Contribuire a rilanciare leconomia siciliana ed aiutare uno dei - TopicsExpress



          

Contribuire a rilanciare leconomia siciliana ed aiutare uno dei tanti settori che attraversa un periodo di crisi: ledilizia...questo il senso del disegno di legge di cui sono proponente e che vi sottopongo. Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2013 (n. ) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dai deputati: Dipasquale, Coltraro, Di Giacinto, Malafarina, Oddo il 23 ottobre 2013 NORME PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI BASE DEI CENTRI STORICI ----O---- RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, Il comparto dell’edilizia attraversa un grave periodo di crisi, in parte dovuto alla crisi economica generale e in parte alla complessità delle norme e dei procedimenti riguardanti la realizzazione degli interventi edilizi. In particolare, nei centri storici esiste un rilevante patrimonio edilizio inadeguato alle moderne esigenze dell’abitare in parte fatiscente e/o abbandonato, sul quale gravano norme restrittive sia in termini di possibilità d’intervento sia in termini procedurali, soprattutto per tutta l’edilizia minuta che compone l’edilizia di base. La difficoltà di elaborazione e approvazione dei piani particolareggiati dei centri storici, la normativa antisismica, il costo del restauro e la scarsa adeguatezza delle unità edilizie alle esigenze dell’abitare costituiscono oggi uno dei motivi per cui la gente sceglie di vivere nella città nuova, ove si accresce il consumo di suolo. Con la presente legge si intendono definire regole e procedimenti rapidi per consentire il recupero delle unità edilizie dei centri storici senza alterare le caratteristiche di pregio che connotano gli stessi centri. Si intende dare priorità alla concreta valorizzazione e rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici della Sicilia, rendendo più facili gli interventi laddove le condizioni delle unità edilizie lo consentono. In tal modo, oltre a dare una boccata d’ossigeno al comparto edilizio, si renderà possibile la realizzazione di abitazioni “abitabili”, oltre che l’insediamento di attività rivolte al turismo, e al terziario, in modo da ricondurre i centri storici a quartieri della città in cui il cittadino è invogliato ad abitare, nella convinzione che sono gli abitanti il vero cuore del centro storico. DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1 Principi generali Le disposizione della presente legge sono rivolte a perseguire la valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici della Sicilia, attraverso norme semplificate e lo snellimento delle procedure riguardanti il recupero del patrimonio edilizio esistente. Art. 2 Definizione delle tipologie edilizie dei centri storici Ai fini dell’applicazione della presente legge, nel centro storico vengono definite le seguenti tipologie edilizie: . EDILIZIA DI BASE = unita’ edilizie elementari composte da moduli base su una o piu’ elevazioni, ordinariamente aggregati a schiera costituenti il tessuto principale del contesto urbano storico. . EDILIZIA RESIDENZIALE MONUMENTALE = (Palazzi) caratterizzata dai caratteri architettonici e costruttivi originari e dalla unicità dell’unita’ edilizia che costituisce organismo autonomo chiaramente distinguibile dal contesto. . EDILIZIA SPECIALISTICA MONUMENTALE (Religiosa, civile, militare, produttiva), caratterizzata dalla specifica destinazione e dalla unicità dell’unita’ edilizia che costituisce organismo autonomo chiaramente distinguibile dal contesto. . EDILIZIA RESIDENZIALE A PALAZZINA MODERNA, (edificio di civile abitazione) caratterizzata dalla destinazione prevalentemente abitativa, dalle componenti costruttive, prevalentemente in C.A., e dalla unicità dell’unita’ edilizia che costituisce organismo autonomo chiaramente distinguibile dal contesto. (In genere impattante per dimensioni in altezza) . EDILIZIA SPECIALISTICA MODERNA caratterizzata dalla destinazione specialistica (uffici, banche ecc.), dalle componenti costruttive, prevalentemente in C.A. e dalla unicità dell’unita’ edilizia che costituisce organismo autonomo chiaramente distinguibile dal contesto. (In genere impattante per dimensioni in altezza) In relazione ai caratteri dimensionali, prospettici e strutturali vengono definite le seguenti classi tipologiche: a) Edilizia di base ordinaria non qualificata: unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati con scarsa prevalenza o prive di caratteri prospettici tipici, ivi compresa l’edilizia residenziale di base moderna, sostitutiva di preesistenti unità edilizie di base. b) Edilizia di base ordinaria parzialmente qualificata con alterazioni, modifiche e/o aggiunte: unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici originari e permanenza parziale di caratteri prospettici tipici che hanno subito alterazioni e/o addizioni di volumi. c) Edilizia di base ordinaria qualificata: unità edilizie con caratteri dimensionali originari e permanenza, totale o prevalente, dei caratteri architettonici tipici. d) Edilizia di base qualificata speciale (palazzetti): unità edilizie di base aventi caratteri sia dimensionali che prospettici che le rendono simili ad un palazzo seppure derivati dalla sommatoria di moduli dell’edilizia di base. e) Edilizia monumentale residenziale (palazzi dell’edilizia storica): edifici monumentali residenziali del centro storico. f) Edilizia monumentale specialistica: monumenti non residenziali (religiosi, civili, militari, produttivi ecc.) g) Edilizia qualificata di sostituzione: monumenti sorti mediante operazioni di demolizione di preesistenti tessuti della città storica, aventi i caratteri monumentali e di qualità architettonica tipica del periodo di esecuzione. (diversi esempi nell’epoca del fascismo) h) Edilizia non qualificata residenziale moderna (palazzine moderne): edifici residenziali sorti a partire dagli anni cinquanta-sessanta sia ex novo su aree libere sia anche attraverso la demolizione di preesistente edilizia. i) Edilizia non qualificata specialistica: rappresenta l’insieme degli edifici a destinazione specialistica sorti a partire dagli anni cinquanta-sessanta o in sostituzione di preesistenze o ex novo, aventi caratteri di edificato moderno, in prevalenza in c.a. j) Altre eventuali tipologie, non riconducibili a quelle sopra elencate, che possono essere definite con deliberazione del consiglio comunale. Art. 3 Interventi ammessi e modalità di attuazione Gli interventi ammessi nei centri storici sono i seguenti: a1-Manutenzione ordinaria interna agli edifici Su tutte le tipologie, mediante Comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica a firma di tecnico abilitato. a2-Manutenzione ordinaria sulle facciate e sulle coperture Su tutte le tipologie, mediante Comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica a firma di tecnico abilitato. Qualora la manutenzione dovesse riguardare la parte cromatica della facciata e/o elementi lapidei e/o il tegolato di copertura e/o comunque elementi architettonici tipici, della stessa la comunicazione dovrà essere accompagnata anche dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla locale Soprintendenza. b1-Manutenzione straordinaria interna agli edifici Su tutte le tipologie, mediante Comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica a firma di tecnico abilitato. b2-Manutenzione straordinaria sulle facciate e sulle coperture Qualora la manutenzione dovesse riguardare la parte cromatica della facciata e/o elementi lapidei e/o il tegolato di copertura e/o comunque elementi architettonici tipici, della stessa, la comunicazione dovrà essere accompagnata anche dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla locale Soprintendenza. c1-Restauro e risanamento conservativo interni agli edifici Su tutte le tipologie non qualificate, mediante Comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato. Su tutte le tipologie qualificate mediante Comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato e dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla locale Soprintendenza. c2-Restauro e risanamento conservativo sulle facciate e sulle coperture Su tutte le tipologie, mediante Comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato e dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla locale Soprintendenza. d1-Ristrutturazione edilizia parziale interna agli edifici (opere interne di ristrutturazione) Su tutto il patrimonio edilizio non qualificato o parzialmente qualificato. (a, b, c, h, i), mediante Comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato. Sulle tipologie qualificate, mediante Comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato previo nulla osta della locale Soprintendenza. d2-Ristrutturazione edilizia parziale riguardante le facciate e/o le coperture degli edifici Su tutto il patrimonio edilizio di base ordinario non qualificato o parzialmente qualificato. (a, b, c, h, i), mediante acquisizione del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica. Sul patrimonio edilizio qualificato solo attraverso piano urbanistico particolareggiato. d3-Ristrutturazione edilizia totale, mediante demolizione Nei centri storici la ristrutturazione edilizia mediante demolizione è consentita su tutto il patrimonio edilizio di base ordinario non qualificato o parzialmente qualificato. (a, b, c, h, i), previa l’acquisizione del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica. Gli edifici ricostruiti dovranno avere dimensioni, caratteri cromatici, compositivi e tipologici coerenti con i caratteri del centro storico. Si inquadra in questa tipologia anche la ristrutturazione mediante demolizione e nuova costruzione riduttiva dei volumi. Negli interventi di ristrutturazione mediante demolizione è consentito l’accorpamento tra unità edilizie contigue. d4-Accorpamento di più unità edilizie e/o unità immobiliari. a) senza modifiche prospettiche: è consentito su tutto il patrimonio edilizio di base mediante Comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato b) con modifiche prospettiche e con interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo: è consentito su tutto il patrimonio edilizio di base mediante Comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato e dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla locale Soprintendenza. e1-Ristrutturazione urbanistica conservativa dell’assetto viario Questo intervento, consiste in una sommatoria organica manutenzioni, restauri, risanamenti conservativi, ristrutturazioni edilizie, accoramenti e demolizioni per la realizzazione di nuove costruzioni. E’ consentito su contesti edilizi fatiscenti e totalmente o parzialmente disabitati in misura superiore al 50% del valore catastale dello stesso contesto, attraverso “Progetto preliminare alla formazione dei comparti edificatori di cui all’art. 11 della L.R. 71/78” di cui al successivo art. 5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e/o di demolizione e nuova costruzione sono consentiti solo per le unità edilizie non qualificate. e2-Ristrutturazione urbanistica mediante ridefinizione dell’assetto viario Questo intervento di norma non è consentito nei centri storici salvo particolari e motivate ragioni, connesse all’elevato degrado strutturale e allo stato di abbandono del contesto, attraverso la redazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata o mista pubblico-privata, in conformità ai contenuti dell’art. 11 della L.R. 71/78, la cui approvazione è competenza del Consiglio Comunale, previa acquisizione dei pareri della Sovrintendenza e del Genio Civile. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica il volume non potrà superare quello preesistente e le altezze delle nuove unita edilizie non potranno superare quelle dell’edilizia di base qualificata. Art. 4 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire in centro storico 1. Per il rilascio del permesso di costruire, per gli interventi ove è prevista questa modalità di attuazione, dovranno essere acquisiti i seguenti pareri, nulla osta, autorizzazioni: a) Relazione istruttoria e parere del funzionario comunale responsabile del procedimento sulla conformità urbanistica e sulla coerenza dell’intervento ai contenuti della presente legge, b) Autorizzazione paesaggistica, di cui al codice dei beni culturali, della locale Soprintendenza, c) Eventuali altri pareri/nulla osta di altri Enti solo se previsti da norme specifiche riguardanti gli interventi. La mancanza di uno di essi non provoca sospensioni o rinvii per l’espressione degli altri. 2. Il dirigente comunale competente, dopo l’acquisizione di tutti i pareri/nulla osta/autorizzazioni e adempimenti del richiedente, procederà al rilascio del permesso di costruire. 3. Il procedimento può essere sintetizzato come segue: a) L’istanza di rilascio del permesso di costruire, corredata dagli elaborati grafici, fotografici e descrittivi, necessari per individuare gli interventi, viene presentata al competente ufficio comunale che rilascia apposita ricevuta di avvenuta presentazione. La data di presentazione della richiesta costituisce avvio del procedimento generale e di quello relativo all’acquisizione del parere di competenza comunale. b) Entro sette giorni dalla presentazione degli elaborati relativi, il responsabile del procedimento, nominato, a termini di legge, dal dirigente comunale competente, avanza richiesta alla locale Sovrintendenza per ottenere l’autorizzazione paesaggistica e agli altri soggetti chiamati ad esprimere parere. Il parere urbanistico, l’autorizzazione paesaggistica prevista dal vigente codice dei beni culturali, e gli altri eventuali pareri richiesti ad altri Enti, dovranno essere resi, ognuno, nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Eventuale richiesta di documentazione integrativa può essere avanzata una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, interrompendo i termini del procedimento relativo. Trascorsi i termini complessivi, come sopra determinati, senza che siano stati resi i pareri relativi, o date le autorizzazioni, il dirigente competente all’emanazione del provvedimento definitivo, indice una conferenza di servizio entro i successivi quindici giorni, da svolgersi tra il settimo ed il quindicesimo giorno dall’avviso di convocazione. Nel caso in cui i pareri o le autorizzazioni non vengano espressi o l’ente competente dovesse risultare assente alla conferenza di servizio senza aver fatto pervenire il proprio parere, lo stesso si intende reso favorevolmente. c) Acquisiti tutti i pareri necessari ordinariamente oppure mediante conferenza di servizio, il responsabile del procedimento sottopone al dirigente competente il provvedimento. d) Il dirigente prende atto dei pareri ed emana l’atto. Eventuali provvedimenti non conformi ai pareri acquisiti devono essere opportunamente motivati. La richiesta di autorizzazione/parere, con i relativi allegati, può essere avanzata alla Soprintendenza o ad altri Enti anche dalla ditta richiedente. In questo caso all’istanza per rilascio del permesso di costruire, vanno allegate le richieste avanzate agli altri Enti. Tutti i pareri contrari devono essere adeguatamente motivati con riferimento a norme di legge, regolamenti o regole che siano noti e consultabili dal cittadino. I pareri contrari resi con motivazioni connesse a valutazioni personali e/o discrezionali immotivate equivalgono a mancata espressione del parere stesso e devono essere disattesi dal dirigente che deve rilasciare il provvedimento finale. Complessivamente la durata del procedimento non può superare gg. 90 dalla presentazione della richiesta, salvo i tempi d’attesa ascrivibili a ritardi del richiedente nella presentazione di eventuale documentazione integrativa. Il mancato rispetto del suddetto termine, per cause non ascrivibili al richiedente, costituisce silenzio assenso e lo stesso, previa comunicazione accompagnata da relazione tecnica asseverata a firma del tecnico abilitato è autorizzato a dare inizio ai lavori. Dopo l’inizio dei lavori il Comune potrà richiedere integrazioni ad eventuali pagamenti oppure documentazione da aggiungere alla pratica per eventuali controlli. La eventuale sospensione dei lavori potrà essere intimata, entro un mese dalla comunicazione di cui sopra, solo per motivazioni di carattere sostanziale e non anche per mancati adempimenti burocratici. Art. 5 Progetto preliminare alla formazione dei comparti edificatori di cui all’art. 11 della L.R. 71/78 1. Il progetto preliminare: a) comprende le opere e gli spazi urbanizzativi, la relazione di natura finanziaria e programmatoria e deve essere posto a corredo del provvedimento di formazione del comparto previsto dal 1° comma dell’art. 11 della L.R. 71/78. b) deve essere predisposto dal Comune o dai proprietari rappresentanti, in base allimponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dellintero comparto. c) è sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale previa acquisizione del parere della Soprintendenza e del Genio Civile su proposta del dirigente comunale competente. I superiori pareri dovranno essere resi entro trenta giorni dalla loro richiesta, trascorsi i quali si intendono resi favorevolmente. Eventuale richiesta di documentazione integrativa può essere avanzata una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, interrompendo i termini del procedimento relativo. 2. La delibera di approvazione del progetto preliminare costituisce approvazione urbanistica delle previsioni in esso previste, delibera di formazione del comparto ai sensi dell’art. 11 delle L.R. 71/78, assegnazione dello stesso ai proprietari che hanno predisposto il progetto, qualora l’iniziativa sia stata dagli stessi attivata, dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza in base alla quale è possibile avviare le eventuali procedure espropriative. 3. A conclusione dell’iter previsto dalla legge il soggetto titolare del Comparto (l’aggiudicatario della gara prevista dalla normativa vigente o i proprietari che hanno presentato il progetto preliminare) potranno richiedere il titolo abilitativo per la realizzazione delle opere di recupero degli immobili interessati sulla base delle previsioni del progetto preliminare approvato dal Consiglio Comunale. Nel caso in cui all’interno del Comparto ricadano immobili di proprietà comunale l’Ente in sede di adozione del provvedimento di formazione del Comparto dovrà manifestare espressamente la volontà di cedere l’immobile definendone il prezzo ed eventuali condizioni d’utilizzo, o mantenerne la proprietà per i propri scopi istituzionali. In sede di adozione del provvedimento di formazione del Comparto il Comune potrà condizionare l’atto all’inclusione di altre aree o edifici contigui fatiscenti non abitati. 4. La relazione programmatoria-finanziaria dovrà prevedere modalità e tempi per la sistemazione di eventuali utilizzatori residenti delle unità immobiliari del comparto, ai quali dovrà essere consentita o l’accettazione dell’indennità di espropriazione o l’acquisizione in permuta di un alloggio avente superficie utile equivalente a quella oggetto del recupero. Ad eventuali affittuari residenti dovrà essere offerto un alloggio di dimensioni almeno equivalenti a quello abitato, per un periodo non inferiore ad un anno, allo stesso canone corrisposto per quello oggetto del recupero. Il Comune, o i proprietari che attivano l’iniziativa dovranno documentare la disponibilità degli alloggi sostitutivi o l’avvenuto accordo con i proprietari non partecipanti, prima della presentazione del progetto preliminare. 5. Nessuna prescrizione è data per gli immobili disabitati o per quelli che costituiscano seconda casa, non utilizzati, per i quali è possibile procedere all’espropriazione dopo il provvedimento di formazione del comparto, con le procedure di legge. Nel caso di irrisolvibili controversie con i proprietari residenti negli immobili inclusi nel comparto è data facoltà al Comune o al soggetto che ha attivato l’iniziativa di procedere limitatamente alle proprietà disponibili. Art. 6 Norme di carattere generale 1. I progetti riguardanti interventi in centro storico, dovranno essere corredati dall’analisi grafica e fotografica delle unità edilizie interessate, attraverso la quale sia possibile valutare la tipologia di appartenenza, lo stato di consistenza delle unità edilizie interessate e del contesto di appartenenza, la presenza di elementi architettonici tipici, le componenti strutturali e la presunta epoca di costruzione. 2. Le relazioni asseverate dovranno essere corredate dall’analisi grafica e fotografica delle unità edilizie interessate, attraverso la quale sia possibile individuare l’ubicazione e valutare la tipologia di appartenenza. 3. In tutte le unità edilizie del Centro Storico sono ammesse nuove destinazioni duso compatibili con la qualità architettonica e spaziale degli edifici e con la loro localizzazione nel contesto urbano. In particolare sono consentiti: a) la destinazione a edilizia residenziale pubblica; b) la destinazione ricettivo/turistica, anche attraverso l’utilizzazione di “alloggi” disimpegnati da strade e spazi pubblici; c) la destinazione a parcheggio concentrata in unità edilizie di base non qualificate, opportunamente accorpate, e/o in piani interrati, fermo restando l’obbligo di utilizzare caratteri dimensionali e architettonici coerenti con il contesto storico di appartenenza. 4. Le richieste riguardanti interventi di recupero edilizio nei centri storici costituiscono priorità rispetto ad altre. 5. Negli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica che prevedono la demolizione, nella ricostruzione è obbligatorio effettuare la riduzione dei volumi eccedenti il numero dei piani degli edifici qualificati del contesto di appartenenza, acquisendo un credito volumetrico pari al doppio di quello ridotto, utilizzabile in altre aree del territorio comunale nel rispetto degli indici e dei parametri urbanistici dell’area di “ricaduta”, ad eccezione dell’indice volumetrico e dell’indice di copertura derivanti dal credito stesso. 6. Il credito volumetrico può essere utilizzato anche per ampliare unità edilizie esistenti, senza che lo stesso incida sull’indice di copertura e sull’indice di fabbricabilità. Il credito acquisito, successivamente all’avvenuta demolizione dell’unità edilizia originaria, è commerciabile. Art. 7 Modifiche e abrogazioni di norme 1. E abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge 2. La presente legge obbliga alle modifiche delle disposizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti comunali e di altre norme con essa contrastanti, sia in relazione alle definizioni che alle procedure. Art. 8 Disposizioni finali 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Posted on: Thu, 24 Oct 2013 22:29:03 +0000

Trending Topics



rosty Drew They predict excellent star gazing

Recently Viewed Topics




© 2015