pronuncia 27140 del 2011, la quale ha sostenuto che la cartella con cui lAmministrazione Finanziaria chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né larticolo 3 della L. n. 241 del 1990 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga) né larticolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a questultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, dimostrare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dellobbligo in questione.
Posted on: Wed, 04 Dec 2013 07:19:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015