Corte europea dei diritti delluomo La Corte Europea dei Diritti - TopicsExpress



          

Corte europea dei diritti delluomo La Corte Europea dei Diritti dellUomo (Corte EDU) è stata istituita nel 1959[1] dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 47 membri del Consiglio dEuropa. La Corte Europea dei Diritti dellUomo ha sede a Strasburgo e non è una istituzione che fa parte dellUnione Europea; non devessere confusa con la Corte di giustizia dellUnione europea con sede in Lussemburgo, istituzione effettiva dellUnione europea. Funzioni Stanza della Corte La Corte può conoscere sia ricorsi individuali che ricorsi da parte degli Stati contraenti in cui si lamenti la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli Addizionali. Essa svolge tuttavia una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne (regola del previo esaurimento dei ricorsi interni), secondo quanto prevede la stessa Convenzione nonché le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Lammissibilità dei ricorsi interstatali è decisa da una delle Camere, mentre lammissibilità dei ricorsi individuali è decisa da un Comitato (una procedura di snellimento del lavoro della Corte che si basa quasi esclusivamente su ricorsi individuali, dato che solo tre volte ha risolto ricorsi interstatali). Se il ricorso, individuale o statale, è dichiarato ammissibile la questione viene sottoposta, ordinariamente, al giudizio di una Camera e in ogni caso si cercherà di raggiungere una risoluzione amichevole della controversia. Se la questione non si risolve amichevolmente, la Camera competente emetterà una sentenza motivata nella quale, in caso di accoglimento della domanda, potrà indicare lentità del danno sofferto dalla parte ricorrente e prevedere unequa riparazione, di natura risarcitoria o di qualsiasi altra natura. Le sentenze della Corte sono impugnabili, in situazioni eccezionali, davanti alla Grande Camera in un termine di tre mesi, decorso il quale sono considerate definitive. Le sentenze sono pubblicate. Gli Stati firmatari della Convenzione si sono impegnati a dare esecuzione alle decisioni della Corte europea. Il controllo sulladempimento di tale obbligo è rimesso al Comitato dei Ministri del Consiglio dEuropa. Funzione consultiva La Corte può emettere pareri consultivi, a richiesta del Comitato di Ministri, su questioni giuridiche riguardanti la interpretazione della Convenzione e i suoi Protocolli Addizionali. Componenti e organi La Corte è formata da tanti giudici quanti sono gli Stati Parte della Convenzione europea dei diritti delluomo, eletti dallAssemblea Parlamentare del Consiglio dEuropa tra i tre candidati proposti da ogni Stato per un mandato di 9 anni. I giudici eleggono tra loro un Presidente e due Vicepresidenti, con mandato triennale e rieleggibili. La Corte si divide in cinque sezioni, composte tenendo conto dellequilibrio geografico e dei sistemi giuridici degli Stati componenti. Allinterno di ogni sezione sono formati, per un periodo di dodici mesi, dei comitati formati da tre giudici, che hanno il compito di esaminare in via preliminare le questioni sottoposte alla Corte. Con lintroduzione del protocollo n. 14, art. 27 viene istituita la figura di un giudice unico, il quale può dichiarare irricevibile e cancellare dal ruolo un ricorso in base allart. 34 della CEDU (ricorsi individuali) quando la decisione può essere adottata senza ulteriore esame; la decisione del Giudice unico è definitiva. La modifica introdotta con questo articolo ha lo scopo di snellire le procedure (in precedenza anche un ricorso manifestamente infondato doveva essere sottoposto al Comitato dei tre giudici, il solo a poter decidere sulla ricevibilità). Se il giudice unico non ritiene di respingere il ricorso, lo trasmette al comitato. Inoltre vengono formate allinterno di ciascuna sezione delle camere composte da sette giudici che risolvono in via ordinaria i casi presentati davanti alla Corte. La Grande camera, formata dal presidente della Corte, dai vicepresidenti e da altri quattordici giudici per un totale di diciassette membri, esamina i casi complessi. Rapporti con lUnione europea Tutti gli stati che compongono lUE sono anche membri del Consiglio dEuropa e hanno sottoscritto la Convenzione, ma la Corte di giustizia dellUnione europea (CGUE) è un organo distinto dalla Corte europea dei diritti delluomo. Per questo, le sentenze dei due organi a priori potrebbero essere contraddittorie; per evitare ciò, la Corte di giustizia fa riferimento alle sentenze della Corte dei diritti delluomo e tratta la Convenzione sui diritti delluomo come se fosse parte del sistema giuridico dellUE. Finora, anche se tutti i suoi membri hanno aderito alla Convenzione, lUE di per sé non lha fatto perché non aveva competenza per farlo. Tuttavia, larticolo 6 del trattato di Maastricht impone a tutte le istituzioni dellUE di rispettare la Convenzione. In seguito allentrata in vigore del trattato di Lisbona (1º dicembre 2009) si prevede che lUE sottoscriverà la Convenzione. In questo modo la Corte di giustizia sarebbe tenuta al rispetto delle sentenze della Corte dei diritti delluomo, e sarebbe risolto il problema del possibile conflitto fra le due corti. Giurisprudenza sullItalia Equo processo (art. 6) Diritto di accesso ad un giudice Secondo la giurisprudenza della Corte, lequo processo prevede un processo di fronte ad un giudice indipendente ed imparziale, costituito per legge. i tribunali militari non sono tali, e non sono ammissibili se non in caso di emergenza, e purché comunque rispettino le altre garanzie dellequo processo; non è prevista per la vittima la garanzia sullo svolgimento dufficio dellazione penale, solo il diritto dellimputato ad un equo processo caso Labita (1998): non ci sono prove degli avvenuti maltrattamenti in carcere, ma le autorità italiane non lo hanno verificato con indagini efficaci (violazione procedurale) Durata ragionevole del processo Larticolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un lasso di tempo ragionevole, come componente del diritto ad un equo processo. Laccesso ad un giudice è garantito quando dà avvio ad un procedimento che si conclude in tempi ragionevoli La giurisprudenza CEDU sullItalia ha riguardato per il 90% dei casi tale problematica. In seguito ai diversi casi la Corte è giunta ad una giurisprudenza consolidata, con parametri temporali e criteri di valutazione delle circostanze Secondo la giurisprudenza della Corte, il tempo della causa si calcola: dies a quo: a partire dalla notifica dellatto di citazione, o dal deposito del ricorso nel procedimento civile, o dalla conoscenza diretta e ufficiale delle accuse per limputato nel processo penale; dies ad quem: fino alla definitività della sentenza (dopo tre gradi di ricorso o scadenza dei termini per la possibilità di ricorso) La CEDU ha stabilito che il procedimento si considera di durata irragionevole in ogni caso quando si superano i tre anni per grado di giudizio. I criteri di valutazione delle circostanze includono: complessità della procedura; comportamento delle parti, non imputabili allo stato condotta delle autorità nazionali La giurisprudenza della CEDU sullequo processo in Italia ha incluso i seguenti casi: Capuano I (1987) e Capuano II (1994): la Corte ha dichiarato lItalia non in grado di prevenire future violazioni, né di porre fine a quelle in corso casi del tribunale di Benevento: la Corte è stata sommersa di ricorsi relativi alla situazione del tribunale di Benevento, dove le tempistiche erano di 4 anni per la prima udienza, seguita da un rinvio dufficio di altri 1-2 anni; la Corte ha minacciato lapertura di una procedura di sospensione dellItalia dal Consiglio dEuropa, oltre a comminare continue pene di risarcimento (2 miliardi di lire nel solo 2002) Legge Pinto. La Legge Pinto (L. 89/2001) nasce come ricorso straordinario in appello qualora un procedimento giudiziario ecceda i termine di durata ragionevole di un processo secondo la Corte europea dei diritti delluomo (CEDU), in base allart. 13 della Convenzione che prevede il diritto ad un ricorso effettivo contro ogni possibile violazione della Convenzione. In tal modo, si introduce un nuovo ricorso interno, che i ricorrenti devono avviare prima di rivolgersi alla Corte di Strasburgo. Tuttavia le Corti dappello inizialmente non hanno applicato i parametri della CEDU per la definizione dellirragionevole durata del processo, ma hanno chiesto ai ricorrenti la dimostrazione dellaver subito un danno (cosa che, secondo lart.6 CEDU, è incluso nel fatto stesso). Tali casi sono stati quindi ri-appellati alla Corte CEDU di Strasburgo per scorretta applicazione della Legge Pinto. Nel 2004 la Corte di Cassazione ha stabilito che i giudici nazionali devono applicare i criteri di Strasburgo nel decidere in casi relativi alla legge Pinto, senza poter richiedere la prova del danno subito dal ricorrente. La sentenza Brusco della CEDU ha infine statuito che tutti i casi pendenti a Strasburgo dal 2001 (sui quali non sia ancora stato dato un giudizio di ricevibilità da parte della Corte) debbano tornare in Italia per lappello interno secondo la legge Pinto. La sentenza Brusco è stata criticata per gli alti costi processuali presenti nella procedura interna italiana, ed inesistenti a Strasburgo. Diritti della difesa Processo in assenza: caso Sejdovic La corte di Strasburgo in tale sentenza rileva una palese violazione dellart.6 della convenzione e nel dispositivo della sentenza afferma come la violazione derivava da un problema strutturale connesso al mal funzionamento della normativa italiana poiché mancava un meccanismo effettivo che permettesse di assicurare al cittadino condannato in sua assenza di ottenere un nuovo processo sul merito delle accuse elevate a suo carico. Difesa dufficio: caso Artico; lo Stato deve vigilare sul mancato assolvimenti dei doveri difensivi da parte dellavvocato dufficio. Testimoni: la Corte attacca la nozione di testimone in senso largo, che include chiunque sia interrogato dalle autorità giudiziarie per accertare un fatto rilevante, incluse le vittime, i correi, i consulenti tecnici. In base al principio di parità delle armi, difesa ed accusa devano avere la stessa posizione di fronte ai testimoni, come minima garanzia giudiziaria. caso Ierinò (2005): la Corte rigetta un ricorso per non validità di una testimonianza pre-dibattimentale. Secondo il ricorrente, la difesa non aveva avuto la possibilità di contro-interrogare il testimone. La Corte dichiara il caso manifestamente irricevibile, in quanto non ci sono prove della violazione della Convenzione. Secondo la Corte, la difesa deve avere una adeguata occasione di contro-interrogare i testimoni, ma non cè violazione della Convenzione se la condanna non è fondata esclusivamente su tale prova testimoniale. Diritto a libertà e sicurezza (art. 5) Termini della custodia cautelare: secondo la Corte, devono esistere controlli periodici sulla sussistenza delle ragioni per la detenzione cautelare (possibilità di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato, etc), lattesa del giudizio (nella sua durata ragionevole - massimo 8 mesi) non è sufficiente per giustificare la custodia in carcere. La mancanza di pronta esecuzione dellordine di scarcerazione costituisce violazione della Convenzione. caso Lavita (2000): un ritardo di 12 ore nella scarcerazione, per mancanza di un addetto notturno, costituisce violazione della Convenzione caso Giulia Manzoni: 7 ore di attesa per il ritardo non costituiscono violazione, ma un tempo burocratico giustificabile. Rispetto della vita privata (art. 8) Tutela dei minori, affido dei minori e allontanamento forzato Libertà despressione ed esternazioni dei magistrati ai mezzi di comunicazione Divieto della tortura (art. 3) Nella giurisprudenza della Corte europea vengono in rilievo alcune sentenze volte a tutelare lart. 3:la sentenza Soeringe la sentenza Saadi. Nel caso Soering il richiamo allart. 3 sembra un escamotage della corte per evitare al condannato la pena capitale. Soering doveva essere estradato dal Regno Unito agli Stati Uniti. Il rischio che questi correva nellessere condannato alla pena capitale era alto, legittimato dal fatto che il Regno Unito non era vincolato dalla proibizione di tale pena, non essendo ancora entrato in vigore il protocollo numero sei che permetteva una riserva di legittimità dellart. 2. La corte per scongiurare lestradizione pose laccento sulla grande sofferenza che il soggetto avrebbe potuto patire nella prigione, per un periodo indeterminato, prima della esecuzione (la cd. sindrome da braccio della morte). Un caso più recente che riguarda lItalia è quello affermato nella sentenza Saadi dove la corte dichiara che se fosse avvenuta lestradizione dallItalia alla Tunisia si sarebbe violato lart. 3. Queste sentenze vengono definite sentenze inibitorie perché la corte prescinde ogni giudizio su un eventuale violazione dellart 6(il procedimento) sicura come afferma nel caso Saadi che il Governo si adegui alla sentenza Giudici Lista dei giudici in ordine di precedenza, aggiornata al 2 gennaio 2013.[2] Giudice Paese di origine Dean Spielmann, presidente Lussemburgo Lussemburgo Josep Casadevall, vicepresidente Andorra Andorra Guido Raimondi, vicepresidente Italia Italia Ineta Ziemele, presidente di sezione Lettonia Lettonia Mark Villiger, presidente di sezione Liechtenstein Liechtenstein Isabella Berro-Lefèvre, presidente di sezione Monaco Principato di Monaco Corneliu Bîrsan Romania Romania Peer Lorenzen Danimarca Danimarca Boštjan Zupančič Slovenia Slovenia Nina Vajić Croazia Croazia Anatolij Kovler Russia Russia Elisabeth Steiner Austria Austria Alvina Gyulumyan Armenia Armenia Khanlar Hajiyev Azerbaigian Azerbaigian Davíd Thór Björgvinsson Islanda Islanda Danutė Jočienė Lituania Lituania Ján Šikuta Slovacchia Slovacchia Dragoljub Popović Serbia Serbia Päivi Hirvelä Finlandia Finlandia George Nicolaou Cipro Cipro Luis López Guerra Spagna Spagna András Sajó Ungheria Ungheria Mirjana Lazarova Trajkovska Macedonia Repubblica di Macedonia Ledi Bianku Albania Albania Nona Tsotsoria Georgia Georgia Ann Power Irlanda Irlanda Zdravka Kalaydjieva Bulgaria Bulgaria Işıl Karakaş Turchia Turchia Nebojša Vučinić Montenegro Montenegro Cristina Pardalos San Marino San Marino Hanna Judkivska Ucraina Ucraina Vincenzo De Gaetano Malta Malta Angelika Nussberger Germania Germania Julia Laffranque Estonia Estonia Paulo Pinto de Albuquerque Portogallo Portogallo Linos-Alexandre Sicilianos Grecia Grecia Erik Møse Norvegia Norvegia Helen Keller Svizzera Svizzera André Potocki Francia Francia Paul Lemmens Belgio Belgio Helena Jäderblom Svezia Svezia Paul Mahoney Regno Unito Regno Unito Aleš Pejchal Rep. 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Posted on: Thu, 31 Oct 2013 16:29:59 +0000

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