Circolare studio n. 2/2012 - TopicsExpress



          

Circolare studio n. 2/2012 Carmiano, 07/01/2012 Oggetto: limiti ai pagamenti in contanti - Decreto Salva Italia” - modifiche apportate in conversione - Il D.L. 6/12/2011 n. 201 pubblicato sulla G.U. 284 del 6/12/2011 c.d. “Decreto Salva Italia” all’articolo 12, contiene disposizioni circa la riduzione del limite per pagamenti in contanti e la tracciabilità delle operazioni., il D.L. è stato approvato definitivamente dal Senato il 22.12.2011. Le norme sui predetti limiti sono entrate in vigore il 6/12/2011, all’atto della pubblicazione del Decreto sulla G.U., in sede di conversione sono state apportate le modifiche evidenziate da riquadro. Sinteticamente, considerate le rilevanti sanzioni, riteniamo utile fornire le seguenti informazioni. LIMITE AL PAGAMENTO IN CONTANTI Il precedente limite di 2.499,99 euro viene ridotto a 999,99 euro, si rammenta che tale limite va considerato in funzione del valore complessivo da trasferire, anche se effettuato con più pagamenti. A titolo di esempio: il pagamento di una fattura di 1.200 euro, il cui contratto a monte non preveda il pagamento in due tranches, non può essere effettuato per contanti con due rate che, singolarmente, sarebbero inferiori alla soglia di 999,99 euro, ma occorre che il pagamento avvenga con assegno bancario o postale con l’apposizione della clausola Non Trasferibile, anche se il pagamento avviene in due rate di 600 euro ciascuna. L’assegno, inoltre, deve contenere il nome del beneficiario. Gli assegni bancari emessi all’ordine del traente (cioè dello stesso soggetto che firma l’assegno, i classici assegni all’ordine “mio proprio”) possono essere unicamente girati dal firmatario per l’incasso ad una Banca od alle Poste, in pratica non possono essere girati a terzi. Il pagamento di somme sino a 999,99 euro può avvenire con contanti o con assegno senza indicata la clausola non trasferibile, in quest’ultimo caso il libretto di assegni senza tale clausola va richiesto per iscritto alla Banca ed è dovuta un’imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno, ai sensi dell’art. 49 c. 10 del D.lgs. 231/2007. Il pagamento di somme superiori ai 999,99 euro deve avvenire con assegno bancario o postale, con indicata la clausola NON TRASFERIBILE o con altri mezzi di pagamento “tracciabili”, cioè che trovino riscontro nei canali bancari o postali, in modo da garantirne, appunto,la tracciabilità (assegni, assegni circolari, ricevute bancarie, carte di credito, bonifici etc.) Sanzioni applicabili: dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito, con il minimo di euro 3.000=. Qualora gli importi trasferiti siano superiori ai 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di 5 volte. In sede di conversione in legge è stato introdotto il seguente periodo al c. 1 dell’art. 12 del D.L.: Le sanzioni non vengono applicate nel caso di violazioni commesse dal 6/12/2011 al 31/01/202 alle norme sul trasferimento di contanti, emissione di assegni senza clausola di non trasferibilità, per importi superiori ai 999,99 euro e sino al precedente limite di 2.499,99 euro. La segnalazione di effettuazione di operazioni in contanti da parte di soggetti tenuti alla segnalazione stessa (ad es. le Banche) verrà inoltrata, oltre che al Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche all’Agenzia delle Entrate per i riflessi fiscali dell’infrazione. LIBRETTI AL PORTATORE Il saldo dei libretti al portatore non può essere superiore ai 999,99 euro: i libretti al portatore con saldo superiore ai 999,99 euro dovranno essere estinti entro il 31/3/2012 oppure entro la stessa data il saldo dovrà essere ridotto al predetto ammontare. Banche e Poste Italiane sono tenuti a dare ampia diffusione e informazione su tali disposizioni. Sanzioni applicabili: dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore; disposizioni aggiunte in sede di conversione in Legge: qualora il saldo del libretto sia superiore ai 999,99 euro ed inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto. TRASFERIMENTO DI CONTANTI ALL’ESTERO Non risulta modificato il limite di 9.999,99 euro per il trasferimento di contanti all’estero e, in tale eventualità, consigliamo di contattare preventivamente lo studio. ESEMPLIFICAZIONI CIRCA LA RIDUZIONE DELLA SOGLIA a 999,99 euro per i pagamenti in contanti La ricevuta fiscale, lo scontrino, la fattura, la contabilità ordinaria, fanno da spia In presenza di una ricevuta fiscale, scontrino o fattura superiori ai 999,99 euro è ovvio che dovrò trovare traccia del pagamento (assegno, bonifico, pagamento con carta di credito corrispondente) sul conto corrente dell’esercente e, qualora questi sia in contabilità ordinaria, anche nel mastrino di contabilità relativo alla banca. Nel caso in cui la fattura, ad esempio di 1.200 euro preveda il pagamento in due tranches di 600 euro ciascuna, potrò incassare in contanti i due importi, fatto salvo quanto sotto indicato relativamente alle operazioni frazionate. Esercizio di vendita al dettaglio - due scontrini ? Acquisto due paia di pantaloni ed un cappotto (così come potrei acquistare un televisore ed un frigorifero), il totale da pagare ammonta a 1.050 euro, poiché chiedo di pagare in contanti e l’esercente non intende perdere la vendita, vengono emessi due scontrini, uno da 500 euro ed uno da 550 euro e provvedo al pagamento in contanti. Fuori dall’esercizio mi aspetta la Guardia di Finanza o i Funzionari dell’Agenzia delle Entrate: sotto il profilo fiscale nulla da rilevare, l’importo degli scontrini corrisponde all’importo pagato; sotto il profilo della limitazione all’uso del denaro contante viene redatto un verbale a carico del cliente ed uno a carico dell’esercente. Ristorante - cena o pranzo di gruppo Ipotesi a) il Gruppo dell’Associazione XY prenota una cena al ristorante, i partecipanti sono 30 ed è stato concordato con il ristoratore un menu da 40 euro, il totale da pagare ammonta a 1.200 euro, sopra la soglia per il trasferimento in contanti. All’atto della prenotazione ciascun associato ha versato all’Associazione la somma di 40 euro: l’Associazione versa sul proprio conto corrente la somma di 1.200 euro incassata dalle prenotazioni e l’Associazione paga il ristoratore con assegno bancario non trasferibile. Nessun problema. Ipotesi b) il Gruppo dell’Associazione XY prenota una cena al ristorante, 30 partecipanti, menu concordato da 40 euro, il totale da pagare ammonta a 1.200 euro, sopra la soglia per il trasferimento in contanti. A termine della cena si raccoglie il denaro da ciascun partecipante: si è del parere, del tutto personale, che il pagamento possa avvenire in contanti a condizione che, a titolo precauzionale, sulla ricevuta fiscale emessa venga apposta un’annotazione all’incirca del seguente tenore: ricevuta fiscale emessa per somministrazione di 30 menu a prezzo concordato - incasso da ogni singolo partecipante - referente il sig. -cognome e nome - indirizzo - e facendo firmare la ricevuta fiscale da tale referente” Ipotesi c) riprendendo l’ipotesi di cui al precedente punto b si potrebbero emettere 30 distinte ricevute fiscali. Alcuni casi riscontrati Preliminari di compravendita con prezzo diverso da quello dell’atto notarile Nel corso di una verifica fiscale la Guardia di Finanza rinveniva, presso un’agenzia di intermediazione immobiliare, preliminari di vendita (c.d. compromessi) relativi a cessione di immobili tra soggetti privati; da tali compromessi risultavano pagamenti di acconti in contanti; l’atto notarile di trasferimento veniva stipulato per somme inferiori a quelle indicate nel compromesso. Essendo il trasferimento effettuato per contanti inferiore ai 250.000 euro e sussistendone i requisiti, si definiva la violazione con oblazione e versamento del 2% delle somme trasferite per contanti. Assegno bancario senza clausola di trasferibilità Pagamento con assegno bancario di euro 7.000 senza clausola di trasferibilità, in presenza di regolare fattura, su segnalazione della Banca: contestazione della Direzione MEF di Genova, pagamento da parte dell’emittente e del beneficiario della sanzione ridotta di 140 euro ciascuno, oltre a 5 euro di spese notifica. Cessione di area edificabile e versamenti sul conto corrente Una persona fisica (pensionato senza alcuna altro reddito rilevante oltre che quello di pensione) cedeva un’area fabbricabile (la cessione dà origine a plusvalenza tassabile) dichiarando, poniamo, 100 di prezzo di vendita nell’atto notarile e corrispondendo l’ Irpef dovuta su tale prezzo. L’ Agenzia delle Entrate, esaminati i conti correnti bancari, rilevava essere stati effettuati versamenti, nei mesi precedenti l’atto, in contanti su tali conti bancari, per somme ingenti e superiori al prezzo di vendita dichiarato in atto, da qui la presunzione di maggior corrispettivo dell’area venduta e le sanzioni in materia di trasferimento di contanti (e anche relative alle imposte indirette e dirette sul trasferimento). Fatture saldate per contanti: violazioni alla normativa o fatture per operazioni inesistenti? Le fatture di importo superiore ai 999,99 euro iva inclusa, qualora prevedano il pagamento in unica soluzione, non possono essere saldate per contanti ma occorre emettere assegno bancario non trasferibile. Nel corso di verifiche fiscali si sono rilevate fatture di ammontare superiore al limite (all’epoca di 12.500 euro) contabilmente saldate in unica soluzione per contanti, con il conseguente dubbio da parte dell’ Amministrazione Finanziaria che si fosse in presenza: - Di violazioni alla normativa circa la limitazione al pagamento in contanti - Oppure in presenza di fatture emesse per operazioni inesistenti Emissione di assegno bancario a “mio proprio”: ……. anche le banche sbagliano! Un ns. assistito ha emesso un assegno da un blocchetto senza la dicitura NON TRASFERIBILE di una nota Banca con filiali a livello nazionale che chiameremo A, indicando sé stesso come beneficiario e versando l’assegno stesso su un altro conto, presso un’altra Banca che chiameremo B. La Banca A ha effettuato una segnalazione in quanto sull’assegno non era stata apposta la clausola NON TRASFERIBILE, che peraltro non è necessaria in quanto l’assegno emesso in favore del traente (dello stesso soggetto che firma l’assegno) può essere solo incassato presso Banche e Poste. La segnalazione non ha avuto alcun seguito. I preliminari di cessione richiesti da Clienti dello studio Non si possono redigere preliminari di cessione (di azienda, di rami di azienda, di quote societarie etc.) indicando, come qualche Collega è purtroppo male abituato, una parte del corrispettivo da dichiararsi ed una parte che non sarebbe da dichiarare: prima di tutto la stipula del preliminare che, di solito, reca importi superiori ai 15.000 euro, è da annotare, con tanto di valore, nell’archivio unico informatico, in secondo luogo la parte che sarebbe da non dichiarare verrebbe corrisposta in contanti, considerato che, appunto, sarebbe da non dichiarare, con evidente ulteriore violazione della mancata segnalazione di operazioni in contanti da parte del professionista. Qualora sia intenzione delle parti addivenire ad un preliminare del genere, lo studio esaurirà i Suoi compiti nel redigere il testo del preliminare, senza alcun importo: le parti, al di fuori dei locali dello studio, potranno integrare il preliminare con gli importi e con qualsiasi altra clausola che ritengano opportuna e lo studio addebiterà le proprie prestazioni con indicato “Bozza di contratto preliminare senza importi” e la stessa annotazione avviene nell’archivio unico antiriciclaggio, indicando “valore indeterminato”, poiché non conosciuto dallo studio. Nel caso di eventuali incertezze circa l’esatta interpretazione di quanto sopra, La preghiamo di contattarci negli orari di studio o, in alternativa, a far riferimento a quanto pubblicato sul ns. sito Web: studiovalerioconversano.it Ringraziandola anticipatamente per l’attenzione che darà a questa ns. al fine di adempiere ai ns. compiti per poterLa meglio assistere, La salutiamo cordialmente. Conversano dott. Valerio
Posted on: Thu, 26 Sep 2013 17:19:48 +0000

Trending Topics



le
atnqtiq0 Tennis Elbow Brace Comfort Foam Black Each rj1jjt675

Recently Viewed Topics




© 2015